Ogni introito percepito dal richiedente, con modalità non occasionali, è determinante ai fini della formazione del reddito personale dello stesso e della valutazione di ammissione al gratuito patrocinio, di cui all’articolo 76 del d.P.R. numero 115/2002. La revoca del beneficio implica l’onere, in capo al giudice, di verificare la sussistenza originaria delle condizioni reddituali necessarie all’ammissione al gratuito patrocinio, non potendo questo essere revocato soltanto in ragione della mancata indicazione, da parte dell’istante, di alcune entrate di denaro.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1902/16, depositata il 19 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Lucca revocava, ad un imputato, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il provvedimento del giudice di prime cure trovava ragione nell’alienazione, da parte dell’interessato, di un fabbricato, con conseguente incasso di una somma di denaro nel periodo di tempo rilevante per la verifica dello stato di non abbienza. Quanto sopra veniva segnalato dall’Agenzia delle Entrate. L’imputato ricorreva per cassazione, lamentando erronea applicazione degli articolo 24, 112 della Costituzione e 76 d. P.R. numero 115/2002 condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato , dal momento che la somma di denaro di cui sopra non era mai entrata a far parte del suo patrimonio, in quanto destinata all’estinzione di un debito contratto a titolo di mutuo. La nozione di reddito ai fini dell’ammissione al beneficio La Suprema Corte ha preliminarmente sottolineato come l’articolo 76 del d.P.R. numero 115/2002, recante le disposizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non faccia riferimento al solo reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione, ma anche ai redditi esenti dall’imposta IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Gli Ermellini hanno precisato, inoltre, che la Corte Costituzionale, con la pronuncia numero 382/1995, ha ricompreso, nella nozione di reddito necessario per l’ammissione al gratuito patrocinio, le risorse di qualsiasi natura che siano nella disponibilità del richiedente in tale reddito, pertanto, dovrebbero ricomprendersi, a parere della Consulta, anche gli aiuti economici, significativi e non occasionali, accertati con idonei mezzi di prova. Il Collegio ha illustrato come la giurisprudenza della Corte di legittimità abbia sposato il sopra citato orientamento, affermando come ogni introito percepito dal richiedente, con modalità non occasionali, sia determinante ai fini della formazione del reddito personale dello stesso e della valutazione di cui all’articolo 76 del d.P.R. numero 115/2002. L’accertamento dell’effettivo reddito percepito trova la sua ratio nel fatto che il trasferimento allo Stato delle spese relative alle procedure legali di un individuo implica l’appello alla solidarietà della collettività. Gli Ermellini non hanno taciuto un diverso indirizzo giurisprudenziale che depone a favore della coincidenza tra reddito imponibile e reddito rilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio questo orientamento, però, sarebbe minoritario in quanto insensibile alla diversa finalità che soggiace all’accertamento del reddito imponibile rispetto alla valutazione della non abbienza di colui che richieda una difesa tecnica in sede giudiziaria. e la verifica del giudice. La Suprema Corte ha, in seguito, analizzato la questione posta dal ricorrente, il quale chiede se la somma di denaro ricavata dall’alienazione di un immobile sia da considerare reddito valutabile per l’ammissione al gratuito patrocinio, nel caso in cui il corrispettivo integri un accollo di mutuo. Gli Ermellini hanno precisato che la revoca del beneficio in esame, prevista dall’articolo 112, comma 2, lett a del d.P.R.numero 115/2002, implica l’onere, in capo al giudice, di verificare la sussistenza originaria delle condizioni reddituali necessarie all’ammissione al gratuito patrocinio, non potendo tale beneficio essere revocato in ragione della mancata indicazione da parte dell’istante di alcune entrate di denaro. Il Collegio ha ribadito l’indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite per cui l’illecito di cui all’articolo 95 del d. P.R. numero 115/2002 falsità ed omessa dichiarazione si configura ove siano omessi o falsi dei dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio. A chiosa, gli Ermellini hanno sottolineato, quindi, che l’accertamento del giudice non deve limitarsi alle entrate non dichiarate ovvero false, poiché una valutazione di tale calibro è finalizzata all’acquisizione della notizia di reato, ma non alla verifica delle condizioni necessarie alla fruizione del beneficio. Per le ragioni sopra esposte, in considerazione della mancata valutazione sulla natura reddituale dell’entrata non dichiarata, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 dicembre 2015 – 19 gennaio 2016, numero 1902 Presidente Blaiotta – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. T.D. ricorre per cassazione avverso il provvedimento con il quale, in data 9/04/2015, il Tribunale di Lucca ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposta il 15/09/2014. 2. Il provvedimento impugnato ha tenuto conto, ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di somme incassate da T.D. a seguito dell'alienazione di un fabbricato, così come segnalato dall'Agenzia delle Entrate in relazione al periodo rilevante per la verifica dello stato di non abbienza dell'istante. 3. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt.24 e 112 Cost. e 76 d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 in quanto il provvedimento impugnato ha fatto riferimento ad una somma mai entrata nel suo patrimonio perché interamente destinata ad estinguere, mediante accollo, un debito da lui contratto a titolo di mutuo. 4. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Piero Gaeta, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che l'articolo 76 del d.P.R. numero 115/2002, nell'indicare le condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non fa solo riferimento al “reddito imponibile ai fini dell'imposta personale risultante dall'ultima dichiarazione”, bensì anche ai “redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva ”, e che la Corte Costituzionale Corte Cost. numero 382 del 28 giugno 1995 , nell'affrontare la problematica dei limiti di reddito per il patrocinio gratuito, ha precisato quanto segue “nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del beneficio in questione, devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga anche gli aiuti economici se significativi e non saltuari a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi, - pur non rilevando agli effetti del cumulo - potranno essere computati come redditi direttamente imputabili all'interessato, ove in concreto accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'articolo 2739 cod. civ., quali il tenore di vita eco. Già in precedenza la giurisprudenza costituzionale, in relazione a diverso quadro normativo, ma con affermazioni che appaiono tuttora attuali anche alla luce del sopravvenuto quadro normativo, aveva evidenziato che “nella legge numero 217 del 1990, non vi è un'ineludibile corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al fine dell'integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali, ma - ancorché vi sia una stretta connessione tant'è che l'istante deve allegare alla domanda copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati sostitutivi - si tratta di accertamenti che hanno finalità diverse e possono avere esiti diversi. D'altra parte diversa è la situazione sostanziale alla quale tale presupposto reddituale afferisce” Corte Cost. numero 144 del 17 marzo 1992 . 2.1. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in più occasioni aderito a tale indirizzo interpretativo, deducendone che qualsiasi introito che l'istante percepisce con carattere di non occasionalità confluisce nel formare il reddito personale ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nell'articolo 76 d.P.R. numero 115 del 2002 Sez. 4, numero 45159 del 04/10/2005, Bagarella, Rv. 232908 . Si è, poi, precisato che la ragione dell'accertamento degli effettivi redditi percepiti dall'istante, risponde all'esigenza di autorizzare il trasferimento allo Stato di una spesa di difesa tecnica che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività. 2.2. In altre decisioni si è osservato che, nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore in quanto si tratta di poste finalizzate alla determinazione concreta dell'imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento il d.P.R. numero 115/2002, che intende dare rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali e familiari e del tenore di vita dell'istante Sez. 4, numero 28802 del 16/02/2011, Polimeni, Rv. 250700 Sez. 4, numero 22299 del 15/04/2008, Iannì, Rv. 239893 . 2.3. Non va sottaciuto quel diverso orientamento interpretativo, invero minoritario, secondo il quale vi sarebbe invece coincidenza tra reddito imponibile e reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato Sez.3, numero 16583 del 23/03/2011, Polimeni, Rv. 250290 Sez.6, numero 728 del 21/02/1997, Armas, Rv. 208110 , ma la diversa finalità alla quale tende l'accertamento della base imponibile rispetto alla verifica della “non abbienza” di colui che necessiti di difesa tecnica nell'ambito di un processo induce a non condividere questo orientamento. 3. Ad avviso del Collegio si deve, in sostanza, ritenere che nell'accertamento dello stato di “non abbienza” ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevino anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposte, vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione, ivi inclusi i redditi da attività illecite Sez. 4, numero 5513 del 12/12/2012, dep. 2013, Piangente, Rv. 254663 Sez. 4, numero 127 del 09/11/2005, dep. 2006, Parisi, Rv. 232791 . Il Tribunale di Lucca, nel caso concreto, ha revocato il beneficio ma il ricorrente ha sottoposto a questa Corte di legittimità, essendo consentito il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 113 d.P.R. numero 115/2002, l'allegazione che pone la questione di diritto se costituisca reddito valutabile ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lett.d d.P.R. numero 115/2002 la somma ricavata dall'alienazione di un immobile qualora il corrispettivo si sostanzi in un accollo di mutuo. 4. La soluzione della questione presuppone, peraltro, che si chiarisca che la lettera della legge non consente al giudice di revocare il provvedimento di ammissione sul mero presupposto che l'Agenzia delle Entrate abbia segnalato l'esistenza di un'entrata non indicata nell'istanza, essendo necessario che egli verifichi tanto la natura reddituale dell'entrata quanto la condizione di non abbienza dell'istante. 4.1. Esaminando il dato letterale, la revoca del beneficio collegata dall'articolo 112, comma 2, lett.a d.P.R. numero 115 del 2002 all'omessa comunicazione di eventuali variazioni del reddito concerne, infatti, la distinta ipotesi di una modifica delle condizioni reddituali sopravvenuta alla data di presentazione dell'istanza il testo della legge induce, dunque, a ritenere che il giudice sia comunque tenuto a verificare la sussistenza originaria delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, non potendo revocare il beneficio sul mero presupposto che l'istante abbia omesso di indicare talune “entrate”. 4.2. Giova, sul punto, richiamare la distinzione operata con sentenza delle Sezioni Unite nel 2008 Sez.U, numero 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 tra i presupposti di ammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e gli elementi costitutivi del reato previsto dall'articolo 95 d.P.R. numero 115/2002 in base a tale distinzione, il reato “si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio”. Tanto al fine di sottolineare che il giudizio al quale è chiamato il giudice investito dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si deve fermare all'accertamento di entrate non dichiarate, ossia alla falsità della dichiarazione, essendo tale accertamento funzionale all'acquisizione della notizia di reato ma non sufficiente per decidere sul merito delle condizioni utili per fruire del beneficio. 5. Tanto premesso, posto che dal provvedimento impugnato non emerge se la revoca sia stata pronunciata previa verifica della natura reddituale dell'entrata non dichiarata e che, in ogni caso, la sussistenza dello stato di non abbienza presuppone un accertamento in fatto, la pronuncia di revoca del beneficio deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Lucca che, in sede di rinvio, si atterrà ai principi interpretativi sopra espressi. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Lucca.