L'appaltatore esplica l'attività che conduce al compimento dell’opera in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, per cui è responsabile diretto e unico dei danni derivati a terzi nella esecuzione dell'opera, salva la possibile corresponsabilità del committente per culpa in eligendo o qualora sia dimostrato che l’appaltatore operava quale nudus minister.
La Cassazione, con la sentenza numero 12476 del 19 luglio 2012, resa dalla Seconda Sezione Civile, affronta una questione invero piuttosto comune il risarcimento del danno a terzi derivante dall’esecuzione di lavori eseguiti da un appaltatore. L’occasione della controversia è data dai lavori di rifacimento della pavimentazione di un appartamento a seguito dei quali il proprietario dell’appartamento posto al piano inferiore constatava l’insorgenza di danni al proprio soffitto. Il punto fondamentale della vicenda riguarda l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore, oppure la configurazione di una responsabilità concorrente del committente delle opere ferma, beninteso, la responsabilità di chi ha eseguito i lavori . Il fatto. Il proprietario di un appartamento faceva eseguire lavori di ristrutturazione da una impresa edile demolizione dei pavimenti con ridistribuzione dei carichi gravanti sulla soletta . A seguito di tali interventi, il proprietario dell’appartamento sottostante riscontrava la presenza di fessurazioni nei soffitti. Scattava quindi la causa per risarcimento dei danni. In primo grado il Giudice rigettava la domanda risarcitoria ritenendo non provato il nesso di causalità tra le opere eseguite e i danni lamentati. La Corte d’Appello, al contrario, accoglieva la richiesta risarcitoria, ritenendo che il nesso di causalità poteva dirsi comprovato in base al giudizio tecnico espresso in atti che sussisteva l’elemento della colpa , ravvisabile nella mancata verifica della flessibilità della struttura dei solai che la responsabilità doveva essere attribuita sia al proprietario, sia alla ditta esecutrice dei lavori che nei rapporti interni tra coobbligati in solido committente ed appaltatore l’esecutore delle opere andava considerato responsabile nella misura del 75%. Il proprietario e committente dei lavori – come visto condannato, in solido con l’appaltatore, a risarcire i danni - proponeva quindi ricorso per cassazione. A detta del ricorrente il Giudice d’appello non aveva specificato quali erano le opere imprudenti causatrici di danni, né per quale motivo le opere dovevano definirsi imprudenti, trattandosi di opere di ristrutturazione. Inoltre, la Corte d’Appello non aveva neppure esplicitato le ragioni per le quali il ricorrente committente poteva essere considerato in possesso delle competenze tecniche necessarie e sufficienti per valutare come prudenti o non prudenti le opere oggetto di contestazione, invero commissionate ad un operatore qualificato. L’appaltatore è l’unico responsabile. I Giudici di Piazza Cavour ritengono fondate le censure sollevate dal ricorrente nei confronti della decisione resa in grado di appello. Infatti, essendo stata ravvisata la causa del crollo nella modifica dei carichi sul solaio, ossia in una attività esecutiva alla quale era preposto l’appaltatore, la Corte d’Appello ha reso una motivazione insufficiente se non addirittura del tutto mancante, in quanto l’imprudenza non poteva essere ravvista nell’avere consentito di dare inizio alle opere, senza indicare per quale motivo l’asserito obbligo di previa verifica della flessibilità della struttura e di adozione degli opportuni accorgimenti, pacificamente riguardano le cautele sa assumere durante l’esecuzione dei lavori, dovesse far carico al committente. Oltretutto, la causa petendi delle pretese azionate dal danneggiato non erano fondate né sulla responsabilità per cose in custodia ex articolo 2051 c.c , né per culpa in eligendo quanto alla scelta dell’appaltatore, né risultava che l’appaltatore fosse un mero esecutore del committente cosiddetto nudus minister . Dal caso concreto la Cassazione coglie in definitiva spunto per ribadire alcuni principi invero piuttosto consolidati in materia di appalto. L' appaltatore esplica l'attività che conduce al compimento a regola d’arte dell’opera in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Di conseguenza, è l’appaltatore medesimo unico e diretto responsabile dei danni derivati a terzi nella o dalla esecuzione dell'opera. Ci sono tuttavia alcune eccezioni a questa regola. Infatti, è fatta salva la corresponsabilità del committente, sia quando si ravvisino a carico di quest'ultimo specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'articolo 2043 c.c., sia quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata l'opera affidata a impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche e organizzative per eseguirla correttamente sia, ancora, quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questo sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l' appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. Tutte ipotesi che però non si sono verificate nel caso concreto sottoposto allo scrutinio della Suprema Corte, per cui non vi era alcuna ragione di disattendere il principio generale, in base al quale, come detto, unico responsabile dei danni doveva essere considerato l’appaltatore, con piena assoluzione del proprietario e committente delle opere.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 maggio - 19 luglio 2012, numero 12476 Presidente Triola – Relatore Proto Svolgimento del processo Con citazione del 10/11/1993 A A. e P G. convenivano in giudizio E C. e l'impresa edile Giancarlo B. per chiederne la condanna al risarcimento di danni cagionati al proprio appartamento dall'esecuzione di lavori eseguiti nel sovrastante appartamento di proprietà della C. quest'ultima era convenuta quale committente e l'impresa quale esecutrice dei lavori. La C. si costituiva deducendo l'integrale responsabilità della ditta B. quale esecutrice dei lavori e chiedendo, in via subordinata, di essere da questa manlevata da ogni pretesa. G B. , titolare della ditta, si costituiva, contestava le domande avversarie e chiamava in causa la Compagnia di Assicurazioni Itas dalla quale chiedeva di essere manlevato in quanto tenuta a garantire i rischi connessi all'attività di impresa. La ITAS contestava la domanda di manleva sostenendo che il sinistro era escluso dalla garanzia ai sensi dell'articolo 16 lett. e del contratto di assicurazione. Con sentenza del 9/10/2002 il G.O.A. del Tribunale di Milano rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso causale tra i danni lamentati e i lavori eseguiti dall'impresa edile. Le attrici proponevano appello si costituivano tutte le altre parti del giudizio di primo grado reiterando le rispettive contestazioni. Con sentenza del 17/12/2004 La Corte di Appello di Milano accoglieva l'appello, condannava C.E. e la ditta B. al risarcimento dei danni, costituiti dalla fessurazione dei soffitti e liquidati in complessivi Euro 11.878,51 oltre rivalutazione interessi quanto ai rapporti interni tra gli obbligati solidali, determinava nella misura del 75% la quota di responsabilità della ditta e condannava l'assicuratrice ITAS a manlevare la ditta B. per tutti i pagamenti che avrebbe effettuato in esecuzione della sentenza. La Corte di Appello rilevava - che i riscontri documentali dell'epoca dei lavori e il successivo giudizio dei tecnici consentivano di ritenere adeguatamente provato il nesso causale tra il lavori eseguiti nel soprastante appartamento della C. e i danni al sottostante appartamento delle attrici - che la colpa era ravvisabile nella mancata verifica della flessibilità della struttura dei solai che avrebbe dovuto essere effettuata, al fine di adottare gli opportuni accorgimenti, prima dell'esecuzione dei lavori di demolizione dei pavimenti e della diversa distribuzione dei carichi, tenuto conto che si lavorava su solai in legno con intelaiature in canne - che la responsabilità doveva essere attribuita sia alla proprietaria committente che aveva consentito di dare inizio a tali imprudenti opere anche tramite la sua direttrice dei lavori, sia alla ditta B. per imprudente esecuzione dei lavori - che nei rapporti interni tra i coobbligati solidali la responsabilità prevalente, determinata nella percentuale del 15%, era da attribuire alla ditta esecutrice - che l'obbligo di garanzia dell'assicuratore non era escluso né dalla clausola numero 16 della polizza che escludeva solo i danni alle opere sulle quali si eseguono i lavori, da intendersi come danni al cantiere e non i danni alle proprietà altrui, né dalla clausola numero 13 per la quale erano coperti i danneggiamenti dovuti a fatti accidentali, ossia involontari, posto che i danni in concreto cagionati non erano dovuti a fatti volontari , ma a fatti accidentali. Ricorre per Cassazione E C. sulla base di due motivi. Propone ricorso incidentale la ITAS Assicurazioni senza indicazione specifica dei motivi di ricorso nei quali si riferisce all'erronea interpretazione delle clausole contrattuali. Resiste la ditta B. con due controricorsi nei confronti, rispettivamente, del ricorso principale e di quello incidentale. A.A. e gli eredi A.A. di G.P., nel frattempo deceduta, sono rimasti intimati. Motivi della decisione 1. La ricorrente censura la sentenza impugnata con due motivi, entrambi per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente perché il vizio di motivazione dedotto concerne sempre l'affermazione della responsabilità della ricorrente/committente la quale - con il primo motivo lamenta che la Corte di Appello non avrebbe specificato quali sarebbero state le opere imprudenti causatrici di danni, né per quale motivo le opere dovevano definirsi imprudenti, trattandosi di opere di ristrutturazione - con il secondo motivo lamenta che la Corte di Appello non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali la C. avrebbe dovuto essere in possesso delle competenze tecniche per giudicare prudenti o imprudenti le opere, tanto più che aveva commissionato l'esecuzione delle opere ad impresa idonea. 2. I motivi sono fondati e devono essere accolti in quanto sussiste il vizio di motivazione per le ragioni che seguono. La Corte territoriale ha ravvisato le opere imprudenti nella stessa demolizione del pavimento, tenuto conto che i solai erano in legno con intelaiatura in canne e quindi era prevedibile che la modifica dei carichi sul solaio anche la stessa riduzione del carico per effetto della rimozione del pavimento v. pag 5 della sentenza provocasse problemi di tenuta al solaio e alla sottostante controsoffittatura. Tuttavia, essendosi ravvisata la causa del crollo nella modifica dei carichi sul solaio, ossia in attività esecutive alle quali era preposto l'appaltatore, la motivazione della Corte di Appello appare insufficiente, se non del tutto mancante, in quanto l'imprudenza non poteva essere ravvisata nell'avere consentito di dare inizio alle opere, senza indicare per quale motivo l'asserito obbligo di previa verifica della flessibilità delle struttura e di adozione degli opportuni accorgimenti, pacificamente riguardante le cautele da assumere durante l'esecuzione dei lavori, dovesse far carico alla committente, tenuto anche conto che la causa petendi non risulta fondata né sulla responsabilità per cose in custodia ex articolo 2051 c.c., né per culpa in eligendo quanto alla scelta dell'appaltatore, né risulta che l'appaltatore fosse un nudus minister sotto quest'ultimo profilo occorre infatti ricordare il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, questi deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera una corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex articolo 2043 cod. civ., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore i base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuando specifiche direttive direttamente impartite dal committente o da un suo rappresentante v. ex multis Cass. 12/2/1997 numero 1284r Cass. 19/4/2006 numero 9065 Cass. 23/4/2008 numero 10588, Cass. 27/5/2011 numero 11757 Cass. 5/12/2011 numero 26002 . 3. Nel ricorso incidentale ITAS Assicurazioni non indica specificamente sulla base di quali, tra i motivi di ricorso dell'articolo 360 c.p.c., propone ricorso, ma esplicitamente si riferisce all'erronea interpretazione e applicazione di due clausole contrattuali. 4. Con riferimento alla clausola numero 16 che esclude la risarcibilità dei danni alle opere . sulle quali si eseguono lavori, la ricorrente sostiene che i lavori interessavano il solaio che divideva i due appartamenti composto non solo dal pavimento soprastante, ma anche dalla struttura lignea di sostegno e dal soffitto dell'appartamento del piano inferiore e pertanto tutte le parti del solaio che dividevano i due appartamenti rientravano tra le opere sulle quali erano eseguiti i lavori, escluse dalla garanzia. 4.1 La censura a prescindere da ogni considerazione sulla mancata indicazione delle norme di ermeneutica contrattuale violate è manifestamente infondata sotto ogni profilo la Corte di Appello ha fornito logica e convincente interpretazione e applicazione della clausola di esclusione della garanzia, riferita alle opere sulle quali venivano eseguiti i lavori ossia interne al cantiere e, quindi, non ricomprendente le proprietà esclusive di terzi come i soffitti del piano sottostante che non erano interessate ai lavori. 5. Con riferimento alla clausola numero 13 che limita la garanzia ai danni ai danni involontariamente cagionati a terzi . in conseguenza di un fatto accidentale . contesta l’interpretazione fornita dalla Corte di Appello e per la quale accidentalità e involontarietà sarebbero sinonimi e garantirebbero copertura assicurativa in tutti i casi di colpa la ricorrente invece sostiene che il danno, per essere garantito, dovrebbe derivare non solo da un'attività colposa e non dolosa ma anche da un ulteriore elemento costituto da circostanze autonome ed estranee rispetto all'attività dell'assicurato. Anche questo motivo di ricorso a prescindere da ogni considerazione sulla mancata indicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale che sarebbero stati violati è manifestamente infondato e in contrasto con l'ormai consolidato orientamento di questa Corte per il quale l'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore dai quali non sorge comunque responsabilità né rischio assicurativo per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente la copertura dei fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse e specifiche clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa possa non coprire alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola che prevede la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi Cass. 28/2/2008 numero 5273 Cass. 30/3/2010 numero 7766 . A tale principio la sentenza si è puntualmente attenuta. 6. In conclusione devono essere accolti i due motivi del ricorso principale di C.E. e la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, deve essere cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della corte di Appello di Milano deve essere invece rigettato il ricorso incidentale con la condanna della ITAS Mutua Istituto trentino Alto Adige per Assicurazioni al pagamento delle spese sostenute da B.G. . P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza in relazione ai motivi di ricorso principale accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano rigetta il ricorso incidentale e condanna ITAS Mutua Istituto trentino Alto Adige per Assicurazioni a pagare a B.G. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.