L’ammissione al gratuito patrocinio retroagisce al momento della domanda

Gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i 20 giorni successivi.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 3050/21, depositata il 9 febbraio. Un avvocato adiva il Tribunale di Macerata per la liquidazione del compenso spettante per l’attività svolta in un giudizio penale a favore di un imputato ammesso al gratuito patrocinio. Il Giudice liquidava il compenso per la sola attività di studio della pratica nella misura di 225 euro. L’avvocato ha proposto opposizione per ottenere anche la liquidazione del compenso per le attività di introduzione e istruzione della causa, in quanto alla data dell’udienza non era ancora stato adottato il provvedimento di ammissione della parte al gratuito patrocinio. A seguito del rigetto dell’opposizione, la questione è giunta all’attenzione della Suprema Corte. Il ricorrente lamenta la violazione degli articolo 82, 109 d.P.R. numero 115/2020 e 15 d.lgs. numero 150/2011, sostenendo che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla domanda. Il ricorso si rivela fondato. Dalla ricostruzione della dinamica processuale, risulta infatti che la domanda di ammissione al gratuito patrocinio era stata presentata prima dell’udienza in cui l’avvocato era stato incaricato della difesa d’ufficio. Ribadisce dunque il Collegio che «ai sensi dell’articolo 109 d.P.R. numero 115/2002, gli effetti dell’ammissione decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i 20 giorni successivi». In altre parole, l’ammissione al gratuito patrocinio ha effetto retroattivo al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza. Non essendosi la pronuncia conformata a tale principio, la Corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 dicembre 2020 – 9 febbraio 2021, numero 3050 Presidente Lombardo – Relatore Fortunato Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. L’avv. P.F. ha adito il tribunale di Macerata, chiedendo la liquidazione del compenso per l’attività di difesa svolta nell’ambito di un giudizio penale a carico di R.L. , ammesso al gratuito patrocinio. Con decreto 17 settembre 2018, il Giudice monocratico di Macerata ha liquidato il compenso per la sola attività di studio della pratica, pari all’importo di Euro 225,00, oltre accessori. L’opposizione proposta dal difensore, volta ad ottenere anche la liquidazione del dovuto per le attività di introduzione e istruzione della causa, è stata respinta dal tribunale, sull’assunto che, alla data dell’udienza del 28.9.2017, non era stato ancora adottato il provvedimento di ammissione. Inoltre, secondo il giudice di merito, a tale udienza il ricorrente era presente in sostituzione del difensore di fiducia e non aveva poi presenziato all’udienza di discussione. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da P.F. con ricorso basato su un unico motivo. Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 82 e 109, e del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 15, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, sostenendo che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrevano dalla domanda e quindi dal OMISSIS , per cui l’attività svolta all’udienza del 28.9.2017 doveva essere remunerata, con imposizione del relativo onere a carico dello Stato. In ogni caso, il tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio gli atti del procedimento di ammissione per verificare la data di presentazione della domanda, poiché il D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 15, u.c., prevede non una facoltà, ma un obbligo del giudice di acquisire le necessarie informazioni e gli atti rilevanti ai fini della pronuncia sull’istanza di liquidazione. Il motivo è fondato. Il tribunale ha dato atto che il ricorrente aveva partecipato all’udienza del 28.9.2017, ma ha infondatamente ritenuto che l’avv. P. fosse intervenuto in sostituzione del difensore di fiducia. Dal verbale prodotto in atti si evince, al contrario, che il difensore di fiducia - avv. Cricenti - non era comparso in udienza e che il ricorrente era stato nominato in sua sostituzione, formulando la richiesta di interrogatorio dell’imputato e riservandosi di produrre documentazione cfr. verbale del omissis . La domanda di ammissione al gratuito patrocinio era stata - inoltre - presentata il OMISSIS , prima dell’udienza del 28.9.2017 in cui l’avv. P. era stato incaricato della difesa d’ufficio. Deve ribadirsi che, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 109, gli effetti dell’ammissione decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata o è pervenuta all’ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi. La norma sancisce - in sostanza - la retroattività degli effetti dell’ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza. Peraltro, far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell’esame della richiesta da parte dell’Ordine professionale, in una fase su cui la parte o il suo difensore non ha alcuna possibilità di influire Cass. 24729/2011 Cass. 20710/2017 Cass. 4695/2020 . La pronuncia, avendo fatto decorrere gli effetti dell’ammissione dalla data del provvedimento del Consiglio dell’ordine, è, quindi, incorsa nella violazione denunciata. Il ricorso è accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio della causa al tribunale di Macerata, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Macerata, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.