Qualora gli esiti dell’alcoltest non siano depositati presso la Segreteria del P.M. nel termine prescritto di tre giorni, e non sia dato dunque avviso al difensore, la prova dello stato di ebrezza non diventa inutilizzabile, ma sposta solo i tempi per l’esercizio delle attività difensive.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 134976 depositata il 18 agosto 2016. Il caso. La Corte d’Appello territoriale confermava integralmente la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di bevande alcoliche, con l’aggravante dell’ora notturna articolo 186, comma 2, lett. B, e comma 2–sexies, d. lgs. 285/1992, C. d. S. . Avverso la sentenza di appello ricorreva per Cassazione l’imputato, denunciano, tra gli altri motivi, il mancato deposito dei referti del c.d. alcoltest mediante etilometro nella segreteria del Pubblico Ministero entro i tre giorni successivi, con avviso al difensore, con conseguente inutilizzabilità dei risultati riportati negli scontrini dell’alcotest e dunque la mancanza di prove ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. Il mancato tempestivo deposito degli esiti dell’alcoltest. La Corte di Cassazione ha precisato che l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti dell’alcoltest non integra alcuna nullità, costituendo una mera irregolarità con non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, potendo ciò avere rilievo esclusivamente ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive. Per quanto concerne l’obbligo di avviso ex articolo 114 disp. attuaz. c.p.p., rileva poi la Suprema Corte, l’eventuale violazione può essere utilmente dedotta solamente sino alla deliberazione della sentenza di primo grado, e dunque risulta inutilmente rilevata per la prima volta in sede di gravame.