di Fabio Valerini
diFabio Valerini*La fattispecie esaminata dall'ordinanza emessa dal Tribunale della Spezia il 14 gennaio 2011 merita particolare attenzione per la sua possibile frequenza.Il caso. Ed infatti, era accaduto che il creditore di una somma di denaro aveva agito in via esecutiva nei confronti del suo debitore notificando due pignoramenti presso terzi il primo notificato al datore di lavoro ed il secondo all'istituto bancario dove il debitore intratteneva un rapporto di conto corrente.Orbene, - ed è qui che risiede la peculiarità - come spesso accade il datore di lavoro provvede a corrispondere le mensilità della retribuzione dovuta tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato a suo tempo dal dipendente.E così, avendo il creditore procedente notificato il pignoramento presso terzi al datore di lavoro quest'ultimo, correttamente, aveva assunto la qualità di custode della parte dello stipendio corrispondente al quinto mentre aveva provveduto a bonificare la rimanente parte sul conto corrente del dipendente.Senonché, avendo il creditore notificato il pignoramento presso terzi anche all'istituto bancario, quest'ultimo assumeva la qualità di custode con riferimento a tutte le somme giacenti sul conto, ivi comprese, ovviamente, quelle bonificate dal datore di lavoro.A questo punto il debitore esecutato propone opposizione all'esecuzione chiedendo altresì la sospensione dell'esecuzione tentando di sostenere la relativa impignorabilità di quella parte delle somme giacenti sul conto corrente la cui origine doveva essere individuata nel rapporto di lavoro.E ciò argomentando dall'articolo 545 Cod. Proc. Civ. in base al quale, come è noto, le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate e, quindi, anche sequestrate nella misura di un quinto .Rigetto. Orbene, il Tribunale della Spezia con l'ordinanza in commento rigetta la difesa formulata dal debitore esecutato e, per l'effetto, dopo aver rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione, assegna tutte le somme presenti sul conto corrente.Ciò perché, secondo il Tribunale della Spezia, qualora le somme dovute per crediti di lavoro siano già affluite sul conto corrente o sul deposito bancario del debitore esecutato non si applicano le limitazioni al pignoramento previste dall'articolo 545 c.p.c. .La soluzione del Tribunale della Spezia è corretta ed in linea con i precedenti editi sull'argomento.Ed infatti, l'articolo 545 Cod. Proc. Civ. quando prevede la possibilità di procedere al pignoramento dei crediti soltanto nel limite del quinto del loro ammontare si riferisce ai crediti di lavoro.Orbene, per individuare la natura di un credito ivi compreso quello avente ad oggetto somme di denaro occorre accertare il titolo per il quale certe somme sono dovute ed i soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio.Ond'è che, laddove il creditore procedente notifica un pignoramento presso il datore di lavoro del suo debitore, non v'è dubbio che le somme da questi dovute a titolo di retribuzione rappresentano un credito di lavoro.Viceversa, quando il creditore pignorante pignora presso un istituto bancario presso il quale il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono anche le mensilità di stipendio, il credito del debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente.Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle somme sono state versate su quel conto il denaro è bene fungibile per eccellenza.In questo senso erano anche le poche pronunce edite sull'argomento. Da un lato si può ricorda quella del Tribunale di Torino - Moncalieri in base al quale qualora somme dovute per crediti di cui all'articolo 545 c.p.c. siano già affluite su conto corrente o deposito bancario del debitore esecutato non si applicano le limitazioni al pignoramento previste dalla suddetta disposizione .D'altro lato, poi, la sentenza della Suprema Corte del 12 giugno 1985, numero 3518 dove si legge che una vola soddisfatta, spontaneamente o per via coattiva, l'obbligazione derivante per legge a carico della p. a. in conseguenza dell'opera di lavoro prestata dal dipendente, nessuna preclusione o limitazione sussiste, in ordine alla sequestrabilità e pignorabilità di tali somme, ormai definitivamente acquisite dal dipendente e confluite nel suo patrimonio, sia che esse si trovino nel suo diretto possesso, sia che esse risultino depositate a suo nome presso banche ed assoggettate, quindi, alla disciplina dell'articolo 1834 c.c. .*Assegnista di ricerca in diritto processuale civile nell'Università di Pisa