Nella seduta del 20 febbraio 2013, la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense ha adottato un importante parere relativo al problema della compatibilità tra l’attività di amministratore di condominio e la professione forense, oggetto di una discussa risposta alla Faq numero 32, pubblicata proprio sul sito del CNF. La disamina operata si conclude con una decisione che ribalta l’orientamento precedentemente espresso l’avvocato, pertanto, potrà continuare a fare l’amministratore di condominio.
L’antefatto. Il CNF, aggiornando le Faq pubblicate sul proprio sito internet, aveva recentemente chiarito che l’attività di amministratore di condominio rientrava tra le nuove cause di incompatibilità previste dalla riforma forense. A seguito di un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, la Commissione consultiva del CNF ha esaminato di nuovo la questione per capire se l’articolo 18, legge numero 247/2012, impedisca davvero all’avvocato di esercitare l’attività di amministratore di condominio. Al termine di un’accurata analisi della disciplina, la Commissione ha escluso che si sia in presenza di una causa di incompatibilità. Le aree di incompatibilità. Nel parere vengono anzitutto ricordate le quattro macro aree di incompatibilità con la professione di avvocato individuate dalla predetta norma, cioè, in sintesi a l’esercizio di qualsiasi attività diversa da quella forense di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, fatte salve le attività espressamente escluse dal divieto b l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio, o in nome o per conto altrui c l’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico, o consigliere delegato di società di capitali anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione d l’esercizio di attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato. Non c’è lavoro subordinato. E’ evidente che quest’ultima ipotesi non può ricorrere, posto che la nomina quale amministratore di un condominio non instaura un rapporto di subordinazione con quest’ultimo. Esclusa la sussistenza di un’impresa o di una società. Il condominio non è neppure riconducibile allo schema economico/giuridico dell’impresa o della società in quanto è stato incluso nell’ambito di protezione del consumatore, il quale, come noto, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta ed in tale veste contratta con il professionista. L’incarico di amministratore configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle relative disposizioni, come confermato anche dalla recente riforma del condominio in base all’articolo 9, legge numero 220/2012, infatti, l’assemblea ha la facoltà di subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. In base a queste considerazioni, la Commissione esclude la ricorrenza dell’ipotesi di incompatibilità sub c , nonché quella sub b , posto che l’amministratore, non agendo in proprio, non esercita nemmeno attività di impresa commerciale in nome altrui, in quanto nemmeno i mandanti l’esercitano. L’amministratore si limita a esercitare un mandato. Quanto all’ipotesi sub a , infine, la funzione di amministratore può costituire in astratto un’attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, ma va osservato che, come detto, tale attività si riduce infine all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, in nome e per conto delle quali l’amministratore agisce. L’esecuzione di mandati è uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense e quindi la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo. L’attività di amministratore non è una professione regolamentata. Da ultimo, la Commissione rileva che nemmeno la citata riforma del condominio ha innovato la figura dell’amministratore, in quanto non prevede che l’esercizio della relativa attività costituisca una professione vera e propria o, quanto meno, una professione regolamentata, come è confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di condominio.
PP_PROF_parereCommissioneCNF