Difetto di legittimazione passiva del Prefetto nel procedimento di impugnazione del provvedimento di allontanamento

Il ricorso avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza va proposto contro il Ministero dell’Interno in persona del Ministro, che è l’unico legittimato passivo, cui l’atto introduttivo deve essere notificato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, r.d. numero 1611/1933 presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il Tribunale dinanzi al quale viene portata la controversia.

Lo ribadisca la Corte di Cassazione con ordinanza numero 269/20, depositata il 9 gennaio. Il caso. Una cittadina romena impugnava dinanzi al Tribunale il decreto di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto nei suoi confronti e il Tribunale stesso accoglieva il ricorso. L’ordinanza ex articolo 702-ter c.p.c. del Tribunale veniva impugnata dall’Amministrazione che denunciava la nullità del procedimento di primo grado posto che la notifica dl ricorso avrebbe dovuto essere eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e il difetto di legittimazione passiva della Prefettura. La Corte d’Appello però respingeva il gravame ritenendo che nel procedimento avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di allontanamento spettasse al Prefetto. Il Ministero dell’Interno avverso tale ultima pronuncia ricorre in Cassazione. Difetto di legittimazione passiva del Prefetto. L’articolo 22 d.lgs. numero 30/2007 non individua una legittimazione speciale del Prefetto con riferimento al ricorso contro il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza e neanche l’articolo 17 d.lgs. numero 150/2011, che regola il procedimento di impugnazione avverso il suddetto provvedimento, prevede una legittimazione prefettizia. Pertanto, gli Ermellini affermano che i due articoli di legge sopra indicati, con riferimento al ricorso avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per motivi ex articolo 21 d.lgs. numero 30/2017, adottato contro i cittadini dell’U.E. o i loro familiari, non prevedono una speciale legittimazione passiva del Prefetto che non può neanche essere ricavata per analogia dalla previsione di cui all’articolo 18 d.lgs. numero 150/2011 in relazione al procedimento di opposizione all’espulsione . A ciò consegue che tale ricorso, come nel caso di specie, va proposto contro il Ministero dell’Interno in persona del Ministro, che è l’unico legittimato passivo, cui l’atto introduttivo deve essere notificato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, r.d. numero 1611/1933 presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il Tribunale dinanzi al quale viene portata la controversia. Sulla base di tale principi la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia la causa al Tribunale, in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 30 settembre 2019 – 9 gennaio 2020, numero 269 Presidente De Chiara – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - N.M. , nata in Romania, impugnava avanti al Tribunale di Imperia il decreto di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Prefetto nei propri confronti, a norma del D.Lgs. numero 30 del 2007, articolo 21. Il Tribunale accoglieva il ricorso. 2. - L’ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c., pronunciata dal Tribunale era impugnata dall’Amministrazione che opponeva in via principale la nullità del procedimento di primo grado, osservando come la notifica del ricorso avrebbe dovuto essere eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e, in via subordinata, il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, la quale nella fattispecie era priva della capacità di stare in giudizio autonomamente. La Corte di appello di Genova respingeva il gravame con sentenza del 3 marzo 2017. Riteneva, per quanto qui rileva, che la legittimazione passiva, nel procedimento avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di allontanamento, spettasse al prefetto. 3. - Contro quest’ultima pronuncia ricorre per cassazione il Ministero dell’interno, che fa valere due motivi. N.M. , intimata, non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1. - Col primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del R.D. numero 1611 del 1933, articolo 11. Viene osservato che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che nel procedimento in questione fosse legittimata passiva, in via esclusiva, l’autorità che aveva emanato il provvedimento, e cioè il Prefetto infatti il D.Lgs. numero 30 del 2007, articolo 22, non conterrebbe alcuna deroga al principio generale secondo cui la notificazione alle Amministrazioni dello Stato va fatta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente. Col secondo motivo è lamentata la violazione e falsa applicazione del R.D. numero 1611 del 1933, articolo 11 e 53. Viene rilevato che gli organi e le articolazioni delle Amministrazioni, quali la Prefettura, non hanno autonoma legittimazione processuale e che nè l’articolo 22, nè il D.Lgs. numero 30 del 2007, articolo 17, derogano a tale principio. 2. - I motivi, da scrutinarsi insieme per le ragioni di connessione che evidenziano, appaiono fondati. Il D.Lgs. numero 30 del 2007, articolo 22, non individua una speciale legittimazione del prefetto con riguardo al ricorso contro il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all’articolo 21 e cioè per le ipotesi di impugnativa del provvedimento stesso rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. Nemmeno il D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 17, che regola il procedimento di impugnazione avverso il nominato provvedimento, prevede, per esso, una legittimazione prefettizia. È anzi sintomatico che il detto articolo precisi, al comma 4, che il ricorrente possa stare in giudizio personalmente e non contempli analogo potere processuale in capo all’autorità amministrativa il prefetto, dunque che ha pronunciato il provvedimento. In tal senso, il giudizio introdotto col ricorso contro il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea o dei loro familiari si differenzia da quello avente ad oggetto il provvedimento espulsivo di cui al D.Lgs. numero 286 del 1998, articolo 13, che riguarda gli stranieri che non siano cittadini dei detti Stati membri. Infatti, nel disciplinare quest’ultimo procedimento, il D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 18, prevede, al comma 6, che l’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato possa costituirsi fino alla prima udienza e stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. Ben si comprende, dunque, come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente affermato che nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero spetti al prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità Cass. 30 luglio 2015, numero 16178 Cass. 19 gennaio 2010, numero 825 Cass. 21 giugno 2006, numero 14293 pronuncia, quest’ultima, richiamata nella sentenza impugnata . È del resto evidente che la disciplina dettata in materia di impugnazione del provvedimento di espulsione non possa estendersi analogicamente al caso in cui sia proposto ricorso contro il provvedimento di allontanamento, giacché la previsione di cui al cit. articolo 18, costituisce eccezione alla regola generale di cui al R.D. numero 1611 del 1933, articolo 11, comma 1, Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente . Nella fattispecie non ricorreva, pertanto, l’ipotesi prevista dall’articolo 144 c.p.c., comma 2, in cui - in deroga alla regola per cui nelle notificazioni alle amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato - le notificazioni stesse si fanno direttamente, presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede . 3. - In conclusione, va fatta applicazione del seguente principio il D.Lgs. numero 30 del 2007, articolo 22, e D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 17, con riguardo al ricorso avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui al cit. D.Lgs. numero 30 del 2007, articolo 21, adottato contro cittadini dell’Unione Europea o i loro familiari, non prevedono una speciale legittimazione passiva del Prefetto, la quale non può essere ricavata per analogia dalla previsione, di natura eccezionale, contenuta nel D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 18, in relazione al procedimento di opposizione all’espulsione conseguentemente, tale ricorso va proposto contro il Ministero dell’interno in persona del Ministro, unico legittimato passivo, cui l’atto introduttivo deve essere notificato R.D. numero 1611 del 1933, ex articolo 11, comma 1, presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il tribunale innanzi al quale è portata la causa. La causa va dunque rinviata al Tribunale di Imperia, ricorrendo una nullità della notificazione introduttiva articolo 354 c.p.c., comma 1, in relazione al R.D. numero 1611 del 1933, articolo 11, comma 3 . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia la causa al Tribunale di Imperia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.