La CEDU condanna l’Italia per non aver riconosciuto i diritti civili dei LGBT. In base al libero arbitrio ciascuno è libero di sposarsi o convivere, ma tutte le varie situazioni devono essere tutelate ex articolo 8 Cedu per le coppie omossessuali sussiste un vuoto giuridico-normativo frutto anche di un’incertezza giurisprudenziale. Non può imporre allo Stato il diritto alle nozze gay articolo 12 Cedu , essendo nella sua discrezionalità tutelarli riconoscendo questo diritto o le unioni civili. Riconosciuto un indennizzo tra € 4.000 e € 10.000.
È quanto deciso dalla CEDU, sez. IV, nel caso Oliari ed altri che riunisce il ricorso del sig. Oliari e del suo partner A. e quello di altre due coppie Felicetti e Zappa, Perelli Cippo e Zacheo . Il caso. Tutte queste coppie avevano chiesto all’ufficiale di stato civile di compilare i moduli per le pubblicazioni di matrimonio, ma tutte le istanze sono state respinte ex articolo 98 c.c. perché in Italia le nozze gay sono vietate, in quanto contrarie all’ordine pubblico il matrimonio è solo tra uomo e donna. La seconda coppia inviò una richiesta al Presidente della Repubblica affinché fosse promulgata una legge che riconoscesse le unioni civili. La prima fece sollevare dalla C.A. di Trento riunita a quella sollevata dal Tribunale di Verona una questione di legittimità costituzionale degli articolo 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis , 156- bis c.c. dichiarata infondata dalla celebre sentenza numero 138/2010 della Corte Costituzionale. L’ultima ricorse invano ex articolo 739 c.p.c. per poter ottenere il consenso alle pubblicazioni ed alle nozze. Quadro giurisprudenziale. Dopo questa sentenza ed altre analoghe di legittimità Corte Cost. nnumero 404/1988, 138/2010, 276/2010, 4/2011 e 245/2011 Cass. numero 4182/2012 si aprì un ampio dibattito sulla necessità di riconoscere le unioni tra persone dello stesso sesso e sulla possibilità che esse potessero sposarsi, cui presero parte anche gli stessi giudici della Consulta Rapporto Gallo del 2013 ed altri esponenti della dottrina R.Romboli, La sentenza 138/2010 della Corte Costituzionale sul matrimonio tra omosessuali e le sue interpretazioni . La Consulta, rilevando che il matrimonio è un istituto fondamentale della nostra società e che gli individui sono liberi di contrarlo o meno, ha concluso sull’impossibilità del matrimonio omosessuale articolo 29 richiamando, però, il principio dell’uguaglianza articolo 2 e 3 Cost. tutti hanno stessi diritti e doveri, sì che il legislatore è tenuto a colmare questa lacuna adottando per le coppie gay tutele simili a quelle riconosciute alle coppie etero, sposate o conviventi. La CEDU, nella celebre Schalk e Kopf c. Austria del 24 giugno 2010, chiarisce che tutti hanno diritto ad una vita familiare, ma ciò non presuppone che i gay abbiano diritto al matrimonio. Infatti «la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non obbliga lo Stato a riconoscere il diritto al matrimonio a una coppia omosessuale. Le autorità nazionali si trovano in una posizione migliore per valutare e rispondere alle esigenze della società in questa materia, giacché il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali profondamente radicate, che differiscono notevolmente da una società all’altra». La nostra Costituzione però è cristallizzata su una società arcaica e non tiene conto dell’evoluzione e delle nuove forme di famiglia, ma ciò non legittima interpretazioni creative della stessa. Recenti sentenze, tuttavia, hanno convalidato la trascrizione delle nozze gay ed i primi registri civili istituiti recentemente ma non all’epoca dei fatti ad Empoli, Firenze, Milano Napoli Trib. Reggio Emilia ordinanza del 13 febbraio 2012, Grosseto del 9 aprile 2014 , annullata dalla C.A. di Firenze del 19 settembre 2014, Tar Toscana numero 1041/2001, Tar Liguria numero 518/2014 . La Cassazione, con la pronuncia numero 2400/2015 ha respinto i gravami delle nostre coppie negando loro il diritto alle nozze. Discutibile anche il divorzio imposto in caso di cambio di sesso di un coniuge CEDU Hamalainen c.Finlandia [GC] del 16/7/14 e Corte Cost. numero 170/2014 . Quadro normativo interno ed internazionale. Malgrado da 30 anni si presentino d.d.l. in materia attualmente è in discussione il d.d.l. Cirinnà ancora persiste questo vuoto normativo più volte condannato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ma «l’appello è rimasto lettera morta».C’è contraddizione sui provvedimenti interni la Circolare Alfano del 7 ottobre 2014 vieta le trascrizione di tali nozze contratte all’estero, mentre erano consentite dalla Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, numero 8996/2012, c.d. Circolare Cancellieri. Questa disomogeneità si riscontra anche nelle leggi interne degli Stati del COE solo 11 paesi del COE riconoscono le nozze gay e 18 le unioni civili omosessuali, ciò malgrado le Risoluzioni 1728/10,1547/07 e le Raccomandazioni 1474/00 e 924/81 per favorire l’identità di genere e le pari opportunità. Queste discriminazioni sono rilevate dal FRA in vari dossiers e nel Manuale di diritto europeo della non discriminazione edito con la CEDU . Malgrado le varie raccomandazioni sul gender e sulla pari opportunità senza discriminazioni sessuali. Il 26 giugno 2015 la Corte Suprema degli Usa con una decisione storica ha riconosciuto il diritto alle nozze gay. Si noti però che gli articolo 9 Convenzione di Nizza e 12 Cedu stabilendo il suddetto libero arbitrio impongono solo che sia le coppie sposate che quelle conviventi, anche dello stesso sesso, devono essere tutelate, ma non impongono agli Stati di riconoscere il diritto alle nozze gay. Infine Vallianatos ed altri c.Grecia [GC] del 2013 elenca le Direttive UE in materia di cui la numero 78/2000/CE è l’unica a riconoscere le coppie omosessuali distinguendole da quelle etero. Violazione dell’articolo 8 Cedu. È indubbio che queste coppie rientrino nelle ampie nozioni di vita familiare e privata ex articolo 8. Lo Stato, per quanto sopra, deve riconoscere loro i diritti civili come per gli etero uguali oneri morali ed assistenziali, diritti successori, alla procreazione assistita, all’impresa familiare etc. . Infine la CEDU nota come alcune sentenze interne già riconoscano diritti ai conviventi gay quali il subentro nell’affitto Corte Cost. numero 404/1988 e Cass. numero 5544/1994 , al ricongiungimento familiare Cass. numero 1328/2011 , all’assistenza medica per il partner del socio lavoratore C.A. Milano numero 7176/2012 ed all’indennizzo per la perdita del partner in un sinistro stradale Trib. Milano numero 9965/2011 ed all’accesso alla sua cartella medica Garante della Privacy del 2009 . Illecita ed arbitraria interferenza dello Stato. Il Governo non ha tenuto conto degli appelli a codificare queste situazioni né da parte della giurisprudenza, né dei numerosi LGBT italiani, né del mutamento dell’opinione pubblica su questo tema, frutto anche dell’evoluzione della società e dei costumi. Se da un lato da noi non vige il precedente vincolante come nei paesi di Common Law, lo Stato non ha fatto nulla per tutelare i LGBT, anche se ha recepito le Direttive UE in tal senso, facendoli sentire ancor più socialmente discriminati con la scusa di salvaguardare la famiglia tradizionale Torri ed altri c.Italia del 24 gennaio 2012 . Diritto alle nozze? La CEDU, parimenti, per quanto sopra, esclude una violazione degli articolo 12 e 14 perché rientra nella discrezionalità dei singoli Stati riconoscere questo diritto fermo restando che il concetto di famiglia tutelato dall’articolo 8 va al di là del matrimonio o della mera procreazione dei figli o le unioni civili. Lo Stato è venuto meno ai suoi oneri di tutela e di protezione dei diritti civili, della privacy e della serenità familiare ex articolo 8 Christine Goodwin c. Regno Unito [GC] del 2002, Scozzari e Giunta c. Italia [GC] del 2000 .
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