La disposizione di cui all’articolo 2947, comma 3, c.c. è riferita sia al fatto illecito contrattuale che extracontrattuale considerato dalla legge come reato, ed attiene a tutti i soggetti passivi della pretesa risarcitoria, applicandosi non solo all’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all’azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento del danno a titolo di responsabilità indiretta.
La Corte di Cassazione con la sentenza numero 24347, depositata il 14 novembre 2014, affronta un caso di responsabilità del vettore per morte del trasportato. La vicenda offre occasione all’organo Supremo di legittimità per confermare, in accordo con i recenti arresti della giurisprudenza, l’ambito di applicazione dell’articolo 2947, comma 3, c.c Il fatto. A seguito di un incidente marittimo in cui il vettore, in fase di attracco al molo, aveva urtato violentemente la scogliera, una passeggera aveva riportato un trauma cranico da cui ne era scaturito il decesso. Il giudizio penale si era concluso con la condanna del comandante dell’aliscafo, ritenuto responsabile a titolo di colpa. L’erede della vittima si insinuava tempestivamente al passivo del fallimento della società di trasporto, sostenendone la responsabilità sia quale datrice di lavoro del comandante, sia quale soggetto tenuto al risarcimento dei passeggeri danneggiati. Il Giudice delegato riteneva che responsabile del sinistro fosse solo il comandante, già riconosciuto tale in sede penale, e che non vi fosse la prova dell’esistenza del credito rivendicato così come della sua quantificazione. Proposta opposizione allo stato passivo, il Tribunale riteneva prescritta la richiesta risarcitoria avanzata a titolo di responsabilità contrattuale ed infondata quella extracontrattuale. La pronuncia era impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione che riconosceva la fondatezza del ricorso. Il terzo comma dell’articolo 2947 c.c. e l’applicazione del suo termine all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. La prima censura verteva sulla violazione dell’articolo 2947 c.c. per avere il Tribunale accolto l’eccezione di prescrizione contrattuale sollevata dalla società di trasporto. A tale proposito la giurisprudenza di legittimità Cass. numero 28464/13 e numero 20437/08 si è recentemente pronunciata estendendo la sfera di applicazione del comma 3 dell’articolo 2947 c.c. a tutti i soggetti passivi del danno così applicandosi non solo nei confronti del soggetto penalmente imputabile, bensì anche all'azione civile diretta promossa contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. Ulteriore estensione della norma in parola si riferisce al danno da illecito extracontrattuale, considerato dalla legge come reato. Pertanto, nel caso di specie vertendosi in materia di responsabilità da fatto illecito ed essendovi un collegamento con la normativa penale, in virtù della intervenuta sentenza di condanna, troverebbe applicazione il termine di prescrizione di cui al corrispondente reato. L’omessa indagine sul rapporto di dipendenza tra il vettore ed il comandante ai fini della responsabilità per danno subito. Gli ulteriori motivi di censura attenevano complessivamente alla omessa disamina della domanda risarcitoria formulata nei confronti del vettore per fatto ascrivibile ad un proprio dipendente e, dunque, nel mancato riconoscimento del rapporto di dipendenza tra il comandante dello scafo e la società di trasporto marittimo. La Corte di Cassazione rilevava coma l’analisi di tale relazione fosse indispensabile ai fini del giudizio. A tale proposito pertinente appare il richiamo alla giurisprudenza formatasi sull’articolo 274 del Codice della Navigazione che individua nella responsabilità dell’armatore per fatti dell’equipaggio una circostanza speciale, rispetto a quella di cui all’articolo 2049 c.c., senza tuttavia al contempo compromettere l’inquadramento della disciplina che resta ascritta all’articolo 2049 c.c. medesimo. Inoltre, le esimenti contemplate all’articolo 274, in virtù delle quali è esclusa la responsabilità dell’armatore, per mancato adempimento da parte del comandante agli obblighi di assistenza e salvataggio, non si attagliano al caso di specie. Pertanto, ai fini della individuazione della responsabilità in capo al vettore e, quindi, dell’esistenza del diritto al risarcimento del danno, occorre richiamare la presunzione di responsabilità di cui all’articolo 1681 c.c. e l’articolo 409 del Codice della Navigazione. Sicché secondo costante giurisprudenza il vettore sarà esente da responsabilità ove provi che l’evento si sia verificato per fatto non prevedibile dei suoi preposti o dipendenti ovvero che non si sarebbe potuto evitare con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza. Mentre il viaggiatore dovrà dimostrate il nesso di causalità tra il fatto del trasporto ed il danno subito. Concludendo. Pertanto l’indagine concreta da espletarsi nel caso di specie, superata l’eccezione di prescrizione, avrebbe dovuto considerare la qualità di dipendente del comandante nonché accertare l’adozione, da parte del vettore, di ogni cautela necessaria per le operazioni di trasporto, onde garantire l’incolumità dei viaggiatori. L’omessa considerazione e verifica delle predette circostanze ha reso censurabile la sentenza con conseguente cassazione della pronuncia.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 14 ottobre – 14 novembre 2014, numero 24347 Presidente Di Palma – Relatore Ragonesi Svolgimento del processo G.A. , in data 18.01.2011 proponeva tempestiva domanda di ammissione al passivo della Siremar s.p.a. sull'indennità dovuta dall'assicuratore precisando che in data 09-08-2007 l'aliscafo Giorgione appartenente alla Siremar s.p.a. aveva urtato violentemente contro la scogliera del molo al posto di Trapani e in seguito alla collisione la passeggera R.P. , figlia dell'istante, aveva riportato un grave trauma cranico tale da provocarne il decesso. L'istante riferiva che con sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. in data 25-05-2008 il comandante dell'aliscafo Scaduto Mario era stato ritenuto responsabile, a titolo di colpa, del decesso. Sosteneva,quindi la responsabilità della Siremar s.p.a. sia quale società datoriale del proprio dipendente Scaduto Mario, sia perché quale vettore marittimo era soggetto tenuto al risarcimento dei danni subiti dai passeggeri. Il 5-04-2011 il Giudice Delegato escludeva l'istanza di ammissione al passivo affermando che dell'incidente era stato ritenuto penalmente responsabile solo S.M. e che era mancante la prova in ordine all'esistenza del credito ed alla sua quantificazione. Con ricorso in opposizione allo stato passivo notificato in data 2-08-2011 la opponente chiedeva l'ammissione allo stato passivo per il relativo credito. Il tribunale di Roma, con sentenza numero 38/2013, rigettava l'opposizione allo stato passivo della Siremar con riferimento alla responsabilità contrattuale per intervenuta prescrizione ed a quella extracontrattuale perché infondata, compensando le spese. Contro tale sentenza R.S. , quale erede di G.A. , propone ricorso per Cassazione sulla base di nove motivi. La Siremar s.p.a. in amministrazione straordinaria resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso viene censurata la violazione dell'articolo 2947 comma 3 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. per avere il tribunale accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione contrattuale sollevata dalla parte opposta sull'assunto che in base al combinato disposto degli articolo 409 e 418 cod. nav. sarebbe decorso il termine semestrale previsto per la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e la relativa responsabilità contrattuale del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero. Il motivo è da ritenere fondato. Recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell'articolo 2947 cod. civ. secondo il quale, se il fatto è previsto dalla legge come reato, e per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. Cass. 28464/13 Cass. 20437/08 . È stato altresì ulteriormente chiarito che la disposizione dell'articolo 2497 c.c. va riferita sia al danno da fatto illecito contrattuale che extracontrattuale, purché sia considerato dalla legge come reato Cass. Sez. U, 1479/97 Cass. 5693/01, Cass. 5009/09 . La fattispecie per cui è causa è senza dubbio riferibile al risarcimento del danno derivante dal fatto illecito costituito dall'omicidio colposo, addebitabile al comandante dell'aliscafo, ai danni della sorella della ricorrente ed era, pertanto, applicabile l'articolo 2947 c.c. comma 3, il quale prevede una disciplina di collegamento con la normativa penale in tutti quei casi in cui la tutela civile venga a incrociarsi con la protezione che l'ordinamento penale accorda a determinate fattispecie. Il motivo va pertanto accolto. Con il secondo di ricorso viene denunziata sotto diversi profili la nullità del provvedimento per omessa pronuncia sul profilo della domanda risarcitoria nei confronti della Siremar per fatto di proprio ausiliario e/o dipendente. Con il terzo motivo viene censurata la violazione, ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c., degli articolo 1228, 2043, 2049, 2059 c.c., 185 c.p., 274 cod. nav., deducendo la ricorrente che diversamente da quanto ritenuto in sentenza l'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio . Con il quarto motivo si contesta la sentenza per aver ritenuto che il sinistro dovesse ascriversi a colpa esclusiva del comandante S.M. . Con il quinto motivo si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere il tribunale omesso di esaminare la dedotta circostanza che il comandante fosse ausiliario e dipendente della Siremar. Essendo le circostanze dedotte nei motivi tutte riferibili al mancato riconoscimento del rapporto di dipendenza tra il comandante dell'aliscafo e la Siremar, che avrebbe determinato in capo a quest'ultima la responsabilità per il danno subito, esse risultano tra loro collegate e meritano trattazione congiunta dalla quale appare che i motivi siano fondati. Nella sentenza di cui si chiede la cassazione è stata apoditticamente ritenuta mancante di prova la tesi del ricorrente e in seguito è stato solamente richiamato il verbale di inchiesta formale sui sinistri marittimi prodotto dalla Siremar in cui si conclude per l'attribuzione esclusiva della colpa per negligenza, imprudenza e imperizia al comandante e al direttore di macchina e per l'esclusione del fattore umano inerente alle condizioni di stress da lavoro come concausa. La qualità dello Scaduto di dipendente della Siremar, quale armatore e proprietaria dell'aliscafo, come risulta dalle premesse in fatto della sentenza, e come è stato accertato, inoltre, anche in sede penale, è una circostanza che in motivazione è stata, invece, totalmente trascurata dal giudice di merito determinando prima l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e poi l'omessa pronuncia in relazione a quanto dedotto in giudizio dal ricorrente, ossia riguardo alla responsabilità indiretta dei debitori che nell'adempimento della prestazione si avvalgono dell'opera di dipendenti disciplinata dall'articolo 2049 c.c È utile richiamare all'uopo la giurisprudenza di questa Suprema Corte la quale afferma che l'articolo 274 cod. nav., nel disporre che l'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio detta, in subiecta materia , una disposizione speciale e, come tale, prevalente rispetto a quella, parallela, di cui all'articolo 2049 cod. civ., senza, peraltro, esaurire del tutto il tema della disciplina della responsabilità dell'armatore, che rimane soggetta alle norme del cod. civ. articolo 2049 e ss. per ogni ipotesi non espressamente contemplata dal codice della navigazione. Cass. 11124/1997 . A tale proposito si osserva che non può essere invocato come esimente il disposto dell'articolo 274 comma 2 cod. nav. che stabilisce che l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489,490,né degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione . Esclusa infatti nel caso di specie l'esenzione per l'osservanza degli artt 489 e 490, si osserva che gli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione, devono intendersi solo quelli espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge come facenti capo al comandante personalmente, quali, ad esempio, gli obblighi gravanti sullo stesso quale ufficiale dello stato civile o quelli relativi alla adozione di specifiche misure di sicurezza ovvero quelli relativi ad obblighi di carattere doganale o quant'altro. Tra tali obblighi specificatamente previsti per legge non rientra un generico obbligo di prudenza e di perizia nella gestione della navigazione ed in particolare quello di effettuare correttamente le manovre della nave ivi compresa quella di attracco. In tal senso, in tema di trasporto di persone, viene affermato da costante giurisprudenza che la presunzione di responsabilità che l'articolo 1681 cod. civ. e l'articolo 409 cod. nav. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore verificatosi dall'inizio dell'imbarco al compimento dello sbarco, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto. Il vettore resta liberato dalla responsabilità presunta a suo carico, qualora provi che l'evento dannoso, verificatosi a causa del trasporto, quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto , sia dovuto a fatto non prevedibile suo o dei suoi preposti o dipendenti, ovvero non potuto evitare nonostante l'uso della dovuta diligenza, mentre il viaggiatore ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo. Occorre quindi che, nonostante l'avvenuto rilascio del certificato di navigabilità, il giudice di merito accerti nel caso concreto, le modalità dell'incidente occorso al passeggero e controlli se detto incidente sia o meno rapportabile a colpa del vettore o dei dipendenti o preposti di lui dunque nel caso di viaggio effettuato a mezzo di commesso, le indagini sull'adozione, da parte dello stesso, delle cautele necessarie al compimento del trasporto debbono essere estese alla condotta tenuta da quest'ultimo, salvo che l'evento sia ascrivibile esclusivamente a negligenza del passeggero medesimo. Cass. 16893/10 Cass. 3825/06 Cass. 5177/97 Cass. 3285/1978 Cass. 1803/1979 Cass. 2658/72 . In sostanza, il vettore, sia quello terrestre che quello marittimo ed aereo, è tenuto a predisporre e ad adottare tutte quelle misure che di volta in volta si presentano necessarie per assicurare, secondo una normale diligenza e prudenza, la piena incolumità dei viaggiatori o passeggeri, per modo che la sua responsabilità viene meno soltanto quando rimanga accertata la mancanza di colpa, da parte sua e da parte dei suoi dipendenti e preposti, ovvero la mancanza del nesso causale con l'evento dannoso. Cass. 1795/1968 . Nel caso di specie, la colpa del comandante, quale dipendente della Siremar, nonché il nesso causale tra il danno e il sinistro occorso sull'imbarcazione, ancorché dedotti dalla ricorrente ed accertati in sede penale , non sono state oggetto di esame da parte della sentenza impugnata. Con il sesto motivo viene dedotto sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360 numero 5 c.p.c. l'omesso esame circa il fatto decisivo costituito dalla scelta della Siremar di effettuare tutte le corse programmate in giornata nonostante l'avaria di un altro aliscafo, circostanza che sarebbe stata fonte di stress da lavoro per il comandante tale da far sorgere una responsabilità diretta in capo alla Siremar. Con il settimo, ottavo motivo e nono motivo viene censurato, sotto il profilo dell'omessa pronuncia e per la violazione dell'articolo 11 del d.lgs. 271/1999, che non sia stata data adeguata motivazione in ordine alla presunta infondatezza della tesi circa lo stress da eccessivo lavoro direttamente imputabile alla Siremar e circa la presunta inammissibilità della prova orale richiesta da parte opponente. I motivi risultano assorbiti nell'accoglimento dei precedenti. In conclusione vanno accolti i primi cinque motivi del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie i primi cinque motivi del ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Roma diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.