Azzerata la multa decisa nei confronti della società proprietaria di una catena di supermercati. Normativa alla mano, l’indicazione dei dati per la tracciabilità della merce non riguarda il documento relativo al trasporto interno, quello cioè che va dal deposito ai banchi della struttura di vendita.
Lacunoso il documento di trasporto. Mancano, difatti, le indicazioni – obbligatorie per legge – relative all’origine e alla qualità della merce. Sotto accusa, di conseguenza, la società, proprietaria di una catena di supermercati. Ma la censura da parte di ‘Agecontrol’ – agenzia pubblica che effettua verifiche sui prodotti ortofrutticoli freschi – è poco grave. Ciò perché la carta presa in esame e rivelatasi incompleta riguarda il passaggio ultimo, quello dal magazzino della società a uno dei suoi ‘punti vendita’ Cassazione, sentenza numero 17517/2016, Sezione Seconda Civile, depositata il 2 settembre 2016 . Trasporto. La verifica effettuata dagli uomini di ‘Agecontrol’ ha portato alla luce, come detto, «l’omessa annotazione, sul documento di trasporto, delle indicazioni obbligatorie relative all’origine e alla qualità della merce», cioè «prodotti ortofrutticoli freschi» destinati alla vendita. Consequenziale è la multa applicata nei confronti della società che ha acquistato la merce dal proprio fornitore per proporla ai consumatori dai banchi dei propri supermercati. La somma non è certo clamorosa appena 1.032 euro. Nonostante ciò, l’azienda contesta la «sanzione» applicata da ‘Agecontrol’ e ritenuta legittima dai giudici del Tribunale. Il legale della società sostiene che vi sia una evidente «errata interpretazione della normativa». Più precisamente, egli spiega che «per movimentare prodotti ortofrutticoli freschi dalla piattaforma di distribuzione» aziendale a «un ‘punto vendita’» della medesima società non è previsto l’obbligo di predisporre un «documento di trasporto». Tale obiezione si rivela decisiva. Essa conduce i magistrati della Cassazione ad azzerare completamente la multa decisa da ‘Agecontrol’. Come spiegare questa decisione? Con una semplice considerazione nel settore della «conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi» sono previste delle verifiche documentali riguardanti «l’identificazione della partita» e «i certificati che accompagnano la merce», ma quei controlli non possono toccare anche il semplice passaggio dal «magazzino» dell’azienda al suo «supermercato». Ciò perché la normativa comunitaria «non richiede l’indicazione dei dati che consentono la tracciabilità della merce anche sul documento di trasporto interno», indicazione obbligatoria invece per «i livelli della filiera a monte della destinazione finale del prodotto».
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 giugno – 2 settembre 2016, numero 17517 Presidente Petitti – Relatore Scarpa Svolgimento del processo Con sentenza numero 1211/2014 del 2/07/2014, il TRIBUNALE di Busto Arsizio accoglieva l'appello proposto da AGECONTROL SPA avverso la sentenza numero 105012011 del Giudice di Pace di Gallarate e respingeva l'opposizione ad ordinanza ingiunzione numero 280/2010 del 21 luglio 2010 emessa da AGECONTROL SPA nei confronti di LIDI, ITALIA SRL. Il procedimento sanzionatorio aveva avuto origine da una verifica effettuata da personale ispettivo della AGECONTROL SPA in data 30 agosto 2007 presso la LIDL ITALIA, in cui era stata accertata la violazione dell'articolo 10 par. 3 del Reg. CE numero 1148/2001 e successive modificazioni omessa annotazione su documento di trasporto delle indicazioni obbligatorie relative all'origine ed alla qualità della merce . In seguito a tale accertamento veniva redatto da AGECONTROL verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrava, notificato a K.R., in proprio ed in qualità di legale rappresentante di Lidi Italia srl. Stante il mancato pagamento della sanzione comminata in misura ridotta, veniva perciò emanata da Agecontrol spa ordinanza ingiunzione numero 280 del 21 luglio 2010, con cui veniva intimato a Lidi Italia srl il pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di € 1.032,00. Per la cassazione della sentenza del TRIBUNALE di Busto Arsizio, ha proposto ricorso strutturato in cinque motivi LIDL ITALIA SRL, rimanendo intimata, senza svolgere attività difensiva, AGECONTROL SPA. LIDL ITALIA SRL ha presentato memoria ai sensi dell'ari. 378 c.p.c. Motivi della decisione Il Collegio ha deliberato l'adozione di una motivazione semplificata nella decisione del ricorso, in quanto esso solleva questioni la cui soluzione comporta l'applicazione di principi già affermati in precedenza da questa Corte, e dai quali il Collegio non intende discostarsi. I1 primo motivo di ricorso contesta l'omesso esame di fatto decisivo, attinente alla circostanza che l'ordinanza ingiunzione venne intimata alla LIDL ITALIA SRL in qualità di obbligata in solido e non invece quale autrice della violazione, come chiaramente emergente dal verbale di contestazione, che sanzionava la persona giuridica a titolo di trasgressore, nonché dalle stesse difese della AGECONTROL SPA in primo grado. Col secondo motivo di ricorso si censura la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 14 della legge numero 689/1981, per mancato rispetto del termine di contestazione della violazione a LIDL ITALIA SRL entro novanta giorni dall'accertamento dell'illecito. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 10, comma 3, Reg. CE numero 1148/2001 e 1, D.P.R. numero 472/1996, omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo e violazione dell'articolo 1. Legge numero 689/1981. Si contesta al Tribunale l'errata interpretazione della normativa applicabile, avendo il giudice dell'appello ritenuto che per movimentare prodotti ortofrutticoli freschi da una piattaforma di distribuzione di Lidl ad un punto vendita della medesima società Lidi fosse obbligatoria la redazione di un documento di trasporto, obbligo, invece, non previsto da alcuna norma per la semplice movimentazione dei prodotti ortofrutticoli. Inoltre, il Tribunale non avrebbe considerato che tutti gli altri documenti che accompagnavano la merce dal fornitore di LIDL a LIDI, stessa riportavano l'indicazione di origine e categoria, rimanendone sprovvisto soltanto il documento interno di trasporto, cosiddetto XAB, che accompagnava, invece, la merce dal deposito alla filiale della stessa società ricorrente. Col quarto motivo si censura violazione e falsa applicazione del Reg. CE numero 1148/2001, nonché l'incompetenza dello Stato Italiano ad adottare una disciplina sanzionatoria e l'omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo. Il quinto motivo allega la violazione e falsa applicazione del d. lgs. numero 306/2002, in combinato con l'articolo 11, legge numero 689/1981, e l'insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo. Ci si riferisce al rigetto statuito dal Tribunale quanto alla richiesta di riduzione della sanzione irrogata, del tutto sproporzionata rispetto all'entità della condotta accertata. Ad avviso del Collegio, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida , è opportuno l'esame preliminare del terzo motivo di ricorso, in quanto suscettibile di assicurare la più rapida definizione dei giudizio. Tale motivo di ricorso risulta fondato ed il suo accoglimento assorbe l'esame delle ulteriori censure. Si ha riguardo al settore dei controlli di conformità sui prodotti ortofrutticoli freschi, operati dall'Agecontrol, in attuazione dei Regolamento CE numero 114812001, poi sostituito dal Reg. UE numero 543/2011 del 21 giugno 2011, ovvero, in particolare, ai controlli documentali attinenti alla identificazione della partita ed alla verifica dei documenti o certificati che accompagnano la merce e degli elementi in essi indicati. L'invocata norma comunitaria sanzionata dal d. lgs. numero 306 del 10 dicembre 2002 dispone che per i prodotti per i quali esistono norme di commercializzazione, le fatture e i documenti di accompagnamento devono riportare la categoria di qualità, il paese d'origine ed eventualmente la destinazione industriale dei prodotti. Tale obbligo non vale nel caso della vendita al minuto al consumatore finale . Nel caso in esame, è stata tuttavia sanzionata l'omessa indicazione di tali dati sulla sola bolla XAB relativa al trasporto dal magazzino alla filiale della medesima azienda. Questa Corte, con recente precedente cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che In tema di controlli di conformità alle norme di commercializzazione relative ai prodotti ortofrutticoli freschi, l'articolo 10, comma 3, del Reg. CE numero 1148 del 2001 applicabile ratione temporis non richiede l'indicazione dei dati che consentono la tracciabilità della merce anche sul documento di trasporto interno cd. bolla XAB relativo al trasporto dal deposito ad una filiale della medesima azienda, giacché l'obbligatorietà della previsione di tali estremi sui documenti di accompagnamento concerne solo i livelli della filiera a monte della destinazione finale del prodotto presso le piattaforme della grande distribuzione e non anche, ove dette prescrizioni siano state rispettate, i transiti a valle, da queste ultime ai singoli punti venditil Cass. Sez. 2, Sentenza numero 3670 del 24/02/2016 Rv. 639109 . Va, in definitiva, accolto il terzo motivo di ricorso, rimanendone assorbiti gli altri motivi, e va perciò cassata la sentenza impugnata. Poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell'articolo 384, comma 2, c.p.c., dichiarando l'illegittimità dell'ordinanza opposta, alla luce del principio ribadito. La novità della questione decisa, tenuto conto dell'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali sostenute nel presente giudizio di legittimità e nei pregressi gradi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.