La Cassazione annulla senza rinvio e la pena scende sotto i due anni: il giudice dell’esecuzione può disporre il beneficio

Spetta al giudice dell’esecuzione, una volta che la pena inflitta rientri nei limiti di legge, per effetto della sentenza di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, provvedere sulla questione della sospensione condizionale, prospettata ma non valutata nel giudizio di cognizione.

Con la sentenza numero 16679, depositata il 12 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha specificato i limiti operativi del giudice dell’esecuzione. Ci sono gli estremi per l’applicazione della sospensione condizionale. Un uomo di 30 anni viene condannato per vari reati alla pena della reclusione. Il giorno di inizio della primavera del 2012, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio parte della sentenza di condanna, in relazione ad un reato concorrente, con conseguente diminuzione di una porzione di pena detentiva, pari a 20 giorni di reclusione. In tal modo la pena scende sotto i 2 anni, limite massimo ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. Quali poteri per il giudice dell’esecuzione? L’uomo rimane condannato, ma vuole accedere a tali benefici. Ne fa richiesta alla Corte d’Appello, quale giudice dell’esecuzione, che però respinge la domanda, sostenendo che le disposizioni previste dagli articolo 671 e 673 c.p.p. non siano estendibili, limitando queste l’intervento del giudice dell’esecuzione «al caso di riconoscimento del concorso formale o della continuazione e a quello dell’abrogazione o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice». L’uomo ricorre in Cassazione affinchè venga riconosciuto il proprio diritto. Non è competenza della Cassazione disporre la sospensione condizionale. La Corte si discosta innanzitutto da un proprio precedente – sentenza numero 21049/2004 - che aveva statuito la competenza della Corte di Cassazione circa il riconoscimento della sospensione condizionale della pena nel caso di un annullamento senza rinvio di una sentenza. Il giudizio di legittimità «si caratterizza infatti per i limiti posti al potere di conoscere del merito della regiudicanda, e quindi di quegli aspetti che necessariamente rilevano nelle valutazioni in punto di sospendibilità condizionale della pena». Sospensione condizionale dopo l’abolitio criminis. L’articolo 673 c.p.p. prescrive al giudice dell’esecuzione di adottare anche «i provvedimenti conseguenti» all’abolitio criminis, oltre che a revocare la sentenza di condanna. Tra «i provvedimenti conseguenti», è ricompreso anche quello di sospensione condizionale della pena, previa formulazione del giudizio prognostico previsto dall’articolo 164 c.p., «sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti». Sospensione condizionale anche dopo la diminuzione della pena. Pertanto, se la richiesta di sospensione non è stata trattabile in sede di merito poiché la pena superava il limite massimo dei due anni, «spetta al giudice dell’esecuzione, una volta che la pena inflitta rientri nei limiti di legge, per effetto della sentenza di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, provvedere sulla questione della sospensione condizionale, prospettata ma non valutata nel giudizio di cognizione». Questo il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione. Necessaria la celerità di giudizio. E’ pur vero che in linea teorica, la Corte di Cassazione che si trova a stabilire una diminuzione della pena, potrebbe adottare un annullamento con rinvio, rispetto ad una questione, come quella della sospensione condizionale, su cui il giudice di merito non ha potuto esprimersi. Ma tale soluzione, «trascurando l’opportunità concessa dall’ordinamento con il sapiente e pur sempre contenuto ampliamento dei poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione, non si fa carico, con altrettanta efficacia, di assicurare che i tempi del giudizio, specificamente del giudizio di cognizione, non siano ampliati senza una valida ragione». Per questi motivi la Corte di Cassazione annulla l’ordinanza della Corte d’Appello, per consentire al giudice dell’esecuzione di valutare la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 1 marzo – 12 aprile 2013, numero 16679 Presidente Giordano – Relatore Santalucia Ritenuto in fatto La Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta da C.S., diretta all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna in seguito all'annullamento senza rinvio, con decisione della Corte di cassazione del 21 marzo 2012, della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello, per la parte relativa alla condanna per un reato concorrente, con conseguente eliminazione di una porzione di pena detentiva, pari a venti giorni di reclusione, e l'ulteriore effetto di riconduzione della quantità di pena irrogata entro il limite di legge – anni due di reclusione - per la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. La Corte di appello, pur premettendo che la richiesta invoca la concessione di benefici, sulla cui meritevolezza il giudice della cognizione non fu nelle condizioni di esprimersi, perché il quantum di pena irrogata era d'impedimento, ha evidenziato la non estensibilità delle disposizioni di cui agli articolo 671 e 673 c.p.p., che limitano l'intervento del giudice dell'esecuzione al caso del riconoscimento del concorso formale o della continuazione e a quello dell'abrogazione o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Bracco, C.S. , deducendo - violazione di legge e difetto di motivazione. La disposizione dell'articolo 671 comma 3 c.p.p. consente al giudice dell'esecuzione di effettuare una valutazione prognostica in ordine alla possibilità che il condannato si astenga per il futuro dal commettere nuovi reati, valutazione che autorizza alla concessione della sospensione condizionale della pena, seppure si versi fuori dal riconoscimento della continuazione criminosa o di un concorso formale, pena altrimenti la violazione del principio di ragionevolezza. - Violazione di legge e mancanza di motivazione. Se si fa riferimento alla disposizione dell'articolo 673 c.p.p. le argomentazioni in favore del potere del giudice dell'esecuzione di riconoscere la sospensione condizionale della pena sono ancora maggiori. Il riferimento della disposizione al caso della abrogazione ripropone con forza il problema della ragionevolezza di un pari trattamento tra colui che può usufruire di una sospensione condizionale per effetto di un'abolitio criminis di ordine generale e colui che si trova ad essere unico destinatario di una abolitio criminis personale per effetto di una pronuncia di annullamento della Corte di cassazione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. L'annullamento senza rinvio di uno o di alcuni soltanto dei capi di una sentenza nei confronti di uno stesso condannato è, per quel che attiene al piano delle vantazioni di sospendibilità condizionale del residuo trattamento sanzionatorio, situazione simile a quella che si verifica in caso di sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della stessa. L'eliminazione della condanna per un reato per opera di un giudice privo di poteri di merito, e che pertanto non può addentrarsi in valutazioni sull'applicabilità della sospensione condizionale alla pena irrogata per i reati estranei alla pronuncia di annullamento, è evento assimilabile agli interventi abolitrici della norma incriminatrice, nella misura in cui la Corte di cassazione, che pure agisce all'interno di una singola vicenda processuale, non può conoscerne i profili di merito, oggetto precipuo di valutazione ai fini della concessione della sospensione condizionale. Non può, infatti, condividersi l'orientamento espresso da un precedente di questa Corte, per il quale “qualora l'imputato abbia richiesto con specifico motivo d'appello la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna infittagli dal giudice di primo grado e il giudice di appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza della Corte di appello deve essere annullata senza rinvio e detti benefici vanno concessi dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge” - Sez. 5, numero 21049 del 18/12/2003 dep. 5/5/2004 , Maurelli, Rv. 229233 -. Il giudizio di legittimità, giova ribadirlo, si caratterizza per i limiti posti al potere di conoscere del merito della regiudicanda, e quindi di quegli aspetti che necessariamente rilevano nelle valutazioni in punto di sospendibilità condizionale della pena “ anche con riferimento al giudizio prognostico indicato nell'articolo 164 c.p. - Sez. 3, numero 19082 del 17/4/2012 dep. 18/5/2012 , Vitale, Rv. 252651 –“. Queste valutazioni possono invece essere svolte dal giudice dell'esecuzione, sì come riconosciuto dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui questi “ qualora, in applicazione dell'articolo 673 c.p.p., pronunci per intervenuta abolitio criminis ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei provvedimenti conseguenti alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'articolo 164, comma primo, c.p., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti” - Sez. U, numero 4687 del 20/12/2005 dep. 6/2/2006 , Catanzaro, Rv. 232610 -. Se, pertanto, il condannato, pur avendone fatto richiesta al giudice della cognizione, non abbia ottenuto neanche un esame nel merito, perché la pena complessivamente irrogata era superiore al limite di legge per la concedibilità del beneficio, spetta al giudice dell'esecuzione, una volta che la pena inflitta rientri nel limite di legge, per effetto della sentenza di annullamento senza rinvio di uno o di più dei capi di condanna, provvedere sulla questione della sospensione condizionale, prospettata ma non valutata nel giudizio di cognizione. Una diversa soluzione potrebbe essere perseguita ravvisando nella richiesta fatta dal condannato di sospensione condizionale, su cui legittimamente il giudice del merito non si sia pronunciato, un ostacolo a che l'annullamento parziale sia disposto senza rinvio ma questo epilogo, per quanto ovviamente possibile, non è valutabile come esclusivo. Esso, infatti, trascurando l'opportunità concessa dall'ordinamento con il sapiente e pur sempre contenuto ampliamento dei poteri cognitivi del giudice dell'esecuzione, non si fa carico, con altrettanta efficacia, di assicurare che i tempi del giudizio, specificamente del giudizio di cognizione, non siano ampliati senza una valida ragione. L'ordinanza deve pertanto essere annullata, per consentire al giudice dell'esecuzione di valutare la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena alla luce del principio di diritto come sopra articolato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Torino.