L’iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia è invalida se non viene indicato il termine entro cui poter proporre l’opposizione e l’autorità a cui questa deve essere avanzata.
Lo ha affermato la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza numero 4777, depositata il 26 febbraio 2013, con cui ha inoltre precisato che, per iscrivere l’ipoteca, il debito del contribuente deve essere superiore agli 8mila euro. Il caso. Una contribuente proponeva opposizione alla procedura esecutiva promossa nei suoi confronti da Equitalia per la riscossione di tributi per un importo di circa 2mila e 500 euro. L’opponente denunciava l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca sui suoi beni immobili e il Giudice di Pace, ritenuta la propria giurisdizione, dichiarava nulla l’iscrizione stessa. Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria è la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, adita da Equitalia. Termini e modalità per proporre opposizione devono essere comunicati al contribuente. La S.C. ha così modo di fare alcune precisazioni in materia. Prima di tutto chiarisce che, in tema di esecuzione esattoriale, devono essere rispettati «sia il principio di legalità», «sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all’esecutato di far valere le sue ragioni». Tra questi adempimenti è da annoverare sicuramente la comunicazione all’interessato – unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria – dei termini e delle modalità con cui proporre opposizione e far valere le proprie ragioni. Il debito del contribuente non supera gli 8mila euro. Ma non è tutto. Infatti, gli Ermellini, richiamando due decisioni delle Sezioni Unite della stessa Corte Cass., SSUU nnumero 4077/2010 e 4771/2012 , ribadiscono che l’ipoteca, «pur non essendo atto di esecuzione», non può essere iscritta «se il debito del contribuente non supera gli 8mila euro». Niente da fare per Equitalia dunque, che si vede rigettare in toto il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 gennaio – 26 febbraio 2013, numero 4777 Presidente Massera – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo M.C. ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 617 cod. proc. civ. davanti al Giudice di pace di Barra NA , alla procedura esecutiva promossa a suo carico dalla s.p.a. Equitalia per la riscossione di tributi per l'importo complessivo di € 2.551,99, di cui a varie cartelle esattoriali. L'opponente ha denunciato l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca sui suoi beni immobili iscrizione di cui ha avuto notizia il 12 novembre 2007. La convenuta ha resistito, eccependo fra l’altro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con sentenza 12-22 febbraio 2008 numero 769, notificata il 19giugno 2008, il Giudice di pace, ritenuta la propria giurisdizione, ha dichiarato nulla l'iscrizione ipotecaria, ordinandone la cancellazione, e ha disposto l'annullamento delle cartelle esattoriali. Con atto notificato il 5 agosto 2008 Equitalia propone cinque motivi di ricorso per cassazione. Resiste l'intimata con controricorso. Motivi della decisione 1.- Deve essere preliminarmente corretta la qualificazione dell'oggetto della sentenza impugnata, che la ricorrente assume doversi considerare di opposizione all'esecuzione, in virtù del principio dell'apparenza, poiché così il Giudice di pace avrebbe qualificato la domanda dell'opponente. Va rilevato al contrario che il Giudice di pace, nel decidere sulla competenza territoriale, ha affermato che il procedimento proposto è di opposizione agli atti esecutivi p. 2 della sentenza, ultima riga qualificazione che è del resto conforme alla natura delle eccezioni sollevate dall’opponente, che attengono ad irregolarità dell'atto di iscrizione ipotecaria ed all'omessa od irrituale notifica delle cartelle esattoriali. Si tratta, pertanto, sia in assoluto, sia in relazione al principio dell'apparenza, di sentenza emessa in tema di opposizione agli atti esecutivi. La questione è stata posta dal ricorrente al fine di dimostrare l'ammissibilità del ricorso, ma è comunque irrilevante, poiché sia in tema di opposizione all'esecuzione, sia in tema di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza che decide il procedimento è inappellabile in base al regime applicabile alla controversia articolo 616 cod. proc. civ., come modificato dall'articolo 14 legge 24 febbraio 2006 numero 52 cfr. Cass. civ. 29 maggio 2008 numero 14179 . 2.- Con il primo motivo Equitalia assume che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato l'articolo 3, 4° comma, legge numero 241/1990 all'iscrizione ipotecaria di cui all'are. 77 del d.p.r. 29 settembre 1973 numero 602, circa l'obbligo di comunicare al contribuente, con l'avviso dell'iscrizione, il termine entro il quale può proporre opposizione e l'autorità a cui proporla. La norma sarebbe da ritenere inapplicabile alla riscossione esattoriale, poiché la legge pone il contribuente in posizione di subordinazione all'amministrazione finanziaria, in vista dell'esigenza della pronta realizzaz1one del credito fiscale favor lisci . Donde la necessità di assoggettare la procedura ad una disciplina speciale e semplificata. 2.1.- Il motivo non è fondato, e ne è anche dubbia l'ammissibilità, considerata la genericità e l'astrattezza del quesito formulato ai sensi dell'articolo 366 bis cod. proc. civ. La legge 7 agosto 1990 numero 241 detta una serie di norme a tutela del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e le sue prescrizioni debbono essere ritenute applicabili anche ai rapporti con l'amministrazione finanziaria, nei limiti in cui siano di agevole applicazione e non compromettano nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite. Le norme in tema di esecuzione esattoriale contemplano misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari, possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché - oltre che avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili – introducendo modalità estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni. E' essenziale pertanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sa il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all'esecutato di far valere le sue ragioni soprattutto ove si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l'amministrazione, quali quello di comunicare all'interessato unitamente alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria - i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto applicabile l'articolo 3, 4° comma, legge numero 241/1990 cit. al caso di specie. 3.- Con il secondo motiva la ricorrente impugna la sentenza del GdP nella parte in cui ha ritenuto applicabili all'iscrizione ipotecaria esattoriale gli articolo 50 e 76 d.p.r. 602/73. Assume che l'iscrizione di ipoteca non è atto di esecuzione e pertanto non è soggetta alla preventiva notificazione degli avvisi di cui all'articolo 50, 2° comma, e neppure ne è preclusa l'iscrizione per i crediti di valore inferiore ad € 8.000,00 di cui all'articolo 76, avendo essa il solo scopo di precostituire una garanzia del credito. 3.1.- Il motivo è in parte non fondato ed in parte ininfluente. La Corte di cassazione a sezioni unite ha ripetutamente affermato che l'ipoteca prevista dall'articolo 77 d.p.r. numero 602 del 1973, pur non essendo atto di esecuzione, è tuttavia strettamente preordinata e strumentale all'espropriazione immobiliare, e pertanto è soggetta agli stessi limiti stabiliti per quest'ultima dall'articolo 76 del medesimo d.p.r., come da ultimo modificato dall'articolo 3 del d.!. numero 203 del 2005, conv. in legge numero 248 del 2005. L'ipoteca non può quindi essere iscritta se i. debito del contribuente non supera gli ottomila euro Cass. civ. S.U. 22 febbraio 2010 numero 407 Cass. civ. S.U. 12 aprile 2012 numero 5771 . Tanto basta a giustificare il disposto della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato invalida l'iscrizione ipotecaria, anche indipendentemente dalla mancata notificazione di cui all'articolo 50 , 2° comma, cit. Le ulteriori censure risultano quindi ininfluenti. 4.- Il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili sia per l'inidonea formulazione dei quesiti di diritto, sia per difetto di specificità ai sensi dell'articolo 366 numero 6 cod. proc. civ. I quesiti sono così formulati Si chiede alla Corte di cassazione di pronunciarsi circa le formalità necessarie al perfezionamento della notifica degli atti destinati al contribuente di cui alla lett. e dell'articolo 60 d.p.r. 29 settembre 1973 numero 600 ed in particolar modo di sancire la necessità o meno dell'invio al destinatario dell'avviso di deposito dell'atto presso la casa comunale a mezzo di raccomandata a/r al fine del perfezionamento di questa modalità di notifica terzo quesito Si chiede alla Corte di cassazione di pronunciarsi in ordine alla circostanza per la quale, in caso di mancata impugnazione della cartella di pagamento, questa assuma i caratteri del titolo esecutivo incontrovertibile, ciò determinando, in base all'articolo 2953 c.c., la trasformazione del termine eventualmente breve di prescrizione in quello ordinario decennale quarto quesito Si chiede alla Corte di cassazione di stabilire, tenuto conto della disciplina contenuta negli articolo 2719 cod. civ. , 214 215 cod. proc. civ., se sia ammissib2le o meno disco.1oscere la conformità della fotocopia di un documento rispetto all'originale nell'atto introduttivo di un giudizio, prima cioè che avvenga la produzione in quest'ultimo del documento stesso quinto quesito . A norma dell'articolo 366 bis cod. proc. civ., è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo 366bis {Cass. civ. s.u. 11 marzo 2008 numero 6420 . Il questo di diritto deve comprendere l'indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile Cass. civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 numero 24339 e 9 maggio 2008 numero 11535 Cass. 25 marzo 2009, numero 7197 . 4.1.- In secondo luogo non risulta se e tramite quali atti le questioni prospettate nei motivi di ricorso siano state sollevate davanti al giudice di primo grado, considerato che esse non risultano in alcun modo discusse dalla sentenza impugnata né la ricorrente dichiara di avere prodotto in questa sede gli atti su cui il ricorso si fonda, indicando come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall'articolo 366 numero 6 cod. proc. civ. Cass. civ. 31 ottobre 2007 numero 23019 Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 numero 19766 Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 numero 28547 , Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 numero 2966 , fra le tante e da ultimo Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 numero 22726, quanto alla necessità della specifica indicazione del luogo in cui il documento si trova . Sotto entrambi i profili le censure vanno dichiarate inammissibili per difetto di specificità. 5.- Il ricorso deve essere rigettato. 6.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 1.700,00 di cui € 200,00 per esborsi ed € 1.500,00 per compensi, oltre agli accessori previdenziali e fiscali dl legge.