L’INPS, con la circolare numero 25/2013 dello scorso 8 febbraio, ha fatto chiarezza sull’importo dei contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici. Nello stesso documento viene specificato che il datore di lavoro non deve versare il contributo aggiuntivo per l’assicurazione sociale per l’impiego, l’Aspi, in caso di licenziamento del lavoratore.
L’INPS, nella circolare numero 25 dell’8 febbraio 2013, prima di tutto, evidenzia la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 ed il periodo gennaio 2012-dicembre 2012 è risultata del 3,00%, comunicata dall’ISTAT. Di conseguenza, le variazioni hanno determinato nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2013 per i lavoratori domestici. Nessun ticket? Secondo l’INPS, il contributo per l’Aspi, previsto a carico dei datori che licenziano per qualsiasi motivo i dipendenti assunti a tempo indeterminato, non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Aliquota maggiorata dell’1,40% per i contratti a tempo determinato. Il discorso cambia per i rapporti di lavoro a tempo determinato, ai quali si applica ex art.2, comma 28, legge 28 giugno 2012, numero 92/2012 un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali retribuzione convenzionale . Tuttavia, tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Contratto trasformato, rimborso assicurato. La circolare chiarisce che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, è prevista «la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi 6 mesi» art.2, comma 28, legge 30 giugno 2012, numero 92/2012 . «La restituzione – aggiunge l’INPS - può avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il lavoratore entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato». La domanda di rimborso è da presentare in via telematica. Per ottenere il rimborso del contributo addizionale, il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, attraverso il WEB, il Contact Center Multicanale o attraverso i servizi telematici offerti dagli intermediari dell’Istituto.
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