Con il provvedimento direttoriale del 10 febbraio 2015, numero 18269, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito nuove modalità per le comunicazioni mensili delle informazioni finanziarie e dei dati contabili rilevati dal 1° gennaio 2016, introducendo un tracciato che unifica le regole delle comunicazioni annuali e mensili all’Archivio dei rapporti finanziari. Il provvedimento stabilisce anche il termine per l’invio dei dati annuali 2013 e 2014 e fissa il termine ordinario annuale al 15 febbraio dell’anno successivo.
Nuove modalità in arrivo per le comunicazioni mensili delle informazioni finanziarie e dei dati contabili rilevati dal 1° gennaio 2016. Con il provvedimento direttoriale del 10 febbraio 2015, numero 18269, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo tracciato che unifica le regole delle comunicazioni annuali e mensili all’Archivio dei rapporti finanziari. Nuove modalità per le comunicazioni mensili. Attualmente, gli intermediari effettuano due diverse comunicazioni per lo stesso rapporto una comunicazione mensile, tramite Entratel o Fisconline, e una annuale, tramite SID Sistema di interscambio flussi dati , l’infrastruttura informatica che garantisce alti standard di sicurezza approvati dal Garante per la Protezione dei dati personali. Il provvedimento in esame, unificando criteri e regole di segnalazione delle informazioni, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le segnalazioni mensili degli intermediari verranno trasmesse anch’esse tramite SID e conterranno anche il codice univoco del rapporto, oltre alle informazioni del tipo e natura e dei soggetti collegati. Con il nuovo tracciato saranno eliminati gli esiti derivanti dall’esistenza di una doppia segnalazione resterà solo il riscontro delle incongruenze sostanziali del rapporto. Restano confermati i termini delle comunicazioni mensili previsti dai provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008 la comunicazione relativa a ciascun mese va effettuata entro il mese successivo. Invio dei dati annuali e consolidamento delle informazioni. Il provvedimento stabilisce anche il termine per l’invio dei dati annuali 2013 e 2014 i primi andranno inviati entro il 28 febbraio 2015 e i secondi entro il 29 maggio 2015 e fissa il termine ordinario, a regime, al 15 febbraio dell’anno successivo a quello cui le informazioni si riferiscono. Il punto 6 del Provvedimento, al fine di garantire il consolidamento dei dati presenti nell’Archivio dei rapporti, stabilisce che non sono consentite variazioni delle informazioni annuali e mensili arrivate oltre 90 giorni dai termini per l’invio o dalla ricezione degli esiti di elaborazione trasmessi dall’Anagrafe tributaria disponibili entro 60 giorni dai termini di invio delle comunicazioni . Gli operatori che abbiano necessità di aggiornare le informazioni già inviate oltre il predetto termine dovranno utilizzare la procedura di invio sostitutivo di cui al punto 7 del provvedimento, la stessa che, previa richiesta alla stessa Agenzia, dovrà essere utilizzata dagli operatori che, per particolari motivi organizzativi o tecnici, necessitano di un aggiornamento di un rilevante numero di posizioni comunicate. Operazioni straordinarie ed esclusioni soggettive. Il Provvedimento in esame punti 3, 4 e 5 stabilisce le regole - analoghe a quelle previste in materia di tenuta dell’Archivio Unico Informatico - da osservare in caso di operazioni straordinarie, di scissioni totali e di cessioni del ramo finanziario o di azienda, nonché in caso di cessazione di attività senza confluenza in un altro operatore finanziario e di procedure concorsuali o di liquidazione volontaria. Il punto 8 del Provvedimento dispone, con decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento, l’esonero delle c.d.“casse peota” a seguito degli ultimi provvedimenti della Banca d’Italia, che hanno stabilito la cancellazione di detti soggetti dall’elenco generale ex articolo 106 T.U.B. dagli adempimenti segnaletici all’Archivio dei rapporti finanziari e dall’obbligo di tenuta della casella di posta elettronica certificata ai sensi del Provvedimento del 22 dicembre 2005. fonte www.fiscopiu.it
TP_FISCO_provv18269AgEntr_s