La confisca è obbligatoria solo nei casi di condanna: non lo è se il reato è prescritto

La relazione tra le formule normative «è sempre ordinata» dell’articolo 322-ter c.p. e quella «può ordinare» dell’articolo 240 c.p. va intesa nel senso che l’avverbio «sempre» è finalizzato solo a contrapporre la confisca obbligatoria a quella facoltativa, non a prevedere la confisca sia in assenza che in presenza di condanna.

Con la sentenza numero 6247, depositata l’8 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore Generale della Corte d’Appello di Catanzaro. Il PG chiede la confisca nonostante la prescrizione. Condannato in primo grado per falsità ideologica in atto pubblico e per truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche, viene prosciolto in appello per prescrizione dei reati. Il Procuratore Generale ricorre in Cassazione perché, nonostante la prescrizione, si sarebbe dovuta applicare la misura della confisca delle somme pari al finanziamento indebito ottenuto dall’imputato. Il giudice, infatti, sostiene il procuratore, ha sufficienti poteri di accertamento sul fatto costituente reato per disporre la confisca delle cose considerate criminose per il collegamento con tale fatto. Le norme che prevedono la confisca. Per il reato di cui all’articolo 640-bis c.p., di cui era accusato l’imputato l’articolo 640-quater c.p. prevede che possa essere applicato l’articolo 322-ter c.p., secondo cui nel caso di condanna o di patteggiamento per i reati dei pubblici ufficiali commessi in danno della PA, «è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». La giurisprudenza sul’articolo 322-ter c.p La S.C. sottolinea che la confisca può essere ordinata anche in assenza di condanna solo nei casi in cui può essere predisposta anche in seguito ad una declaratoria di proscioglimento. Ricorda quindi la propria giurisprudenza sull’articolo 322-ter c.p. - l’avverbio «sempre» è utilizzato secondo una diffusa tecnica legislativa, «per indicare una preclusione alla valutazione discrezionale del giudice nel potere di disporre la confisca, non certo per porre un’eccezione alle condizioni previste per l’esercizio dello stesso potere nelle singole fattispecie» - non viene richiamata in alcun modo la norma generale sulla confisca, l’articolo 240 c.p. non può quindi essere sottinteso un collegamento dell’articolo 322-ter c.p. con l’articolo 240 c.p., comma 2, che prevede la confisca anche senza condanna - tale ultima norma prevede infatti uno specifico oggetto di confisca – cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato – per cui gli accertamenti richiesti al giudice non sono anomali rispetto all’obbligo dell’immediata declaratoria di estinzione del reato - la fattispecie generale della confisca è stata ritenuta applicabile anche nei casi di estinzione del reato, ma solo nei casi in cui la norma non contenga «alcuna letterale indicazione limitativa dell’ambito di operatività della confisca in dipendenza di una determinata tipologia della sentenza», come avviene invece in questo caso - la previsione dell’articolo 236 c.p., che prevede che la confisca disposta quale misura di sicurezza permane anche a seguito di estinzione del reato, non può essere estesa, perché si deve fare riferimento alle varie disposizioni speciali - la legge, infine, «si preoccupa normalmente di definire i casi, i limiti e le condizioni del potere del giudice di provvedere sul regolamento di specifici interessi coinvolti nel processo penale quando manchi l’accertamento diretto della responsabilità dell’imputato», come dimostra la previsione della possibilità di impugnazioni ai soli effetti civili anche nel caso di estinzione del reato. Concludendo. La relazione tra le formule normative «è sempre ordinata» dell’articolo 322-ter c.p. e quella «può ordinare» dell’articolo 240 c.p. è di contrapposizione, ma tenendo conto anche del presupposto fissato dalla prima norma che recita «nel caso di condanna», l’avverbio «sempre» è finalizzato solo a contrapporre la confisca obbligatoria a quella facoltativa, non la confisca in assenza o in presenza di condanna. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e conferma il ragionamento del giudice di merito.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 gennaio – 8 febbraio 2013, numero 6247 Presidente Petti – Relatore Macchia Ritenuto in fatto 1. Ricorre il PG presso la Corte di Appello di Catanzaro, avverso la sentenza della locale Corte territoriale del 16.2.2012, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia il 129.9.2008 nei confronti di M.A. per i reati di cui agli articolo 483 e 640 bis c.p., dichiarò la prescrizione dei medesimi reati, senza disporre la confisca delle somme pari al finanziamento indebitamente ottenuto dall'imputato. Il PG territoriale richiama, al riguardo, l'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza di legittimità nel senso che in caso di estinzione del reato, il giudice dispone di poteri di accertamento sul fatto-reato onde ordinare la confisca non solo delle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura articolo 240, comma secondo, numero 2, cod. penumero , ma anche di quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato come nei casi di cui agli articolo 240, comma secondo, numero 1, cod. penumero , e 12-sexies legge numero 356 del 1992. in ricorso è citata Cass. Sez. 2, Sentenza numero 32273 del 25/05/2010 Pastore . Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Occorre premettere che nel caso in esame la confisca obbligatoria è prevista dal combinato disposto degli articolo 640 quater e 322 ter c.p., secondo cui nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti ivi previsti e, per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 640 quater c.p., anche per il reato di cui all'articolo 640 bis c.p., è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto . 1.1. Nel dibattito giurisprudenziale la considerazione dell'apparente perentorietà dell'avverbio sempre che compare pressoché invariabilmente nella formulazione delle norme che prevedono ipotesi di confisca obbligatoria cfr. ad es., oltre all'articolo 322 ter c.p., l'articolo . 240 co 2 c.p. o l'articolo 12 sexies d.l. 8.6.1992 nr. 306 , ha finito a volte con il sovrapporsi alla testuale limitazione della misura di sicurezza patrimoniale a determinate tipologie di provvedimenti giudiziari cioè sentenze di condanna o ad esse equiparabili come nel caso delle sentenze di patteggiamento , determinando in qualche occasione l'indirizzo richiamato dal PG territoriale. 2. Va però ribadito, in conformità all'orientamento giurisprudenziale che appare preferibile Cass. sez. unumero sentenza nr 38834 del 10/07/2008 in proc. De Maio Cass. sez 2, 7.12.2011, Improta, Cassazione nr 12325 del 04/03/2010 sez. 2 Dragone e altri , che nell'ipotesi in cui il giudice dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione, la confisca può essere ordinata solo quando la sua applicazione non presupponga la condanna e possa avere luogo anche in seguito ad una declaratoria di proscioglimento. 3. In particolare, con specifico riferimento alla previsione dell'articolo 322 ter c.p. si deve rilevare quanto segue, nel solco dell'indirizzo tracciato dalle sezioni unite a l'avverbio sempre , che figura nella formulazione dell'articolo 322 ter c.p., ha inteso rendere obbligatoria una confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa alla stregua della generica previsione dell'articolo 240 co 1 c.p. in altri termini, l'espressione sempre contenuta nel testo della norma in esame, è adoperata secondo una normale e diffusa tecnica legislativa, per indicare una preclusione alla vantazione discrezionale del giudice nel potere di disporre la confisca, non certo per porre un'eccezione alle condizioni previste per l'esercizio dello stesso potere nelle singole fattispecie, tanto che anzi, spesso l'avverbio si accompagna e si collega, nella stessa proposizione, proprio al presupposto dell'esistenza di una sentenza di condanna si vedano ad es. articolo 270 bis c.p., comma 4, articolo 322 ter c.p., comma 1, articolo 417, 538 e 544 sexies c.p., articolo 600 septies c.p., comma 1, nonché la L. 14 dicembre 2000, numero 376, articolo 9, comma 6, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, D.L. 8 giugno 1992, numero 306, articolo 12 sexies, comma 1, in materia di criminalità mafiosa, D.Lgs. 30 aprile 1992, numero 285, articolo 9 ter, comma 3, C.d.S. , in taluni casi è addirittura utilizzato come rafforzativo della obbligatorietà, sempre sul presupposto di una sentenza di condanna articolo 416 bis c.p., comma 7 negli stessi termini, come sinonimo dell'avverbio sempre è talvolta utilizzata la locuzione in ogni caso L. 11 febbraio 1992, numero 157, articolo 28, comma 2, in materia di caccia . b È significativo, peraltro, che nonostante la parziale riproduzione dei contenuti normativi della norma generale, l’articolo 322 ter non richiami in alcun modo l'articolo 240 c.p. nella parte relativa alla previsione dei casi in cui l'obbligatorietà della confisca è destinata ad operare anche se non è stata pronunciata condanna , inciso, quest'ultimo, che avrebbe potuto essere agevolmente aggiunto nell'articolo 322 ter c.p., e anche in considerazione dell'assenza del quale l'equiparazione della confisca ex articolo 322 ter c.p. a quella regolata dall'articolo 240 co 2 nr. 2 c.p. costituirebbe una forzatura del collegamento logico-sistematico tra le due norme a confronto c per disporre la confisca nel caso di estinzione del reato il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti che lo porterebbero a superare i limiti della cognizione connaturata alla particolare situazione processuale, e sotto questo aspetto è evidente la differenza tra i casi dell'articolo 322 ter c.p. e quelli regolati dall'articolo 240 c.p., comma 2, numero 2, essendo quest'ultima norma focalizzata soprattutto sulle caratteristiche delle cose da confiscare, le quali in genere non richiedono accertamenti anomali rispetto all'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato. d È vero poi che nella giurisprudenza di questa corte è stata ritenuta l'applicabilità ai casi di estinzione del reato durante il giudizio, di specifiche ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi speciali, astrattamente riconducibili, in mancanza di deroga espressa, alla fattispecie generale della confisca facoltativa regolata dall'articolo 240 c.p., comma 1 ma l'estensione appare giustificata dalla particolare tecnica di redazione delle norme di riferimento, che non contengono alcuna letterale indicazione limitativa dell'ambito di operatività della confisca in dipendenza di una determinata tipologia della sentenza che conclude l'accertamento giudiziale sulla responsabilità penale vedi in tema di lottizzazione abusiva, il D.P.R. 6 giugno 2001, numero 380, articolo 44, comma 2, che stabilisce che il giudice penale dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, con la sentenza definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva , disposizione interpretata - e interpretabile - nel senso che essa prevede l'obbligatorietà della confisca indipendentemente da una pronuncia di condanna, in conseguenza all'accertamento giudiziale della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto da ultimo Sez. 3A, 21 novembre 2007 - 5 marzo 2008, numero 9982, Quattrone, rv. 238984 Sez. 3A, 7 luglio 2004, numero 37086, Perniciaro, rv. 230031 ancora, si può citare il D.P.R. 23 gennaio 1973, numero 43, articolo 301, sostituito dalla L. 30 dicembre 1991, numero 413, articolo 11, che, comma 1, dispone nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto . e Non può trarsi contrario argomento dall'articolo 236 c.p., comma 2, che rende inoperanti rispetto alla confisca le disposizioni dell'articolo 210 c.p., che prevedono, tra l'altro, che l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione , poiché tale previsione normativa si limita ad indicare le disposizioni sulle misure di sicurezza personali che sono applicabili alle misure di sicurezza patrimoniali contribuendo a delinearne la disciplina complessiva , ma non è diretto a stabilire i casi in cui queste misure possono essere disposte, dovendosi allo scopo fare capo alle diverse disposizioni speciali, per stabilire di volta in volta se la misura presuppone la condanna o può essere disposta anche in seguito al proscioglimento né si può d'altra parte affermare che questa interpretazione renderebbe inutile l'articolo 236 c.p., comma 2, nella parte in cui ha reso inapplicabile alla confisca l'articolo 210 c.p., sia perché in mancanza della disposizione dell'articolo 236 c.p., comma 2, si sarebbe potuto ravvisare nell'estinzione del reato analogamente a quanto avviene per altre misure di sicurezza un ostacolo alla confisca pure nei casi in cui ne è espressamente prevista l'applicazione in seguito al proscioglimento, sia perché avrebbero inciso sulla confisca anche l'amnistia impropria e le cause di estinzione della pena, che invece cosi sono state rese inoperanti l'articolo 236 c.p., comma 2 cp. non si pone quindi affatto in rapporto di apparente contrasto o di ardua conciliabilità con le norme che limitano la confisca obbligatoria ai casi di sentenze di condanna o di patteggiamento, di modo che l'interprete sia autorizzato a privilegiare i contenuti normativi dell'una o dell'altra disposizione, essendo piuttosto ravvisabile tra l'articolo 322 ter c.p. e l'articolo 326 c.p come del resto tra quest'ultima disposizione e l'articolo 240 co 2 nr. 1 c.p. un rapporto di complementarietà tanto nel loro complessivo coordinamento logico che nella parte in cui l'articolo 236 c.p., comma 2 consente di ritenere “l'ultrattività della confisca disposta dal giudice con la sentenza di condanna in casi che altrimenti rimarrebbero attratti nell'orbita della disposizione generale dell'articolo 210 c.p. oltre ai casi di amnistia impropria o di estinzione della pena, si possono aggiungere le ipotesi in cui il reato si estingua successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna cfr. ad es, l'articolo 167 c.p., comma 1 e l'articolo 445 c.p.p., comma 2 . f Né potrebbe giovare alla tesi del PG territoriale la disposizione dell'articolo 323 c.p.p., dovendosi ritenere che la norma, nel fare salva l'eventualità della confisca nel caso di sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, rinvii implicitamente alle condizioni di applicabilità della misura reale previste da singole disposizioni sostanziali d'altra parte, è significativo che la restituzione delle cose in sequestro sia esclusa quando il giudice deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 c.p., l'espressione deve lasciando chiaramente intendere il riferimento ai casi in cui la confisca debba comunque essere disposta, anche indipendentemente da una pronuncia di condanna, il che non è nel caso di specie. g Come non marginale argomento interpretativo a favore dell'indirizzo accolto nella sentenza impugnata, mette conto, altresì, di sottolineare, infine, gli ampi poteri di accertamento del fatto riconosciuti al giudice nel caso in cui ciò sia necessario ai fini di un pronuncia sull'azione civile, ai sensi dell'articolo 576 c.p.p., puntualizzazione invero più che significativa considerando che in questo caso è data impugnazione alla parte civile contro tutte le sentenze di proscioglimento, indipendentemente dalla natura dell'accertamento giudiziale, e quindi sia nel caso di pronunce di merito che nel caso di pronunce che accertino cause di estinzione del reato, con la conseguenza che il giudice può pervenire all'affermazione della responsabilità risarcitoria dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, anche se il reato sia stato dichiarato estinto per prescrizione Sez. Unumero , 29 marzo 2007, numero 27614, Lista, rv. 236537 Sez. Unumero , 11 luglio 2006 numero 25083, Negri, rv. 233918 Sez. 2A, 24 ottobre 2003 -16 gennaio 2004, numero 897, Cantamessa . E si può al riguardo richiamare anche l'articolo 578 c.p.p., che consente al giudice dell'impugnazione di decidere sull'azione civile quando il reato si estingua successivamente ad una prima sentenza di condanna, per rilevare, ancora una volta, che la legge si preoccupa normalmente di definire i casi, i limiti e le condizioni del potere del giudice di provvedere sul regolamento di specifici interessi coinvolti nel processo penale quando manchi l'accertamento diretto della responsabilità penale dell'imputato. In conclusione, deve ritenersi corretta l'interpretazione secondo la quale la formula normativa è sempre ordinata di cui all'articolo 322 ter c.p., si contrappone bensì a quella può ordinare di cui all'articolo 240 co 1 c.p., ma fermo rimanendo il presupposto nel caso di condanna fissato dalla prima norma, essendo in altri termini, l'avverbio sempre finalizzato solo a contrapporre la confisca obbligatoria alla confisca facoltativa, ma non la confisca in presenza o in assenza di condanna. Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.