Verbale impugnato, ma il proprietario deve comunque dichiarare chi guidava

Chi era alla guida dell’auto al momento dell’infrazione? Il proprietario del veicolo deve dichiararlo anche se ha impugnato il verbale di contestazione. Ovviamente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale afferente la sanzione principale.

Il caso. Un automobilista effettua un sorpasso a destra, beccato e multato! Il fatto è che viola anche l’articolo 180 del codice della strada, non ottemperando all’invito di fornire all’Ufficio di polizia, in qualità di proprietario del veicolo, le generalità del conducente al momento dell’infrazione. Nessuna dichiarazione perché il verbale è stato impugnato. Lui si difende dicendo di aver proposto opposizione contro il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, quindi quella contestazione non può dirsi definitiva. Insomma, il Tribunale la pensa nello stesso modo e afferma che sino a quando la contestazione non è definita, l’automobilista può sempre ottemperare all’obbligo di collaborazione. Opposizione o no, il proprietario deve dichiarare chi si trovava alla guida. Ma il Ministero non la vede così e presenta ricorso per cassazione. La Suprema Corte, con l’ordinanza numero 20534/2012 depositata il 21 novembre, accoglie le doglianze del ricorrente, precisando che «in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, decorre dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 6 – 21 novembre 2012, numero 20534 Presidente Goldoni – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 24 luglio 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ. “L M. ha proposto opposizione avverso il verbale in data 6 dicembre 2006 della Polizia stradale di Potenza con il quale gli era stata contestata la violazione dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada, per non avere ottemperato all'invito di fornire all'Ufficio di polizia, in qualità di proprietario del veicolo, le generalità del conducente al momento dell'infrazione con riferimento al verbale di contestazione elevato ai sensi degli articolo 148, comma 15, 153, comma 11, e 6, comma 14, del medesimo codice. Riformando la pronuncia del Giudice di pace di Potenza, il Tribunale della stessa città, con sentenza depositata il 26 novembre 2010, in accoglimento dell'appello del M. , ha annullato il verbale di contestazione, sul rilievo che, poiché il proprietario del veicolo aveva proposto opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, quella contestazione non poteva ritenersi definitiva. Il Tribunale ha osservato che la sanzione pecuniaria irrogata sul presupposto della mancata ottemperanza all'obbligo di collaborazione, deve considerarsi illegittima in quanto l'obbligo, sino a che la contestazione non è definita ., può essere sempre assolto dal proprietario interessato e non potrà considerarsi inadempiuto sic et simpliciter per il decorso del termine dei sessanta giorni dalla notificazione del verbale afferente la sanzione principale. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero ha proposto ricorso, sulla base di un motivo. L'intimato ha resistito con controricorso. Il motivo - con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 126-bis e 180 del codice della strada - appare fondato, giacché, in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto - ai sensi dell'articolo 126-bis, secondo comma, quarto periodo, del codice - a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito Cass., Sez. II, 10 novembre 2010, numero 22881 . Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio per esservi accolto”. Letta la memoria del controricorrente. Considerato che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra che le critiche ad essa mosse dalla difesa del controricorrente non colgono nel segno, perché la soluzione prospettata nella relazione costituisce un orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, essendo stata, da ultimo, confermata dalla sentenza della Sezione II 22 marzo 2012, numero 4619 che, pertanto, il ricorso deve essere accolto che, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'appello che le spese del giudizio di appello e di cassazione - liquidate come da dispositivo - seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello di M.L. . Condanna L M. al rimborso delle spese processuali, che liquida, per il giudizio dinanzi al Tribunale, in Euro 300, oltre alle spese prenotate a debito, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 585, oltre alle spese prenotate a debito.