Tra le varie norme introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 e, cioè, la legge numero 190/2014 vi è anche una norma destinata ad avere effetti sul processo civile nonché sul dibattito relativo all’introduzione sulla negoziazione assistita e ai suoi rapporti con le altre forme di risoluzione delle controversie. Ed infatti, il comma 249 della legge ha introdotto una particolare ipotesi di condizione di procedibilità per le controversie in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto d.lgs. numero 286/2005 .
Nuova materia per la negoziazione assistita. Ed infatti, il comma 249 prevede che «costituisce condizione dell'esercizio in giudizio di un'azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, numero 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, numero 162». Ne deriva che, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità e, cioè, il 1° gennaio 2015 la negoziazione assistita nella specifica materia rappresenta una condizione di procedibilità. E ciò anche se le norme sulla negoziazione assistita quale condizione di procedibilità non sono ancora entrate in vigore. Quanto alla disciplina applicabile alla condizione di procedibilità, la legge di stabilità rinvia espressamente alla disciplina contenuta nel decreto legge. Rapporto negoziazione assistita – mediazione. Merita particolare attenzione, però, il secondo periodo del comma 249 e ciò sia perché la formulazione non è cristallina sia perché una volta interpretato in un certo modo acquista il senso di un’applicazione di un principio generale. Orbene, quel secondo periodo prevede che «se le parti, con accordo o nel contratto, prevedono la mediazione presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese, la negoziazione assistita esperita si considera comunque valida». Per comprendere il senso della norma dobbiamo immaginare che le parti abbiano previsto nel contratto o con accordo separato il ricorso alla mediazione salvo chiedersi se sia effettivamente la mediazione di cui al d.lgs. numero 28/2010 del che è lecito dubitare in ragione del radicarsi presso “le associazioni di categoria” e abbiano, però, esperito la negoziazione assistita. A tal proposito dobbiamo distinguere 2 ipotesi. Accordo risolutivo della controversia. La prima ipotesi è che la negoziazione assistita abbia raggiunto i suoi effetti e le parti abbiano raggiunto un accordo risolutivo della controversia. Se riteniamo che la norma possa essere applicata anche a questo caso, essa rappresenterebbe la constatazione di quanto nessuno si spera metterebbe mai in discussione. E cioè che se le parti raggiungono un accordo, quell’accordo di per sé è valido a prescindere dal fatto che l’accordo sia stato raggiunto seguendo una “procedura” diversa da quella che il legislatore ha previsto come condizione di procedibilità per la relativa controversia. Esemplificando. Se in una controversia di divisione ereditaria e, quindi, soggetta a mediazione obbligatoria le parti decidono di avviare liberamente in quanto non obbligatoria una negoziazione assistita e raggiungono un accordo, quell’accordo per i nostri fini è pienamente valido ed efficace. E lo stesso avviene se l’accordo viene raggiunto all’esito di una mediazione volontaria laddove la controversia sarebbe soggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita. La seconda ipotesi è che a seguito della negoziazione assistita le parti non hanno raggiunto un accordo. A questi punti, applicando il principio generale di sussidiarietà tra i mezzi di risoluzione delle controversie e che abbiamo approfondito nello speciale dedicato alle norme del decreto legge 132/2014 le parti sono tenute a tentare anche la mediazione in quanto da loro stessa prevista nel contratto. In questo caso, però, la norma di cui al secondo periodo del comma 249 a mio avviso non sembra avere granché senso dal momento che non si comprende quale attività compiuta debba essere considerata “valida” non l’accordo perché non è stato raggiunto altrimenti saremmo nel caso precedente , non “l’attività” in sé perché non ha senso non essendo sfociata in atti o negozi. Esclusione della condizione di procedibilità. Da ultimo resta da dire che la legge esclude dall’ambito di operatività della nuova condizione di procedibilità l'azione diretta di cui all'articolo 7- ter d.lgs. numero 286/2005 e, cioè, l’azione promossa dal vettore che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.