Non ha diritto ai danni all'immagine la società ingiustamente protestata dalla banca

Alla società che si è vista protestare ingiustamente quattro assegni non spetta il risarcimento dei danni per lesione all'immagine se non prova concreti e rilevanti pregiudizi.

La semplice illegittimità del protesto non è di per sé sufficiente per ottenere la liquidazione dei danni all'immagine è onere della prova del danneggiato provare l'esistenza e la rilevante entità della lesione e del pregiudizio. È questo il principio espresso dalla Corte d Cassazione con l'ordinanza numero 18476 dell'8 settembre.Il caso. Una società si vedeva protestare illegittimamente alcuni assegni bancari, da parte del suo istituto di credito, e otteneva il risarcimento dei danni, limitatamente alle spese che aveva dovuto sostenere per evitare il fallimento, resistendo a tutte le istanze proposte da terzi nei suoi confronti. Non veniva accolta, invece, la domanda relativa al risarcimento di ulteriori pregiudizi per danni all'immagine. La società, pertanto, proponeva ricorso per cassazione.Il danno all'immagine non è automatico. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto l'illegittimità del protesto di quattro assegni, ha poi negato l'esistenza del danno per lesione all'immagine. Sul punto, la S.C. osserva che la decisione si rivela immune da vizi logico-giuridici, ed anzi fa applicazione di un principio che deve, ormai, essere considerato pacifico. Come infatti è stato stabilito da precedenti pronunce di legittimità Cass. 7211/08 26972/08 , l'illegittimità del protesto può costituire un indizio in ordine all'esistenza di un pregiudizio alla reputazione , ma non basta, da solo, per la liquidazione del danno.Incombe sul danneggiato l'onere di provare la concreta gravità della lesione. Sono necessarie, infatti, la gravità della lesione e la non futilità delle sue conseguenze, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio.Rileva non il potenziale pregiudizio, ma il danno effettivamente sofferto. Nel caso di specie, secondo la Corte non è sufficiente l'aver sottolineato il potenziale pregiudizio derivante dal fatto in sé dell'iscrizione nel bollettino dei protesti del nome della società e dalla manifestazione all'esterno di una situazione di difficoltà finanziaria , ma si sarebbe dovuto dimostrare che proprio il protesto di quei quattro specifici assegni ha inciso negativamente in modo significativo sull'immagine e sulla reputazione della medesima società . Anche perché, continua il Collegio, di tutti i protesti elevati a carico della società, soltanto quattro sono stati considerati illegittimi i giudici di merito, infatti, hanno ritenuto che altri due protesti fossero effettivamente giustificati. In queste condizioni appare ancora più evidente come la società abbia omesso di fornire specifiche prove in merito al concreto pregiudizio al'immagine derivante dal protesto illegittimo, pur in presenza di altri protesti, tutt'altro che illegittimi.