La contraddittorietà tra le motivazioni e il dispositivo di una sentenza ne determina la nullità.
L'insanabile contrasto tra motivazioni e dispositivo di una sentenza non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza tra le affermazioni contenute nella decisione che, quindi, deve considerarsi nulla. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza 11299/11 del 23 maggio.Il caso. A seguito di un decreto ingiuntivo con cui una società veniva condannata a corrispondere ad altra società un importo per forniture varie, il Tribunale di Genova accoglieva la domanda di manleva della società soccombente e condannava una terza società garante al pagamento dell'importo liquidato nel decreto. In secondo grado veniva rigettato l'appello della società garante, che proponeva, allora, ricorso per cassazione.Il contrasto tra dispositivo e motivazioni rende nulla la sentenza. Con un unico motivo, la società ricorrente lamenta la nullità della sentenza di appello per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, rilevando che nella parte motiva i giudici di merito hanno ritenuto inammissibile la chiamata in causa formulata dalla società manlevata, ma che nonostante questo hanno rigettato l'appello proposto dalla società condannata in primo grado. In altre parole, in chiara contraddizione con il contenuto della motivazione, che afferma la fondatezza dell'appello, con il dispositivo la sentenza finisce per rigettare l'appello stesso.Non è possibile individuare la statuizione del giudice. Il collegio ribadisce, quindi, la nullità della sentenza ex articolo 156, comma 2, c.p.c., nel caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché in un caso del genere non si è in grado di individuare la reale statuizione del giudice.