Tra le diverse opzioni prospettate dalla stessa Corte di Cassazione, in tema di criterio per la corretta individuazione della competenza territoriale in materia di reati associativi, non esiste un vero e proprio contrasto giurisprudenziale poiché è possibile graduare le stesse in ordine logico e giuridico.
La presente vicenda prende le mosse dal delitto di associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di carte di pagamento abilitati al prelievo di denaro contante. Nel ricorso per Cassazione il condannato proponeva due doglianze. Tra queste è la prima ad essere particolarmente interessante per aver dato lo spunto agli Ermellini di ripercorrere, anche storicamente, un argomento che vede differenti vedute ed orientamenti. Corte di Cassazione, sentenza numero 33724/16, depositata il 2 agosto . La competenza territoriale per il diritto di associazione a delinquere quando esiste il dubbio interpretativo. L’ipotesi che crea contrasti è quella in cui il locus in cui è sorto il sodalizio sia diverso da quello di commissione dei cd. reati-fine. Ovviamente, la questione assume rilievo soltanto nei casi, come quello in esame, in cui i reati-fine oppure reati-scopo siano connessi al reato associativo. La regola per l'individuazione dell’ufficio giudiziario territorialmente competente in questi casi è quella posta dall'articolo 16 c.p.c., secondo cui il processo si deve svolgere dinanzi al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Posto che il reato più grave è quello ex articolo 416 c.p., delitto che ha natura permanente, si applica l'articolo 8, comma 3, c.p.c., in ragione del quale la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo dove ha avuto inizio la consumazione. Senonché, in tema di associazione per delinquere, e con specifico riferimento al concetto di consumazione rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale, la Cassazione prende atto che si registra una pluralità di vedute. Infatti, secondo un primo orientamento il criterio da adottare dovrebbe essere quello del luogo in cui l'associazione si è costituita. Trattandosi, infatti, di un reato di natura permanente, la consumazione si avrebbe nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune. Quindi, il luogo in cui si è formato il pactum sceleris dovrebbe prevalere su quello di operatività della struttura. Nell'ipotesi di mancanza di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, dovrebbe farsi ricorso al criterio sussidiario presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere delitti programmati. Soltanto qualora nessuno dei criteri indicati consentisse di determinare la competenza per territorio si dovrebbe attribuire rilievo al criterio sussidiario ex articolo 9 c.p.p. Il secondo orientamento afferma che, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si dovrebbe determinare in relazione al luogo in cui ha sede la base dove si svolgono la programmazione, la ideazione e la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. Pertanto, assumerebbe rilievo non tanto il luogo in cui si è perfezionato il pactum sceleris e quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura criminale. Soltanto nell'ipotesi in cui ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da più gruppi autonomi operanti sul territorio nazionale, e magari anche estero, il cui accordo per il perseguimento dei fini associativi si realizza senza chiari collegamenti operativi, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione dell'attività, si deve fare riferimento alle regole successive ex articolo 9 c.p.p. Infine, e siamo al terzo orientamento, si prospetta come discrimen anche il luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare. Questo criterio si compendia nell'affermazione secondo cui il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato permanente coincide con il momento in cui la operatività del sodalizio criminoso è divenuta esternamente percepibile per la prima volta. Gli ermellini concludono che, tutto sommato, queste diversità di vedute non danno luogo ad un vero e proprio contratto di giurisprudenza ha senso che le diverse posizioni possono essere ricondotte ad unità. Ut unum sint la soluzione ermeneutica del Collegio. Poiché la condotta tipica del delitto ex articolo 416 c.p. consiste nell'associarsi allo scopo di commettere più delitti, in linea generale, si ha che la consumazione del reato coincide con la stipulazione del patto criminale che dà vita al sodalizio. Considerazioni non differenti valgono per il delitto ex articolo 416- bis c.p., in cui la condotta materiale incriminata è quella di far parte di un'associazione che riproduce la stessa formula dell' articolo 416 c.p., salvo a precisare il fine specifico rivolto al traffico di sostanze stupefacenti. Quando ciò non accade, i princìpi di diritto da applicare sono i seguenti 1 in tema di associazione per delinquere, anche se di tipo mafioso finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale in caso di connessione con i reati-fine deve essere determinato ex articolo 16, commi 1 e 3, c.p.p., cioè, con riferimento al più grave dei reati commessi. Qualora si proceda per il delitto di associazione per delinquere da solo o in connessione con reati-fine meno gravi, la competenza territoriale deve essere determinata in base all'articolo 8, comma 3, c.p.p. facendo riferimento, se conosciuto, al luogo in cui i soggetti si sono consociati dando vita all'associazione medesima, atteso che ai fini della consumazione del reato è sufficiente il raggiungimento dell'accordo criminale tra compartecipi. 2 qualora non fosse possibile individuare il luogo della nascita del reato associativo, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui la operatività dell'associazione si è manifestata per la prima volta tramite l'elemento espressivo dell'esistenza del sodalizio, quale una base operativa oppure un centro direzionale oppure un ‘covo’ con armi e munizioni o, ancora, altre simili manifestazioni materiali. Tali elementi, a prescindere dal tempo in cui sono scoperti, devono ritenersi cronologicamente e logicamente preesistenti alla commissione di reati-fine. 3 qualora, infine, le evidenze processuali non rendano manifesto né il luogo in cui ha preso vita l'associazione per delinquere nè il luogo della sua concreta operatività organizzativo-decisionale, occorre far riferimento al locus in cui è stato commesso il primo reato fine, a prescindere della sua gravità, in quanto manifestativo della consumazione del reato associativo. Tuttavia, qualora i reati-fine siano connessi a quella associativo, la competenza territoriale deve essere determinato ex articolo 16, comma 1, c.p.p. e quindi con riferimento non al reato commesso per primo ma a quello più grave.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 aprile – 2 agosto 2016, numero 33724 Presidente Cammino – Relatore D’Arrigo Ritenuto in fatto Con sentenza del 29 dicembre 2014, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 5 luglio 2013, la Corte d'appello di Napoli ha ridotto la pena inflitta a S.E.I., condannato - in concorso con altri im putati non ricorrenti - per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di carte di pagamento abilitate al prelievo di denaro contante Ban comat . Contro tale sentenza l'imputato ricorre allegando due motivi. Il primo motivo di ricorso - declinato ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b , cod. proc. penumero in relazione agli articolo 8, 9 e 16 cod. proc. penumero - concerne il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale. In proposito, il ricorrente os serva che numerosi elementi fattuali deponevano nel senso che l'associazione a delinquere era stata costituita nel territorio romano e qui, dunque, si sarebbe dovuto radicare il processo, giacché, avendo il delitto di cui all'articolo 416 cod. penumero natura di reato permanente, la competenza territoriale spetta al giudice del luo go in cui ha avuto inizio la consumazione. Con il secondo motivo di ricorso, invece l'imputato si duole - ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e , cod. proc. penumero - del vizio di motivazione in rela zione all'omesso esame delle censure mosse dalla difesa con l'atto di appello. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso sottopone all'attenzione del Collegio la que stione della competenza territoriale per il delitto di associazione a delinquere, quando il luogo in cui è stato costituito o comunque è sorto il sodalizio è diverso da quello di commissione dei reati fine. Ovviamente, la questione assume rilievo solo nei casi - come quello in esame - in cui i reati fine siano connessi al reato associativo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. b , cod. proc. penumero In tal caso, peraltro, la regola per l'individuazione dell'ufficio giudiziario territorialmente competente è posta dall'articolo 16 cod. proc. penumero L'intero processo si dovrà quindi svolgere innanzi al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. 3. Nel caso in esame, il delitto più grave è quello di cui all'articolo 416 cod. penumero , punito nella forma semplice con la reclusione fino a sette anni, rispetto ai reati fine di cui all'articolo 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, numero 231, per i qua li è prevista la pena massina della reclusione fino a cinque anni. 4. Una volta chiarito che, in applicazione dell'articolo 16 cod. proc. penumero , la competenza territoriale per il processo in esame deve essere stabilita con riferi mento al delitto di associazione per delinquere, stante la natura permanente del reato, dovrà trovare applicazione la regola è quella posta dall'articolo 8, comma 3, cod. proc. penumero , in ragione della quale la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo ove ha avuto inizio la consumazione. Sennonché, in tema di associazione per delinquere e con particolare rife rimento al concetto di consumazione rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale, si registra una pluralità di vedute. 4.1 Un primo orientamento, ben rappresentato nell'elaborazione giuri sprudenziale di questa Corte, è dell'avviso che il criterio da adottare sia quello del luogo in cui l'associazione si è costituita. Trattandosi, infatti, di un reato di natura permanente, la consumazione si avrebbe nel momento e nel luogo di co stituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune. Dunque, il luogo in cui si è formato il pactum sceleris prevarrebbe su quello di operatività della struttura. In mancanza di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, dovrebbe farsi ricorso al criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo rea to commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti pro grammati. Solo qualora nessuno dei criteri indicati consentisse di determinare la competenza per territorio si dovrebbe attribuire rilievo al criterio sussidiario di cui all'articolo 9 cod. proc. penumero Sez. 1, 18 dicembre 1995, numero 6648, Dilandro, Rv. 203609 Sez. 6, 21 maggio 1998, Caruana, Rv. 213573, relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso Sez. 1, 24 aprile 2001, numero 24849, Simonetti ed altri, Rv. 219220 Sez. 6, 23 aprile 2004, numero 26010, Loccisano, Rv. 229972 Sez. 4, 7 giugno 2005, numero 35229, Mercado Vasquez, Rv. 232081 Sez. 3, 6 luglio 2007, numero 35521, Pizzolante, Rv. 237397 Sez. 2, 3 giugno 2009, numero 26285, Del Regno, Rv. 244666 . In termini analoghi, con riguardo all'associazione finalizzata ai traffico di stupefacenti di cui all'articolo 74, d.P.R. numero 309 del 1990, si sono pronunciate Sez. 1, 7 febbraio 1991, numero 600, Mulas, Rv. 186709 Sez. 6, 6 ottobre 1994, numero 3784, Celone, Rv. 201849 Sez. 4, 12 febbraio 2004, numero 17636, Montalto, Rv. 228183 Sez. 4, 13 marzo 2008, numero 19526, Dario, Rv. 240160. In tali occasioni si è affer mato che il momento iniziale di consumazione del reato d'associazione per delin quere finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, coincide con quello in cui è stato perfezionato l'accordo criminoso di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comu ne teso alla commissione di una pluralità di reati in tema di sostanze stupefacen ti. 4.2 Recentemente questa Corte ha però affermato che, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si dovrebbe determinare in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio pertanto, assumerebbe ri lievo non tanto il luogo in cui si è perfezionato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura Sez. 2, 3 dicembre 2015, numero 50338 Signoretta, Rv. 265282 . Si tratta di un principio ricorrente nell'elaborazione di questa Corte Sez. 1, 19 dicembre 1996, numero 6171, Chierchia, Rv. 206261 Sez. 1, 14 dicembre 2005, numero 45388, Saya, Rv. 233359 Sez. 5, 23 gennnaio 2007, 2269, Tavaroli, Rv. 236300 Sez. 1, 23 aprile 2009, numero 17353, Antoci, Rv. 243566 Sez. 2, 12 giugno 2012, numero 22953, Tempestilli, Rv. 253189 Sez. 2, 19 giugno 2013, numero 26763, Leuzzi, Rv. 256650 Sez. 2, 3 maggio 2013, numero 19177, Vallelonga, Rv. 255829 Sez. 5, 24 ottobre 2014, numero 44369, Robusti, Rv. 262920 Sez. 2, 4 giu gno 2014, numero 23211 Rv. 25965 Sez. 4, 10 dicembre 2015, numero 48837, Banev, Rv. 265281. Secondo tali pronunce - che concernono sia le associazioni per delinquere semplici, sia le associazioni di cui agli articolo 416-bis cod. penumero e 74 d.P.R. 9 otto bre 1990, numero 309 - al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre dunque far riferimento al luogo in cui si realizza l'effettiva operatività del sodalizio e si sviluppa il momento programmatico e di rezionale, essendo irrilevante tanto il luogo di commissione dei singoli reati rife ribili all'associazione quanto quello in cui il sodalizio prende vita con il raggiun gimento dell'accordo criminale fra i compartecipi. Solo qualora ci si trovi in pre senza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero, i cui accordi per il perseguimento dei fini associati vi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti opera tivi, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell'attività riferibile al sodalizio crimi noso, si dovrà fare riferimento alle regole suppletive dettate dall'articolo 9 cod. proc. penumero 4.3 Infine, altre pronunce, ai fini della determinazione della competenza per territorio, fanno riferimento al luogo in cui l'associazione ha iniziato concre tamente ad operare. Questo criterio si compendia nell'affermazione secondo cui il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato permanente di associa zione per delinquere coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso è divenuta esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio Sez. 3, 10 maggio 2007, numero 24263, Violini, Rv. 237333 in precedenza v. Sez. 1, 25 novembre 1992, Taino ed altri, Rv. 192783 . Si tratta di principio recentemente ribadito nei seguenti termini ai fini dell'individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'articolo 8, comma terzo, cod. proc. penumero , per effetto del quale il giudice cui spetta la cogni zione della regiudicanda è quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa Sez. 1, 28 aprile 2015, numero 20908, Minerva, Rv. 263612 . Con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex articolo 416 bis c.p., hanno fatto riferimento al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività Sez. 1, 10 dicembre 1997, numero 6933, Rasovic, Rv. 209608 Sez. 6, 16 maggio 2000, numero 2324, Lorizzo, Rv. 217561, per la quale, in particolare, la com petenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo ma fioso non può determinarsi con riferimento al luogo in cui l'associazione si è co stituita né a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensì, trattandosi di rea to permanente, con riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'articolo 8, comma 3, cod. proc. penumero cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, è necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'articolo 9 cod. proc. penumero Infine, la prevalenza del criterio in esame è stata affermata anche in rela zione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti da Sez. 1, 26 ottobre 1994, numero 4761, Arrighetti, Rv. 199964 Sez. 6, 2 marzo 2006, numero 22286, Savino, Rv. 234722 Sez. 5, 8 ottobre 2009, numero 4104, Doria, Rv. 246064 Sez. 1, 22 gennaio 2013, numero 7926, Xhaferri, Rv. 255306, per le quali, può attribuirsi rilievo anche al luogo di commissione dei singoli delitti realizzati in attuazione del pro gramma criminoso nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luo go di operatività dell'associazione. 5. A parere di questo Collegio, l'apparente diversità di vedute sopra illu strata non dà luogo ad un vero e proprio contrasto di giurisprudenza e le diverse posizioni possono essere ricondotte ad unità. Anzitutto va premesso che, in pratica, i criteri sopra dedotti spesso porta no a risultati convergenti, specie nelle ipotesi di associazioni per delinquere radi cate nel territorio. In questi casi il pactum sceleris, l'operatività organizzativa dell'associazione e la commissione dei reati fine avvengono - il più delle volte - in un contesto territoriale circoscritto e contiguo. Quindi, l'adesione all'uno o all'altro indirizzo, specie nella giurisprudenza di merito, non sempre costituisce espressione della consapevole adesione a una scelta gravida di conseguenze pro cessuali. La valorizzazione talvolta del momento del perfezionamento dell'accordo criminoso, talaltra dell'operatività decisionale dell'associazione o del la manifestazione della sua esistenza estrinsecantasi nella commissione dei reati fine, dipende più dalle evidenze processuali a disposizione del giudice che da una opzione di carattere dogmatico. Infatti, in tema di associazione a delinquere, non sempre le risultanze istruttorie consentono di individuare con chiarezza il mo mento e tantomeno il luogo in cui i sodali hanno stretto il rapporto associativo, né la localizzazione di un preciso centro direttivo delle attività criminose. Ed allora, è proprio prendendo le mosse dalla frequente incompletezza dei dati decisionali che è possibile ricomporre le tre diverse opzioni innanzi illustrate, graduandole in ordine logico e giuridico. Poiché la condotta tipica del delitto di cui all'articolo 416 cod. penumero consiste nell'associarsi allo scopo di commettere più delitti, in linea generale deve affer marsi che la consumazione del reato coincide con la stipulazione del patto crimi nale che dà vita al sodalizio. Considerazioni non dissimili valgono per il delitto previsto dall'articolo 416-bis cod. penumero , in cui la condotta materiale incriminata è di far parte di un'associazione, e per quello di cui all'articolo 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, numero 309, che riproduce la stessa formula impiegata dall'articolo 416 cod. penumero , salvo a precisare il fine specifico dell'associazione, rivolta in questo caso al traffi co di sostanze stupefacenti. Pertanto, l'elemento al quale occorre fare anzitutto riferimento per la de terminazione della competenza territoriale in tema di associazione a delinquere - ai sensi dell'articolo 8, comma 3, cod. proc. penumero - è quello del luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune, ossia dì stipulazione del pac tum sceleris. Si tratta, invero, di un momento psicologico o meramente volitivo difficil mente ricostruibile e databile di una condotta manifestativa della volontà asso ciativa che non sempre si estrinseca in forme sacramentali come avviene, ad esempio, nei riti di affiliazione a determinate associazioni criminali particolarmen te strutturate dunque, in fin dei conti, di un elemento che spesso sfugge alla possibilità di un accertamento processuale in termini di obiettività, specie con ri ferimento - per quanto qui d'interesse - all'individuazione del luogo in cui i soda li hanno stretto il patto criminoso. Nell'eventualità che l'elemento psicologico non possa essere accertato con sufficiente nitidezza, la regola posta dall'articolo 8, comma 3, cod. proc. penumero dovrà essere intesa nel senso che la competenza spetta al giudice del luogo in cui si è manifestato il primo atto di consumazione del reato obiettivamente riscontrato. Si tenga presente, peraltro, che l'articolo 8, comma 3, cod. proc. penumero pone una regola diametralmente opposta a quella di cui all'articolo 9, comma 1, cod. proc. penumero , valorizzandosi nell'un caso il luogo in cui la consumazione ha avuto «inizio» e nell'altro quello dell'«ultimo luogo» in cui è avvenuta una parte dell'azione. Ma il contratto va risolto a favore della regola posta dall'articolo 8 cod. proc. penumero , stante il carattere espressamente residuale della disposizione successiva. Dunque, in via graduata rispetto al momento psicologico del pactum sce leris, ai fini della determinazione della competenza territoriale in tema di asso ciazione a delinquere dovrà farsi riferimento al luogo in cui si manifesta per la prima volta l'effettiva operatività del sodalizio e si sviluppa il momento pro grammatico e direzionale. Molteplici possono essere le risultanze processuali che consentano di indi viduare il luogo in cui è sorta l'associazione per delinquere o quello in cui la stes sa è divenuta operativa, ideando, programmando o dirigendo la commissione dei reati fine ed eventualmente approntando e conservando e, in più delle volte, occultando i mezzi materiali necessari all'attuazione del piano criminoso. Esse vanno dalle intercettazioni telefoniche o dalle captazioni ambientali che attestino il raggiungimento dell'accordo illecito al rinvenimento di un covo dell'associazione, di depositi di armi o munizioni o di attrezzature varie comun que utili alla commissione dei reati programmati. Nelle associazioni più struttura te, in cui sia possibile ravvisare l'esistenza di una vera e propria cupola , po trebbe essere individuato anche un vero e proprio luogo fisico in cui l'associazione si riunisce e assume le proprie decisioni operative. Tali elementi prevalgono sul luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione, poiché il sodalizio prende vita già solo con il raggiungimento dell'accordo criminale fra i compartecipi. I reati-fine costituiscono tuttavia, oltre che altrettante autonome condotte penalmente rilevanti, anche la manifestazione finale e materiale dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione. Quindi, in via residuale, l'individuazione del giudice territorialmente competente dovrà avvenire avuto riguardo al luogo in cui l'operatività del sodalizio criminoso è divenuta esternamente percepibile per la prima volta mediante la commissione dei reati fine. Con l'avvertenza che, facen dosi ancora applicazione della regola posta dall'articolo 8, comma 3, cod. proc. penumero e non dei criteri suppletivi di cui all'articolo 9 cod. proc. penumero , assume rilievo la commissione del primo reato fine e non già dell'ultimo. 6. In conclusione, è possibile affermare i seguenti princìpi di diritto In tema di associazione per delinquere, anche se di tipo mafioso o fina lizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale, in caso di connessione con i reati fine, deve essere determinata ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 3, cod. proc. penumero , ossia con riferimento al più grave dei reati connessi . Qualora si proceda per il delitto di associazione per delinquere, anche di tipo mafioso o finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, da solo o connes so con reati fine meno gravi, la competenza territoriale deve essere determinata - in base all'articolo 8, comma 3, cod. proc. penumero - facendo riferimento, se conosciu to, al luogo in cui i sodali si sono consociati dando vita all'associazione medesima pactum sceleris , giacché ai fini della consumazione del reato è sufficiente il raggiungimento dell'accordo criminale fra i compartecipi . In tema di associazione per delinquere, anche se di tipo mafioso o fina lizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, qualora non sia possibile individuare il luogo della pattuizione che ha dato vita al reato associativo, la competenza ter ritoriale appartiene al giudice del luogo in cui l'operatività dell'associazione si è manifestata per la prima volta tramite elemento espressivo dell'esistenza del soda lizio, quali una base operativa, un centro decisionale o altre simili manifestazioni materiali. Tali elementi, a prescindere dal tempo in cui sono scoperti o accertati, devono ritenersi logicamente e cronologicamente preesistenti alla commissione dei reati fine, sicché prevalgono su questi ultimi ai fini di determinare la compe tenza territoriale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, cod. proc. penumero . In tema di associazione per delinquere, anche se di tipo mafioso o fina lizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, qualora le evidenze processuali non rendano manifesto né il luogo in cui ha preso vita l'associazione per delinquere né quello della sua concreta operatività organizzativa e decisionale, occorre far riferimento al luogo in cui è stato commesso il primo reato fine, a prescindere dalla sua gravità, in quanto manifestativo - ai sensi dell'articolo 8, comma 3, cod. proc. penumero - della consumazione del reato associativo. Tuttavia, qualora i reati fine siano connessi a quello associativo, la competenza territoriale deve essere determinata ai sensi ai sensi deil'articolo 16, comma 1, cod. proc. penumero , e quindi con riferimento non al reato commesso per primo, bensì a quello più grave . 7. Venendo al caso in esame, i giudici di merito hanno fatto corretta ap plicazione dei principi di diritto sopra espressi. Infatti, la Corte d'appello rileva che «non vi è alcun elemento concreto che consenta di ritenere che l'accordo criminoso tra gli associati sia maturato per la prima volta a Roma, onde poter radicare la competenza di quel tribunale». L'esistenza di una base dell'associazione nel territorio laziale costituisce, quindi, una mera deduzione difensiva non condivisa dai giudici di merito. Pertanto, non potendosi fare riferimento ai criteri primari del luogo di co stituzione o di operatività dell'associazione per delinquere - nei termini sopra ampiamente illustrati - correttamente la competenza territoriale è stata radicata in base al primo atto manifestativo certo della consumazione del reato associati vo, ossia nel luogo in cui è stato commesso il primo dei reati fine. 8. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente, in sostanza, si lamenta della circostanza che la corte d'appello non avrebbe dato credito alla propria ri costruzione dei fatti, piuttosto che a quella dell'accusa. Si tratta, dunque, di pro spettazione alternativa in punto di fatto, come tale inammissibile in sede di legit timità. Infatti, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettu ra alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Cor te di cassazione si risolve sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve con dividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di ap prezzamento v. Sez. 6, numero 36546 del 03/10/2006 - Bruzzese, Rv. 235510 Sez. 4, numero 35683 del 10/07/2007 - Servidei, Rv. 237652 Sez. 2, numero 7380 del 11/01/2007 - Messina ed altro, Rv. 235716 . Peraltro, nella specie, l'imputato non ha neppure precisato quale fossero con esattezza le censure d'appello alle quali la corte territoriale non avrebbe dato risposta, talché il dedotto vizio di motivazione non è neppure in astratto verifica bile. 9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , la parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condan nata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.