Le risultanze delle indagini bancarie sono utilizzabili anche in mancanza dell’autorizzazione del comandante regionale della Guardia di Finanza.
Il caso. Un ginecologo impugnava un avviso di accertamento Irpef e Ilor relativo al periodo di imposta 1991. La rettifica era fondata sulle risultanze delle indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza le movimentazioni bancarie venivano ricollegate all’attività professionale del contribuente e ai proventi derivanti dalla partecipazione ad una s.r.l. a ristretta base azionaria, impegnata nell’attività di diagnostica e cura della sterilità. Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso del contribuente. Con l’ordinanza numero 17051/2012, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione rigetta il ricorso del ginecologo. Utilizzabilità degli elementi irritualmente acquisiti. Con il primo motivo del ricorso per cassazione, il contribuente sosteneva l’inutilizzabilità degli elementi posti alla base dell’accertamento, perché acquisiti senza la previa autorizzazione del comandante regionale della Guardia di Finanza. Secondo la prospettazione difensiva, tale irritualità aveva determinato sia una violazione della riservatezza del contribuente, sia una lesione dell’interesse pubblico al risparmio. La Corte di Cassazione ritiene che la doglianza sia infondata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, «non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio» in tal senso è massimata Cass., sez. trib., 16 dicembre 2011, numero 27149, in CED Cass. , Rv. 620946 . A questo proposito, il Collegio richiama un altro arresto Cass., sez. trib., 12 novembre 2010, numero 22984, in CED Cass. , Rv. 615821 , nel quale si precisa che, in materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dai militari della Guardia di Finanza senza il rispetto delle formalità di garanzia difensiva prescritte per il procedimento penale non sono inutilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l’autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario. Indagini bancarie e ricostruzione della situazione reddituale complessiva. Con il secondo motivo, il contribuente censurava la sentenza impugnata sotto il profilo motivazionale, il Giudice del gravame non avendo indicato le ragioni dell’infondatezza del ricorso introduttivo. A giustificazione delle risultanze bancarie riscontrate, il contribuente aveva addotto la loro riconducibilità all’attività professionale del coniuge e a quella svolta dalla s.r.l. partecipata nella sentenza di appello tali elementi venivano considerati quali assunti vaghi e generici e non si teneva neppure conto dei costi sostenuti dalla s.r.l. per l’acquisto dei macchinari diagnostici necessari per l’attuazione delle terapie mediche. A sua volta, la Corte di Cassazione, ritenendo la censura priva di pregio, osserva che, in sede di accertamento induttivo, l’Amministrazione finanziaria deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente «tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, ovvero siano state indicate e dimostrate dal contribuente». Fra le componenti negative, deve escludersi l’automatica inclusione delle operazioni di prelievo effettuate dal contribuente dai conti correnti a lui riconducibili le operazioni sui conti, sia attive che passive, vanno considerate ricavi, essendo posto a carico del contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili così Cass., sez. trib., 4 marzo 2011, numero 5192, in CED Cass. , Rv. 617112 Cass., sez. trib., 19 febbraio 2009, numero 3995, ibidem , Rv. 606915 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 27 settembre - 5 ottobre 2012, numero 17051 Presidente Cicala – Relatore Bognanni Svolgimento del processo 1. S A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio numero 186/06/09, depositata il 24 novembre 2009, con la quale essa accoglieva l’appello dell’agenzia delle entrate nei confronti del contribuente, esercente la professione di medico ginecologo, contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione relativa all’avviso di accertamento per Irpef ed Ilor per il 1991 veniva rigettata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che tutte le movimentazioni bancarie attenevano ad operazioni riferibili all’attività professionale e ai proventi inerenti alla partecipazione alla società Diagnostica Ultrasonica Tacito srl., a ristretta base familiare, non annotati nelle scritture contabili, giusta anche le risultanze della verifica della Guardia di finanza, senza che fosse necessaria la previa autorizzazione del Comandante regionale per l’utilizzabilità degli accertamenti bancari in materia tributaria, trattandosi semmai solo di rapporti interni in quel corpo di polizia. Peraltro l’appellato dal suo canto non aveva fornito prova dei suoi assunti se non in modo vago e generico. L’agenzia delle entrate resiste con controricorso, svolgendo a sua volta ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi. Motivi della decisione A Ricorso principale. 2. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che la mancata previa autorizzazione del comandante regionale della Guardia di finanza per gli accertamenti bancari a carico dei contribuenti costituisce una palese violazione della privacy dei medesimi, che incide anche sull’interesse pubblico al risparmio e alla gestione di esso da parte degli istituti bancari medesimi, con la conseguenza che i dati acquisiti dalla polizia tributaria non potevano essere utilizzati. Il motivo è infondato, in quanto, com’è noto, in materia tributaria, non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi, come nella specie, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i. casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio Cfr. anche Cass. Sentenze numero 27149 del 16/12/2011, numero 22984 del 2010 . 3. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione di norme di legge e vizi di motivazione, giacché il giudice del gravame non indicava le ragioni per le quali addiveniva al giudizio di infondatezza dell’opposizione all’accertamento, nonostante che l’appellato avesse addotto che parte delle movimentazioni bancarie si riferiva all’attività professionale della moglie, anch’ella medico libero professionista, nonché alle attività della partecipata società Diagnostica Ultrasonica srl., senza peraltro tenere in conto le spese necessarie per la produzione dei ricavi per i costosi macchinari e le complesse tecnologie inerenti agli interventi per la terapia della sterilità e di procreazione assistita. La censura non ha pregio, posto che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, ovvero siano state indicate e dimostrate dal contribuente, dovendosi, peraltro, escludere l’automatica inclusione, fra le componenti negative, delle operazioni di prelievo effettuate dal contribuente dai conti correnti a lui riconducibili, in quanto le operazioni sui conti medesimi, sia attive che passive, vanno considerate ricavi, essendo posto a carico del contribuente l’onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili, che tuttavia non venivano dimostrati nella specie V. pure Cass. Sentenze numero 5192 del 04/03/2011, numero 3995 del 2009 . 4. Col terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di norma di legge e vizio di motivazione, poiché il secondo giudice non indicava le ragioni, per le quali ometteva di pronunciare in ordine ai costi sostenuti e che andavano dedotti dai ricavi o compensi. La doglianza è inammissibile, per genericità, atteso che il ricorrente non riportava il tratto del ricorso in appello con cui essa sarebbe stata prospettata. B Ricorso incidentale condizionato. 5. Esso rimane assorbito dal primo, stante il suo carattere. 6. Ne deriva che il ricorso principale va rigettato. 7. Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale dichiara assorbito l’incidentale condizionato, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio a favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5. 000,00 cinquemila/00 per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.