Finalmente la Camera dei deputati nella seduta di ieri 22 aprile 2015 ha definitivamente approvato la legge recante disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra coniugi. Si tratta della tanto atteso testo normativo che interviene sulla legge numero 898 del 1970, principalmente, riducendo ancora una volta il tempo che i coniugi devono attendere prima di ottenere il divorzio.
La riduzione del termine per divorziare. In primo luogo la legge interviene anticipando il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio se fino ad oggi occorreva attendere tre anni dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, dall’entrata in vigore della legge saranno sufficienti a 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale oppure b 6 mesi nel caso di separazione consensuale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale . Peraltro, occorre mettere in evidenza che la norma si applica a tutte le separazioni a prescindere che la coppia abbia oppure no figli anche minori così superando per fortuna quella distinzione che pure era stata proposta e che avrebbe voluto consentire l’abbreviazione dei tempi soltanto per le coppie senza figli minori che pure godono di un regime di maggior favore per effetto delle norme e introdotte dal d.l. 132/2014 e per effetto dell’interpretazione che di quelle norme ha dato il Ministero dell’Interno . Ma la legge interviene anche anticipando il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi introducendo un nuovo comma all’articolo 191 cod. civ. a tenore del quale «nel caso di separazione personale la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale». Per questo «l’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione». Quanto alla disciplina transitoria l’articolo 3 della legge prevede che le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data. Naturalmente il nuovo termine per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio opererà anche laddove le parti si siano in precedenza avvalse delle nuove disposizioni in tema di negoziazione assistita o si siano rivolte all’ ufficiale di stato civile come previsto dal d.l. 132/2014.