Modalità di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici nel processo civile con gratuito patrocinio

Partendo dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 217/2019, che “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Testo A », nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario”, il contributo che segue affronta le relative problematiche delineandone, alla luce della normativa in vigore, le soluzioni.

La Corte Costituzionale, con sentenza numero 217 del 15 giugno 2019 pubblicata il 1° ottobre 2019, ha riconosciuto il diritto dei consulenti tecnici d’ufficio C.T.U e dei consulenti tecnici di parte C.T.P. nei giudizi civili, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a vedersi anticipare, dall’Erario, oltre che le spese, anche gli onorari. Sul tema è interessante l’approfondimento a cura del dott. Gaetano Walter Caglioti, disponibile in allegato per gli abbonati di Diritto e Giustizia.

Caglioti_Modalita_di_liquidazione_dei_compensi_CTU_e_CTP