Confermata la legittimità dell’operato di Regione e Consorzio non contestabile la scelta di prevedere un ulteriore requisito, oltre alla qualifica richiesta, cioè una pregressa esperienza nel ruolo per cui è stata indetta la selezione. Respinte le proteste dei candidati esclusi, pur dotati della necessaria qualifica professionale.
Ufficiale l’apertura della selezione pubblica. Scatta la corsa alla candidatura. Numerosissime le domande. Ma gli enti responsabili della procedura – Regione e Consorzio – pongono un ‘filtro’, richiedendo una esperienza lavorativa ad hoc, nel ruolo – agente tecnico esattore – per cui è indetto il concorso, di almeno 90 giorni. Proteste inevitabili delle persone escluse dalla selezione. Ma ogni contestazione si rivela inutile. Viene valutato come legittimo, difatti, l’operato dei due enti pubblici. Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza numero 21057/15 depositata oggi Selezione. Contesto economico e occupazionale difficile, quello della Sicilia, in cui la «selezione per l’assunzione di agenti tecnici esattori» per il Consorzio Autostrade Siciliane rappresenta una straordinaria opportunità di lavoro. Ecco spiegato il boom di candidature. Ma Consorzio e Regione, oltre a richiedere la qualifica di agente tecnico esattore, prevedono anche un requisito in più, cioè l’avere a curriculum una «esperienza lavorativa, presso il Consorzio, di almeno 90 giorni lavorativi nella qualifica di agente esattore». Ciò comporta un ‘taglio’ dei candidati dotati solo della qualifica, i quali, ovviamente, non la prendono bene Ma le loro proteste, finalizzate ad ottenere un «risarcimento dei danni», per l’«essere stato loro negato l’accesso alla selezione», si rivelano non plausibili, secondo i giudici di merito. Requisito. Anche nel contesto della Cassazione i candidati esclusi ribadiscono, ovviamente, le proprie lamentele. A loro dire, in sostanza, «una volta conseguito l’attestato» – previsto dalla Legge-quadro in materia di formazione professionale – , non può essere «inibito l’accesso alla selezione per l’assunzione» con «l’introduzione di un ulteriore requisito», rappresentato, come detto, da «una pregressa esperienza lavorativa presso il Consorzio». Anche perché, viene aggiunto, «l’esigenza di posizionare ai primi posti in graduatoria il personale con maggiore esperienza lavorativa» è soddisfatto «dai criteri di attribuzione del punteggio, basati interamente» proprio «sulla anzianità di servizio». Riferimento normativo, come detto, è la Legge-quadro sulla formazione professionale, e, in effetti, riconoscono i Giudici del Palazzaccio, «al termine dei corsi volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi», superate le «prove finali», ottengono un attestato, rilasciato dalla Regione, che costituisce «titolo per l’ammissione ai concorsi pubblici». Ciò vale anche in questo caso, dove si fa riferimento alla figura di agente tecnico esattore. Tuttavia, non può essere escluso, aggiungono i giudici, «il potere discrezionale della pubblica amministrazione» – in questo caso, il Consorzio e la Regione – di «richiedere, oltre alla qualifica, ulteriori requisiti finalizzati alla selezione del miglior personale possibile». E tale scelta è da leggere nell’ottica della «ottimizzazione delle risorse da acquisire attraverso il reclutamento». Assolutamente legittima, quindi, la ‘scrematura’ operata richiedendo una «esperienza lavorativa» per il Consorzio come agente tecnico esattore, con buona pace dei canditati esclusi dalla «selezione».
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 1 luglio – 19 ottobre 2015, numero 21057 Presidente Macioce – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.- Con sentenza del 20 maggio 2009 la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta dai ricorrenti in epigrafe nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane e della Regione Sicilia volto all'accertamento dei diritto al risarcimento dei danni subiti per essere stato loro negato l'accesso alla selezione per l'assunzione di agenti tecnici esattori presso detto Consorzio. La Corte territoriale, condividendo l'assunto del primo giudice, ha ritenuto esente da censure il comportamento dei CAS che aveva inserito nel bando per l'assunzione il requisito costituito da un'esperienza lavorativa presso il Consorzio di almeno 90 giorni lavorativi nella qualifica di agente tecnico esattore ha considerato che l'articolo 14 della I. numero 845 del 1978 invocato dagli appellanti prevede solo che gli attestati di qualifica rilasciati dalle regioni costituiscono titoli idonei per l'ammissione ai pubblici concorsi ma non escludono il potere discrezionale della pubblica amministrazione di richiedere, oltre al possesso di tale titolo, ulteriori requisiti finalizzati alla selezione del migliore personale ha valutato che il criterio dell'ottimizzazione dei risultati attraverso il reclutamento di personale competente, dotato di una maggiore esperienza professionale, rispondesse ai criteri di efficienza e di buona amministrazione cui l'operato della P.A. deve sempre ispirarsi. Con ricorso del 27/28 luglio 2009 i soccombenti hanno domandato la cassazione della sentenza per quattro motivi. Hanno resistito con controricorso le amministrazioni intimate. Motivi della decisione 2.- Con il primo mezzo di gravame si denuncia violazione dell'articolo 437 c.p.c., ponendo un finale quesito di diritto sul se la Corte di Appello di Messina, ai sensi dell'articolo 437 c.p.c., poteva esaminare la nuova documentazione prodotta dalla Regione Siciliana per la prima volta in appello ponendola quale presupposto della motivazione resa senza specificare le ragioni dell'ammissione di tale documentazione e senza specificare sulla conseguente mancata necessità di acquisire agli atti di causa gli accordi sindacali siglati a livello nazionale e regionale derogati dall'accordo locale prodotto tardivamente . Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non è riportato il contenuto dei numerosi documenti di cui si lamenta l'acquisizione da parte della Corte di Appello, e per mancanza di decisività, atteso che la sentenza impugnata introduce l'esame di detti documenti con un peraltro , indicativo di una motivazione ad abundantiam, in quanto il decisum si regge autonomamente con le ragioni già espresse in precedenza. Come noto, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente ratio decidendi della medesima v. Cass. numero 23635 del 2010 Cass. numero 24591 del 2005 Cass. numero 7074 del 2006 . 3.- Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 14 della I. numero 845 del 1978 nonché degli articolo 58.3 e 58.4 del Regolamento per il personale dei Consorzio Autostrade Siciliane,. interrogando la Corte sul se il CAS aveva potestà discrezionale di modificare i requisiti di accesso alla selezione di personale a tempo determinato ed indeterminato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14 della I. numero 845 dei 1978 e dal proprio Regolamento per il Personale, articolo 58.3 ed articolo 58.4, stabilendo quale requisito di accesso il possesso dell'anzianità di servizio di 90 giorni maturata solo presso il CAS . Con la terza censura si lamenta violazione degli articolo 35 e 36 del d. Igs. numero 165 dei 2001 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento e sviamento dell'interesse pubblico, ponendo in conclusione il seguente quesito di diritto dica l'Ecc.ma Corte adita se la Corte di Appello di Messina poteva correttamente ritenere che il requisito di accesso dell'anzianità di servizio di 90 giorni rispondeva a criteri di efficienza e buona amministrazione senza sindacare sulle ragioni di siffatto sbarramento all'accesso alla selezione e considerato che l'esigenza di posizionare al primi posti in graduatoria il personale con maggiore esperienza lavorativa veniva soddisfatto dai criteri di attribuzione del punteggio basati interamente sulla predetta anzianità di servizio senza la necessità di frapporre alcuno sbarramento ai requisiti di accesso alla selezione . I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro reciproca connessione. Le doglianze si fondano sul preteso carattere cogente dell'articolo 14 della legge numero 845 del 1978, interpretato nel senso che, una volta conseguito l'attestato previsto da tale disposizione, ai ricorrenti non poteva essere inibito l'accesso alla selezione per l'assunzione con l'introduzione di un ulteriore requisito rappresentato da una pregressa esperienza lavorativa presso il Consorzio. L'assunto non può essere condiviso. L'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, numero 845 Legge-quadro in materia di formazione professionale prevede che al termine di corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita comma primo che, con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale comma secondo che gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione al pubblici concorsi comma terzo . Orbene, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, la disposizione si limita a prevedere che gli attestati di qualifica rilasciati dalle Regioni costituiscono titoli idonei per l'ammissione ai pubblici concorsi ma tale previsione non esclude il potere discrezionale della PA di richiedere, oltre al possesso di suddetto titolo, ulteriori requisiti finalizzati alla selezione del miglior personale possibile . La diversa interpretazione patrocinata dai ricorrenti condurrebbe all'inaccettabile conclusione che sarebbe sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'articolo 14 della I. numero 845/78 cit. per partecipare a qualsiasi concorso pubblico, senza che la pubblica amministrazione possa stabilire ulteriori requisiti di accesso allo stesso. All'opposto la norma si limita ad abilitare una pubblica amministrazione a consentire di bandire un concorso per l'assunzione al quale possano partecipare coloro che hanno conseguito detto attestato formativo, ma certo non esclude che, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse da acquisire attraverso il reclutamento, siano stabilite condizioni ulteriori. Tale scelta è affidata alla discrezionalità amministrativa, certo non sindacabile in sede di legittimità sulla base dell'articolo 14 citato che non è idoneo a limitare l'area dei requisiti di accesso ad una selezione pubblica. Quanto alla pretesa violazione dei Regolamento per il Personale del Consorzio la questione è inammissibile per il suo carattere di novità, non essendovi di essa traccia nella motivazione della decisione impugnata. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza gravata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa Cass. SS. UU. numero 2399 del 2014 Cass. numero 2730 del 2012 Cass. numero 20518 dei 2008 Cass. numero 25546 del 2006 Cass. numero 3664 del 2006 Cass. numero 6542 del 2004 . Oneri nella specie non assolti nel ricorso per cassazione in esame. 4.- Con un quarto motivo, rubricato diritto al risarcimento dei danni patiti e determinazione degli stessi , si eccepisce che la Suprema Corte ha avuto modo di specificare in casi simili i presupposti per il riconoscimento della fondatezza della richiesta risarcitoria avuto riguardo anche all'elemento soggettivo dei dolo e/o della colpa, elementi indicati dall'articolo 2043 c.c. . il motivo è inammissibile in quanto non si formula una censura conclusa da idoneo quesito di diritto ovvero da un momento di sintesi o di riepilogo, in violazione dell'articolo 366 bis c.p.c. pro tempore vigente. 5.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in favore della Regione Sicilia in euro 3000,00, oltre spese prenotate a debito, ed in favore dei Consorzio Autostrade Siciliane in euro 4.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.