Maltrattamenti degli animali e legittimazione delle associazioni animaliste a costituirsi parte civile

La storia del cane Angelo che a Sangineto era stato maltrattato e ucciso e il video che riprendeva la scena, postato su Facebook da parte degli stessi autori di quel gesto riconosciuto criminale dal Tribunale di Paola, aveva mosso le coscienze di tutta Italia e aveva spinto le associazioni animaliste a costituirsi parte civile nei confronti dei 4 imputati per il fatto oltre che a far sentire la loro voce a sostegno di una riforma del sistema sanzionatorio ritenuto inadeguato a tutelare l'animale come essere senziente.

In attesa che il Tribunale depositi le motivazioni a sostengo della condanna, all'esito del giudizio abbreviato, a 16 mesi di pena sospesa condizionatamente allo svolgimento di 6 mesi di volontariato a carico dei 4 imputati questo il dispositivo , esaminiamo oggi le motivazioni con le quali il Tribunale di Paola aveva ammesso la costituzione di parte civile di molte delle associazioni animaliste. Ed infatti, con l'ordinanza del 18 maggio 2017, il Tribunale di Paola aveva ammesso la costituzione di 17 associazioni oltre al Comune di Sangineto respingendo la richiesta di altrettante 7 oltre che di una persona che chiedeva il ristoro dei danni subiti in quanto «ispirato da un forte senso di giustizia e da un amore sconfinato per gli animali». Associazioni iscritte Orbene il tema della legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile è da tempo affrontato dalla giurisprudenza, ma nella materia dei reati che coinvolgono gli animali è caratterizzato da una disciplina peculiare. Ed infatti, come correttamente ricostruito dal Tribunale di Paola in materia di legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi a esercitare le facoltà processuali della persona offesa in reati del genere di quello contestato nel caso di specie, è recentemente intervenuta la L. 20 luglio 2004, numero 189 la quale – oltre a introdurre i delitti contro il sentimento degli animali ha stabilito che «ai sensi dell'articolo 91 c.p.p. le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19 quater disp. trans., perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge». Ma nella legge vi è di più. «Gli enti e le associaizoni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute in forza di legge, finalità di tutela delgi interessi lesi dal reato possono esercitare i diriti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato». E ancora meglio gli enti di protezione degli animali individuati con decreto ministeriale sono considerati per legge soggetti offesi dai reati e, cioè, dai delitti contro il sentimento degli animali e la contravvenzione di cui all'articolo 727 c.p. pure riformato , oltre che potersi rendere affidatari di animali maltrattati. In questo senso LEIDAA, ENPA e Lega nazionale per la difesa del Cane hanno avuto il riconoscimento nazionale e la loro ammissione quale parte civile è seguita de plano a questa verifica formale dell'intervenuto riconoscimento da parte del Ministero della Salute. e associazioni non iscritte. Diversamente il Tribunale ha dovuto effettuare verifiche più approfondite per le associazioni non iscritte fermo restando che quelle iscritte non hanno nessuna forma di esclusiva per la tutela in sede penale. Ecco allora che in linea con la giurisprudenza si può ammettere la costituzione di parte civile delle stesse come enti esponenziali «a condizione che le finalità tipiche dagli stessi perseguite abbiano subito un danno personale ovvero siano state in qualche modo compromesse dal reato oggetto del procedimento». Per fare questo è necessario , preliminarmente, che le associazioni depositino il loro statuto in assenza del quale non può essere verificata la «attinenza» con gli scopi statutari e dimostrino l'esistenza di un collegamento con il territorio in cui è posta in essere la condotta contestata ovvero esercitare una costante attività su tutto il territorio nazionale.