Lecita l’assegnazione a mansioni inferiori se circoscritte nel tempo e non prevalenti

L’assegnazione con ordine di servizio a mansioni inferiori a quelle dell’inquadramento rivestito può ritenersi consentita se le mansioni dequalificanti rimangono circoscritte in un breve lasso temporale e non intaccano lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all’inquadramento del lavoratore.

Lo afferma la Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza numero 4301, pubblicata il 21 febbraio 2013. La vicenda ordine di servizio a pubblico dipendente con cui si disponeva l’espletamento di mansioni inferiori a quelle dell’inquadramento rivestito. Un pubblico dipendente di Comune ricorreva al Tribunale del lavoro al fine di veder dichiarato illegittimo l’ordine di servizio con cui veniva disposta la sua assegnazione a mansioni inferiori rispetto alla categoria cui era inquadrato con condanna dell’Ente al risarcimento dei danni conseguenti. Il Tribunale accoglieva il ricorso, dichiarando illegittimo l’ordine di servizio. Proposto appello da parte del Comune, la Corte d’Appello accoglieva il gravame, dichiarando legittima l’assegnazione alle mansioni inferiori, in quanto ritenuta temporalmente circoscritta e tale da non intaccare lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all’inquadramento del lavoratore. Ricorreva in Cassazione quest’ultimo, proponendo cinque motivi di censura, alcuni trattati congiuntamente dalla Corte. L’accertamento dei fatti è sottratto al sindacato della Corte di legittimità. Gran parte del ricorso proposto esorbita, secondo i Giudici di legittimità, in censure sull’accertamento dei fatti di causa che, come noto, è sottratta alla valutazione ed al sindacato della Corte di Cassazione. I motivi del ricorso proposto tendono infatti a censurare l’interpretazione resa dalla Corte territoriale dell’ordine di servizio esaminato, ove viene ritenuto l’espletamento delle mansioni inferiori non prevalente rispetto a quelle corrispondenti all’inquadramento spettante. Ma, afferma la Corte di Cassazione, tale censura comporta un accertamento e quindi un riesame dei fatti di causa, con riguardo allo svolgimento delle mansioni prevalenti. Accertamento che non è consentito in sede di legittimità. L’adibizione a mansioni inferiori è legittima quando è assicurata la prevalenza di quelle corrispondenti alla categoria di inquadramento Viene comunque censurato in ricorso l’ordine di servizio in quanto assunto in violazione al disposto dell’articolo 52, D.Lgs. numero 165/2001, posto che viene ordinato lo svolgimento di attività riconducibili alla categoria inferiore, oggettivamente comprese in una diversa area professionale e del tutto estranee alle mansioni di assunzione del dipendente, non complementari né connesse ad esse ed inidonee a consentire al dipendente l’utilizzo ed il mantenimento del proprio bagagli professionale. Tale interpretazione non tiene conto del principio secondo il quale è legittima l’adibizione a mansioni inferiori del dipendente per ragioni di servizio qualora sia comunque assicurato in modo prevalente ed assorbente lo svolgimento delle prestazioni lavorative corrispondenti a quelle della categoria di appartenenza. e la prestazione inferiore rimane circoscritta nel tempo. E, a maggior ragione, il conferimento di prestazione inferiore sarà consentito allorquando la richiesta sia del tutto incidentale, circoscritta nel tempo. Sul punto i Giudici di legittimità richiamano precedenti pronunce della Suprema Corte, tra cui Cass. 10 giugno 2004 numero 11045 e Cass. 7 agosto 2006, numero 17774, con cui era stato affermato il principio di diritto secondo il quale «Una volta che l'attività prevalente e assorbente del lavoratore rientri fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, non viola i limiti esterni dello ius variandi del datore di lavoro nè frustra la funzione di tutela della professionalità l'adibizione del lavoratore stesso a mansioni inferiori, marginali ed accessorie rispetto alle prime». In tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 52, d.lgs. numero 165/2001, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'articolo 2103 c.c. L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza. Tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare. Nel caso specifico l’ordine di servizio riguardava la necessità di sostituzione, per un breve periodo temporale e con impegno assai limitato nell’arco della giornata lavorativa, di altro dipendente assente dal lavoro. E dunque doveva ritenersi conforme al dettato normativo in esame. La Corte d’Appello nella sentenza resa ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra illustrati e conseguentemente il ricorso proposto è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 novembre 2012 - 21 febbraio 2013, numero 4301 Presidente Stile – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Cagliari, riformando la sentenza di primo grado,respingeva la domanda di F.G. , proposta nei confronti del Comune di Villa Sant'Antonio, di cui era dipendente con inquadramento nella categoria B1 posizione economica C2, avente ad oggetto la declaratoria d'illegittimità dell'ordine di servizio numero 2/2005 con cui era stato disposta la sua assegnazione a mansioni inferiori a quelle dell'inquadramento rivestito, con condanna della controparte al pagamento di tutti i danni professionali, morali ed esistenziali patiti. La Corte del merito riteneva che le mansioni, di cui al predetto ordine di servizio, ancorché dequalificanti, non erano inesigibili in quanto, risolvendosi in adempimenti che implicavano un circoscritto impegno temporale, non intaccavano lo svolgimento in prevalenza delle mansioni confacenti all'inquadramento del F. . Di conseguenza, la Corte di appello,applicando il principio secondo cui era possibile l'adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando fosse assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza, affermava la legittimità dell'ordine di servizio in parola. Respingeva, poi, comunque, la Corte territoriale la richiesta di risarcimento danni sul rilievo della mancanza di qualsiasi allegazione e, quindi, di prova del danno. Avverso questa sentenza il F. ricorre in cassazione sulla base di cinque censure, illustrate da memoria. Resiste con controricorso il Comune intimato. Motivi della decisione Con il primo motivo il F. , deducendo carenza ed insufficienza della motivazione, indica ai sensi dell'articolo 366 bis cpc quale fatto controverso il preteso svolgimento da parte del dipendente, in via del tutto prevalente ed assorbente, delle mansioni di assunzione precedentemente svolte dopo l'emissione dell'ordine di servizio numero 2/2005, del 29/11/05, che gli ha affidato attività, riconosciute, sia in primo che secondo grado, come riconducibili alla categoria inferiore . . Fatto decisivo, in quanto su tale adibizione del tutto prevalente ed assorbente la corte del merito ha fondato il rispetto del disposto dell'articolo 52 d.lgs. 30.3.2001 numero 165, e la conseguente legittimità dell'ordine di servizio, senza che sia stata fornita sufficiente ed idonea giustificazione in merito alla conciliabilità di tale pretesa adibizione prevalente a con l'impossibilità, per il dipendente, operatore terminalista settore amministrativo, di accedere ai programmi gestionali, alla rete del comune ed ad internet . dal 26.09.05 al 01.12.05 e oltre . b con la totale privazione di ogni mansione e compito disposta, nei confronti del dipendente, nei mesi successivi alla sospensione dell'o.d.s. privazione accertata giudizialmente dal tribunale di Oristano, con ordinanza del 3.07.06 fatti dedotti dal F. e confermati dai documenti di causa . Con la seconda critica il F. , allegando carente ed insufficiente motivazione, indica quale fatto controverso, ex articolo 366 bis cpc cit. la pretesa transitorietà e limitazione temporale . e la pretesa accessorietà delle attività affidate al F. con l'ordine di servizio numero 2/2005 rispetto alle mansioni di terminalista. Fatti decisivi in quanto utilizzati dalla corte del merito, unitamente al fatto di cui al primo motivo, per affermare il rispetto del disposto dell'articolo 52 d.lgs. 30.3.2001 numero 165 e la conseguente legittimità dell'ordine di servizio, senza che sia stata fornita motivazione sufficiente ed adeguata in merito alla conciliabilità di tali affermazioni a con l'inesistenza nell'o.d.s. di qualsiasi riferimento ad una temporaneità dell'incarico e con la necessaria prevista sostituzione del B. b con l'evidente insussistenza di una complementarità e/o connessione delle mansioni deteriori affidate al dipendente con l'o.d.s. de quo con le mansioni di terminalista svolte dal F. . e con l'idoneità delle medesime a consentire al dipendente l'utilizzo del suo bagaglio professionale, amministrativo ed informatico . I motivi, che in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico e giuridico vanno tratti unitariamente, sono infondati. Al riguardo va premesso che, a norma dell'articolo 366 bis cpc, il motivo va valutato in base all'indicazione del fatto controverso, non potendo questo essere integrato dalle argomentazioni poste a base della censura per tutte V. da ultimo Cass. S.U. 5 luglio 2011 numero 14661 . Preliminarmente, poi, mette conto rimarcare che con la censura di cui all'articolo 360 numero 5 cpc, non può chiedersi a questa Corte un accertamento di fatto atteso che nel nostro ordinamento processuale la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in tal senso per tutte Cass. 12 febbraio 2008 numero 3267 e Cass. 27 luglio 2008 numero 2049 . Tanto precisato rileva il Collegio che, nella specie, con motivazione coerente ed adeguata, la Corte del merito ritiene che le mansioni di cui all'ordine di servizio in esame non incidono sullo svolgimento in maniera prevalente delle mansioni d'inquadramento in quanto si tratta di prestazioni che richiedono un impegno di breve durata. È, quindi, priva di qualsiasi illogicità l'argomentazione adottata sul punto dalla Corte territoriale. Né è oggetto dell'attuale controversia la privazione dell'accesso al dipendente ai programmi gestionali, ecc Per il resto si tratta di accertamento di fatto che, in quanto sorretto da idonea motivazione, è sottratto al sindacato di questa Corte alla quale non è consentito un riesame delle emergenze di causa. Con la terza critica il F. , denunciando violazione delle regole ermeneutiche di cui agli articolo 1362 - 1363 cc, formula il seguente quesito di diritto in applicazione dei canoni ermeneutica d'interpretazione di cui agli articolo 1362-1363 cc si può a riconoscere l'adibizione in via del tutto prevalente ed assorbente alle mansioni di assunzione . , di un dipendente, che dai documenti di causa risulti impossibilitato ad utilizzare i programmi gestionali APS, internet e qualsiasi altro servizio legato alla rete - non abbia, secondo il suo responsabile, per le sue mansioni, necessità di essere collegato al sistema di rete, né all'autorizzazione all'uso di programmi condivisi, tanto meno all'uso di internet- e risulti essere stato del tutto provato di ogni mansione e compito, avendo il Tribunale di Oristano accertato che veniva lasciato inattivo doc. E ? dare prevalenza ad una singola clausola negoziale , senza tener conto delle altre clausole negoziali . dando altresì prevalenza a tale clausola negoziale, contenuta in un atto che fungeva da presupposto dell'atto impugnato la delibera della Giunta Comunale non riportata né menzionata nell'atto stesso. La critica non è condivisibile. Infatti con la stessa si tenta di accreditare l'assunto secondo il quale la Corte del merito ha ritenuto, attraverso l'interpretazione dell'ordine di servizio in esame, lo svolgimento delle mansioni inferiori, in tale ordine indicato, come non incedenti sull'espletamento in maniera prevalente ed assorbente delle mansioni confacenti all'inquadramento di appartenenza. Tanto, però, non trova riscontro nella sentenza impugnata laddove siffatta non incidenza deriva da un accertamento di fatto che, come rilevato in occasione dell'esame dei motivi che precedono, in quanto adeguatamente motivato, è sottratto al sindacato di questa Corte. Che si tratti di un accertamento di fatto è confermato, altresì, dalla denuncia di cui ai citati precedenti motivi con i quali si censura appunto siffatto accertamento. Non è, quindi, conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata la censura di erronea interpretazione dell'atto in questione. Né può sottacersi che con la critica in esame il ricorrente mira sostanzialmente ad ottenere da questa Corte un diverso accertamento di fatto circa lo svolgimento di mansioni prevalenti, accertamento questo, come rilevato in occasione dell'esame dei primi due motivi, non consentito in sede di legittimità. Con il quarto motivo il F. , allegando violazione dell'articolo 52 del DLgs numero 165 del 2001, articola il seguente interpello può considerarsi legittimo e conforme al disposto dell'articolo 52 del Dlgs 30.3.2001 numero 165 un ordine di servizio, come quello per cui è causa, che affida a un dipendente pubblico attività riconducibili alla categoria inferiore e quindi oggettivamente comprese in una diversa area professionale e che risultino, altresì, del tutto estranee alle mansioni di assunzione del dipendente non complementari né connesse a tali mansioni ed inidonee a consentire al dipendente l'utilizzo ed il mantenimento del proprio bagaglio professionale? . Il motivo è infondato. Il ricorrente, infatti, non tiene conto della specifica ratio posta a base delle sentenza impugnata secondo la quale è legittima l'adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle, concernenti la qualifica di appartenenza. Ratio questa che trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte Cass. 2 maggio 2003 numero 6714, Cass. 10 giugno 2004 numero 11045 e Cass. 7 agosto 2008 numero 17774, quest'ultima posta a fondamento del decisimi di cui alla sentenza impugnata . Né tiene conto il ricorrente che la Corte del merito accerta in fatto che l'espletamento delle mansioni inferiori, in quanto implicanti un impiego di energie lavorative di breve durata, non incidono sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza. L'ultimo motivo di censura attinente al vizio di motivazione relativo alla pretesa mancata allegazione e specificazione dei danni rimane assorbito. Il ricorso, in conclusione, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge.