Vale la multa se l'agente spiega bene l'accaduto

di Stefano Manzelli

di Stefano ManzelliL'automobilista che sfreccia di notte nelle vie cittadine incurante di limiti e cautele può essere sanzionato per velocità pericolosa e sottoposto ad una severa decurtazione di punteggio anche senza l'uso di strumenti elettronici da parte della polizia. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. II civ. con la sentenza numero 2298 del 31 gennaio 2011. La fattispecie. La stradale di Rovigo ha contestato la violazione dell'articolo 141 cds ad un autista imprudente sorpreso mentre attraversava il centro abitato in orario notturno ad una velocità elevata. Il giudice di pace ha annullato l'accertamento per carenza di motivazioni ma la Cassazione ha confermato l'operato degli agenti. Attenzione all'ora e ai centri abitati. L'articolo 141 del codice della strada impone a tutti i conducenti di moderare la velocità specialmente in orario notturno e in presenza di abitazioni, persone o maltempo. In mancanza di presentazione di querela di falso le dichiarazioni riportate a verbale degli agenti attestano che l'automobilista è stato trovato alla guida di un veicolo con una condotta non adeguata alle condizioni ambientali. In particolare, per espressa ammissione dello stesso trasgressore, la velocità del veicolo era certamente superiore al limite imposto. Eccesso di velocità via 5 punti dalla patente. In considerazione dell'orario notturno e dell'attraversamento del centro abitato il codice sanziona più gravemente la guida pericolosa dal semplice eccesso di velocità. Perlomeno per quanto riguarda la decurtazione di punteggio che nel caso in esame prevede 5 punti contro i 3 previsti per chi supera il limite di velocità nella fascia compresa tra 10 e 40 km/h.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 novembre 2010 - 31 gennaio 2011, numero 2298Presidente SettimjFatto e dirittoIl Ministero dell'Interno impugna per cassazione la sentenza 14.2.05 con la quale il G.d.P. di Rovigo ha annullato il verbale di contestazione numero redatto il 4.9.04 dalla Polizia Stradale a carico di S. Z. per l'accertata violazione dell'articolo 141 C.d.S L'intimato non svolge attività difensiva.Avviato il ricorso alla trattazione camerale, il P.G. trasmette requisitoria scritta 27.7.10 nella quale, concordando con la relazione ex articolo 380 bis c.p.c., conclude per l'accoglimento del ricorso.La relazione è svolta nei seguenti termini Il giudice a quo ha ritenuto che gli Agenti accertatori, invece di contestare la velocità elevata indicandola velocità che comunque risultava Inferiore a 90 Km/h , contestavano l'articolo 141, comma 3, ovvero la velocità non moderata nell'attraversamento di un centro abitato. Quest'ultima sanzione deve essere adeguatamente motivata e descritta a verbale, in quanto è norma generale affidata alla valutazione degli Agenti, che la devono riempire con la descrizione del comportamento, che funge da motivazione. Questa descrizione non puo' essere stringata o preconfezionata, ma deve essere precisa ed adeguata al caso concreto. Si aggiunga che mentre la contestazione della velocità elevata prevede una decurtazione di 2 punti, questa norma che si è voluto applicare prevede la decurtazione di punti 5, proprio perché si vuole sanzionare un comportamento imprudente e di particolare rischio tenuto dall'utente. Dunque la carenza di adeguata motivazione e la disparità di trattamento tra casi che appaiono analoghi, per difetto di adeguata motivazione, portano all'annullamento della sanzione .Il ricorrente Ministero - dopo aver ricordato che lo Z. aveva proposto opposizione sostenendo che nell'occasione viaggiava a velocità moderata non superiore a 60 Km/h, considerato che l'auto in questione è molto vecchia e di piccola cilindrata che la strada percorsa e, tra l'altro, molto ampia, rettilinea, provvista di illuminazione pubblica sufficiente e con ottima, visibilità, condizioni, queste, che non consentivano di prevedere, nemmeno in via eccezionale, la presenza di persone o l'uscita di veicoli in genere dalle aree recintate di pertinenza degli edifici che nel tratto di strada di cui trattasi non ci sono abitazioni, e che l'accertamento è avvenuto in ora notturna con attività sospese e conseguente assenza di transito e/o attraversamento della carreggiata che gli agenti operanti non hanno fornito alcuna prova della eventuale velocità pericolosa, essendosi solo limitati a trascrivere quanto riportato genericamente dalla disposizione ex articolo 141 C.d.S., comma 3, restringendo la fattispecie dell'attraversamento del centro abitato fiancheggiato da edifici, e che tale fraseologia non corrisponde alla situazione oggettiva richiesta dalla norma stessa che la sanzione accessoria della detrazione di 5 punti dalla patente è sproporzionata in relazione alla dinamica dei fatti - formula un unico motivo di censura denunciando Violazione e falsa applicazione degli articolo 141 e 142 C.d.S. e della L. numero 689 del 1981, articolo 22 e 23 e dell'articolo 2700 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., nnumero 3 e 5 .Sostiene il ricorrente l'erroneità dell'impugnata decisione per insussistenza della pretesa insufficiente motivazione della rilevata infrazione, in quanto questa aveva formato oggetto di contestazione immediata, onde, oltre alla descrizione dei fatti riportata sul verbale, di per sè idonea a giustificare l'accertamento, nell'immediatezza del fatto al trasgressore era stata fornita la completa informazione di quanto addebitatogli, come risultante dalla dichiarazione rilasciata dal medesimo e verbalizzata inoltre, il comportamento contestato, in quanto posto in essere in ore notturne ed in centro abitato, ossia in circostanze di tempo e di luogo per le quali dell'articolo 141, comma 3 fa obbligo ai conducenti di moderare la velocità, integrava di per se stesso, senza necessità d'ulteriori specificazioni, gli estremi della violazione contestata.Il ricorso è manifestamente fondato.Il giudice a quo non ha, in vero, tenuto conto né del fatto che la condotta in discussione era stata posta in essere nell'ambito d'un centro abitato ed in ora notturna, come attestato dal verbale fidefaciente ex articolo 2700 c.c., e non impugnato con querela di falso, circostanze in presenza delle quali l'articolo 141 C.d.S., comma 1, numero 3, impone di regolare la velocità onde evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione nè che la velocità comunque inferire ai 90 km/h , quale da esso giudice ritenuta, od anche solo non superiore ai 60 kmh , quale espressamente ammessa in opposizione dal medesimo contravventore, già di per se stessa era superiore a limite dei 50 kmh imposto dall'articolo 142, comma 1, sulle strade nei centri abitati.La concorrenza delle circostanze dell'eccesso di velocità in centro abitato e dell'ora notturna - questa, lungi dall'escluderla od anche solo dal limitarla, come erroneamente ritenuto in opposizione ed avallato dal giudice a quo, tale da aggravare per espressa presunzione di legge la situazione di pericolo già insita nell'eccesso di velocità giustificavano pienamente la contestazione della violazione dell'articolo 141 C.d.S., comma 3, piuttosto che questa dell'articolo 142 C.d.S., comma 1 e le conseguenti maggiori sanzioni .Ritiene il Collegio di condividere, al pari del P.G., le ragioni del a relazione - cui, comunicata alle parti costituite, non sono stati mossi rilievi critici - e, pertanto, di accogliere il ricorso e di annullare la sentenza impugnata cui, non necessitando ulteriori accertamenti in fatto, non segue rinvio potendo il giudizio essere definito ex articolo 384, comma 2, seconda ipotesi con decisione nel merito di reiezione dell'originaria opposizione.Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a provvedere in difetto della nota delle spese vive affrontate dall'Amministrazione per la difesa a mezzo funzionario.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria in opposizione condanna Z. S. alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 400,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito e gli accessori di legge.