Onere probatorio a carico del passeggero di uno scooter coinvolto in sinistro stradale

In ossequio al disposto dell’articolo 2697 c.c., spetta al terzo trasportato che agisce in giudizio, ai sensi dell’articolo 141 del d.lgs. numero 209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l’incidente e i danni da risarcire.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 20654/16, depositata il 13 ottobre. Il caso. Il Tribunale di Napoli rigettava l’appello proposto dalla ricorrente, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, nei confronti di una Assicurazioni S.p.a. e di A.R., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli che aveva rigettato la domanda avanzata dalla stessa, di condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni riportati dalla minore, che viaggiava come trasportata su un motoveicolo di proprietà di A.R., in occasione di un sinistro stradale. Proposto appello da parte della ricorrente, il Tribunale confermava il giudizio di carenza probatoria in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria condannava quindi l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la ricorrente quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore, nel frattempo divenuta maggiorenne. Onere probatorio. Con l’unico motivo le ricorrenti sostengono che sarebbe stato assolto l’onere probatorio richiesto dall’articolo 141 del d.lgs. numero 209/2005 poiché l’attrice avrebbe dimostrato che la minore era trasportata a bordo dello scooter che questo era caduto provocando quindi la caduta della passeggera che quest’ultima aveva riportato lesioni e che le stesse erano state causate appunto dall’incidente. Deducono, dunque, che il Tribunale sarebbe incorso in errore gravando l’attrice dell’onere della prova della responsabilità del conducente del veicolo, in violazione della norma richiamata, che escluderebbe invece un onere siffatto. Necessità di fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro. Per la Suprema Corte il motivo è inammissibile quanto alla dedotta violazione del d.lgs. citato, in riferimento al riparto dell’onere probatorio contemplato dall’articolo 141. Va affermato, infatti, che «in ossequio al disposto dell’articolo 2697 c.c., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell’articolo 141 del d.lgs. numero 209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l’incidente e i danni da risarcire». Questa regola di riparto dell’onere probatorio è stata seguita dal giudice di merito, che ha rigettato la domanda risarcitoria perché ha ritenuto mancante la prova, non della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilità del conducente, bensì del fatto che esso si fosse verificato e che le lesioni riportate dalla minore fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta in quanto trasportata. Per queste ragioni il Collegio rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 luglio – 13 ottobre 2016, numero 20654 Presidente Vivaldi – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 28 maggio 2013, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto da M.C. , nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore Q.C. , nei confronti della Italiana Assicurazioni s.p.a. e di R.A. , avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli del 19 luglio 2011, che aveva rigettato la domanda avanzata dalla stessa M. , nella qualità, di condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni riportati dalla minore, che viaggiava come trasportata sul motoveicolo Honda di proprietà del R. , in occasione di un sinistro verificatosi il omissis alle ore 00.10. 2.- Proposto appello da parte della M. , il Tribunale ha condiviso la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice ed ha confermato il giudizio di carenza probatoria in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria rigettato perciò il gravame, ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado. 3.- Avverso la sentenza Carmela M. , quale genitore esercente la potestà sulla figlia Q.C. , e quest’ultima, divenuta maggiorenne nelle more, propongono ricorso con un unico articolato motivo. Gli intimati non si difendono. Motivi della decisione 1.- Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 numero 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell’articolo 141 del Decreto Legislativo 7/09/2005 numero 209 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. - violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. . Le ricorrenti, dopo avere trascritto il contenuto delle deposizioni testimoniali, richiamano l’articolo 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005 numero 209, sostenendo che sarebbe stato assolto l’onere probatorio richiesto da questa disposizione, poiché l’attrice avrebbe dimostrato che la minore era trasportata a bordo dello scooter che questo era caduto provocando la caduta della passeggera che quest’ultima aveva riportato lesioni che le lesioni erano state causate appunto dall’incidente come da documentazione medica e testimonianze . Deducono che il Tribunale sarebbe incorso in errore gravando l’attrice dell’onere della prova della responsabilità del conducente del veicolo, in violazione della norma su richiamata, che escluderebbe invece un onere siffatto. Soggiungono che vi sarebbe altresì un vizio di motivazione, atteso che questa sarebbe affetta da numerose illogicità, incongruenze e contraddizioni , consistenti in particolare nella lacunosa considerazione delle testimonianze. 2.- Il motivo è inammissibile per la parte in cui denuncia incongruente e contraddittoria motivazione, in quanto volto ad evidenziare l’insufficienza della motivazione in punto di attendibilità e di utilità delle deposizioni testimoniali. Il Tribunale ha valutato queste ultime ed ha concluso nel senso che non sia stato provato l’incidente, così come rappresentato dall’appellante. In sostanza, il giudice ha espresso un giudizio di inattendibilità della testimone Q.A. e di inutilità della deposizione dell’altro testimone, F.S. . Quest’ultimo giudizio è basato sul fatto che lo stesso testimone ha dichiarato di non aver assistito all’incidente. Il giudizio di inattendibilità della prima testimone è basato sulla valutazione della lacunosità ed imprecisione della testimonianza, quanto allo stato dei luoghi ed al posizionamento del motociclo, nonché quanto alla dinamica del sinistro. Giova precisare che il Tribunale non ha affatto inteso sostenere che incombesse all’attrice dare la prova di questa dinamica e delle cause dell’incidente, ma si è avvalso del contenuto della testimonianza al fine di esprimere e motivare le proprie perplessità in merito all’attendibilità della testimone. Tanto è vero che ha aggiunto che il racconto di quest’ultima - della quale ha sottolineato il legame di parentela con le parti - non è stato riscontrato né da documenti né, come detto, dalle dichiarazioni dell’altro testimone. 2.1.- Il motivo di ricorso, per la parte in cui richiama l’articolo 360 numero 5, nonché gli articolo 115 e 116 cod. proc. civ. la cui violazione non rileva affatto ai sensi del numero 3 dell’articolo 360 cod. proc. civ., ma, attenendo alla valutazione dei risultati ottenuti attraverso l’esperimento dei mezzi di prova, può tutt’al più ridondare quale vizio ai sensi dello stesso numero 5 dell’articolo 360 cod. proc. civ. cfr., tra le altre, Cass. numero 2707/04, numero 14267/06 non tiene conto della sostituzione del testo del numero 5 dell’articolo 360 cod. proc. civ. operata con l’articolo 54, comma primo, lett. b , del d.l. 22 giugno 2012 numero 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 numero 134. A norma dell’articolo 54, comma terzo, del medesimo decreto, questa disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto pubblicata sulla G.U. numero 187 dell’al agosto 2012 quindi si applica alla sentenza impugnata, che è stata pubblicata il 28 maggio 2013. Le ricorrenti avrebbero potuto denunziare soltanto l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , come previsto dal testo della norma applicabile ratione temporis, ovvero la mancanza assoluta di motivazione, senza che rilevi l’insufficienza di questa né la mancata od incompleta considerazione di elementi di prova cfr. Cass. S.U. numero 8053/14 . Poiché la motivazione non è mancante né apparente e l’iter logico giuridico seguito dal giudice per pervenire alle conclusioni di cui sopra è manifestamente espresso in sentenza, si conclude nel senso dell’inammissibilità delle censure relative all’apprezzamento dei fatti e delle prove. 3.- Dato ciò, il motivo è infondato quanto alla dedotta violazione dell’articolo 141 del decreto legislativo numero 209/2005 e dell’articolo 2697 cod. civ., in riferimento alla regola di riparto dell’onere probatorio contemplata dallo stesso articolo 141 cit Non si intende qui smentire il precedente di questa Corte numero 16181/2015 col quale si è affermato che Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell’articolo 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, numero 209, dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest’ultimo ma non anche le concrete modalità dell’incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all’articolo 141 cit. così anche Cass. numero 10410/16 . Piuttosto, va affermato che, in ossequio al disposto dell’articolo 2697 cod. civ., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell’articolo 141 del d.lgs. numero 209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest’ultimo, ma anche fornire la prova dell’effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l’incidente ed i danni da risarcire. Questa regola di riparto dell’onere probatorio è stata seguita dal giudice di merito, che ha rigettato la domanda risarcitoria perché ha ritenuto mancante la prova, non della dinamica del sinistro al fine di individuare la responsabilità del conducente come sostenuto col ricorso , bensì del fatto che esso si fosse verificato e che le lesioni riportate dalla minore fossero effettivamente riconducibili ad un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta in quanto trasportata. In conclusione, il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché gli intimati non si sono difesi. Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’articolo 13 del D.P.R. numero 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla sulle spese. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.