Il calciatore sferra un pugno all'avversario: esclusa la scriminante del ""rischio consentito""

Violenza in campo? Tolleranza zero. Soprattutto se il pugno in faccia all'avversario viene dato lontano dall'azione di gioco.

Finale del mondiale 2006, Zidane tira una testata a Materazzi in una zona del campo lontana dall'azione di gioco. Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 42114/2011 depositata il 16 novembre, i protagonisti sono giocatori minorenni e non famosi e, anziché una testata, viene sferrato un pugno. Il rosso è diretto, ma, soprattutto, viene riconosciuta la responsabilità del ragazzino per le lesioni personali procurate al suo avversario. Il caso. Durante una partita di calcio tra minorenni, un giocatore rifila ad un avversario un pugno sul naso, causandogli lesioni guaribili in 25 giorni. Parte così un processo penale a carico del minore, che viene ritenuto colpevole del reato di lesioni personali in entrambi i gradi del giudizio di merito. Il ricorso per cassazione viene presentato dal difensore del piccolo calciatore che, tra gli altri motivi, lamenta la mancata applicazione della scriminante o causa di non punibilità del cd. «rischio consentito» nell'ambito di attività sportiva, in quanto le lesioni in danno alla persona offesa erano avvenute in fase di gioco. «Gioco maschio», ma fino a un certo punto La Corte di Cassazione, però, non ritiene applicabile al caso di specie il cd. «rischio consentito». Tale scriminante non codificata opera nell'ambito delle attività sportive, «con riguardo ai possibili pregiudizi all'integrità fisica derivanti dalla pratica dello sport», a maggior ragione nelle competizioni dove è previsto l'uso della forza fisica o comunque il contatto tra i partecipanti come nel calcio . il pugno è stato inferto lontano dall'azione di gioco. Ma, nel caso di specie, l'illecita condotta era stata posta in essere dall'imputato «al di fuori dell'ordinaria azione di gioco». I Giudici Supremi ribadiscono il principio di diritto già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il «rischio consentito» è delimitato all'osservanza delle regole tecniche del gioco praticato. La violazione di queste ultime «va valutata in concreto, con riferimento all'elemento psicologico dell'agente», la cui condotta può essere l'involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata quindi di origine colposa o, al contrario, «consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario approfittando della circostanza di gioco». Pertanto, in questi casi, l'azione lesiva è «compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento». Nessun «rischio consentito». Diverso il discorso nel caso in esame. Infatti, l'imputato ha colpito l'avversario al di fuori di una comune azione di gioco, che, tra l'altro, si stava svolgendo dall'altra parte del campo. Non si può quindi, secondo gli Ermellini, applicare la scriminante del rischio consentito. Il ricorso viene rigettato senza statuizione di condanna trattandosi di imputato minorenne. La Quinta sezione precisa altresì che «un pugno inferto all'avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato», nonché dolosa aggressione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 luglio – 16 novembre 2011, numero 42114 Presidente Amato – Relatore Bruno Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente denuncia vizio motivazionale ai sensi dell'articolo 606 lett. e c.p.p Si duole, in particolare, della erronea valutazione delle risultanze di causa e della conseguente ricostruzione dei fatti, che avevano disatteso le risultanze favorevoli allo stesso imputato. Lamenta, altresì, inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai senso dello stesso articolo 606 lett. b per mancata applicazione della scriminante o causa di non punibilità del c.d. rischio consentito nell'ambito di attività sportiva, sul rilievo che il fatto traumatico, generatore di lesioni in danno della persona offesa, era avvenuto in fase di gioco. Il secondo motivo deduce difetto di motivazione con riferimento alla contestata aggravante della gravità delle lesioni, ed erronea valutazione delle risultanze della consulenza tecnica del PM, redatta dal dr. P. , e della difesa, redatta dal dr. L. . 2. - La prima ragione di doglianza è destituita di fondamento. Non è, infatti, ravvisabile il denunciato vizio motivazionale, dovendo, piuttosto, ritenersi che la struttura argomentativa della decisione impugnata sia pienamente adeguata ed esaustiva nell'esposizione delle ragioni del ribadito giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato. Ed infatti, in esito all'esame delle contrapposte versioni delle parti, i giudici di merito hanno espresso motivata opzione in favore della ricostruzione offerta dalle testimonianze favorevoli alla persona offesa, rendendo, all'uopo, ragioni giustificative affatto logiche e plausibili. È infondato anche il profilo di censura che si duole della mancata applicazione, nel caso di specie, della scriminante non codificata del c.d. rischio consentito, notoriamente operante nell'ambito delle attività sportive, con riguardo ai possibili pregiudizi all'integrità fisica derivanti dalla pratica dello sport, per sua natura potenzialmente pericolosa, tanto più nelle competizioni che comportino uso di forza fisica e consentano il contatto fisico tra i partecipanti. Con argomentazioni pertinenti il giudice a quo ha rigettato identica questione sollevata in sede di gravame, rilevando che la condotta illecita era stata posta in essere dall'imputato al di fuori dell'ordinaria azione di gioco. Così pronunciando ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte enunciati in materia da questa Corte di legittimità, che ha delimitato l'area del rischio consentito in rapporto all'osservanza delle regole tecniche del gioco praticato, la violazione delle quali, peraltro, va valutata in concreto, con riferimento all'elemento psicologico dell'agente il cui comportamento può essere - pur nel travalicamento di quelle regole - colposa, involontaria evoluzione dell'azione fisica legittimamente esplicata o, al contrario, consapevole e dolosa intenzione di ledere l'avversario approfittando della circostanza del gioco cfr. Cass. Sez. 5, 20.1.2005, numero 19473, rv. 231534 cfr., nello stesso senso, id. sez. 5, 13.2.2009, numero 17923, rv. 243611, che ha ulteriormente precisato che in tema di cosiddette lesioni sportive, non è applicabile la previsione di eccesso colposo articolo 55 cod. penumero in quanto la causa di giustificazione, cosiddetta non codificata, dell'esercizio di attività sportiva presuppone che l'azione lesiva non integri infrazione di regola sportiva o comunque, laddove la integri, sia compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata ed il contesto agonistico di svolgimento in assenza della causa di giustificazione detta, il fatto di reato sarà doloso o colposo a seconda che la condotta sia connotata da volontà diretta a ledere l'incolumità dell'avversario o a preventiva accettazione del relativo rischio ovvero sia meramente colposa . Insomma, correttamente è stato ritenuto che il discrimen tra condotta integrante fatto-reato ammessa al beneficio della scriminante e condotta illecita ad essa estranea sia l'inquadramento della stessa nell'ordinaria dinamica di gioco che sia conforme alle regole tecniche che disciplinano quella determinata pratica sportiva. Nel caso di specie, relativo ad un incontro di calcio, è stato accertato - con insindacabile apprezzamento di merito - che il B. ha colpito l'avversario al di fuori di una comune azione di gioco, che si stava, invece, sviluppando in altra zona del campo. In particolare, dopo avere escluso che il colpo fosse stato occasionalmente inferto durante la contesa aerea del pallone proveniente da rimessa laterale, si è ritenuto che il B. avesse colpito l'avversario, per una sorta di senso di frustrazione a seguito della precedente azione di contrasto, quando il gioco si stava sviluppando in altra zona del terreno di gioco, a ridosso dell'area di porta avversaria, tanto da portare, nell'occasione, ad una segnatura. Alle inappuntabili argomentazioni di merito, andrebbe solo aggiunta, in risposta alle odierne obiezioni di parte ricorrente, la precisazione che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche blocco degli avversari marcamenti vari, tagli in area e quant'altro e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro. Pertanto, un pugno inferto all'avversario quando il pallone sia giocato in altra zona del campo è condotta gratuita, estranea alla logica dello sport praticato, nonché dolosa aggressione fisica dell'avversario per ragioni affatto avulse dalla peculiare dinamica sportiva. Priva di fondamento è anche la seconda censura, riguardante il preteso travisamento delle risultanze delle consulenze mediche in atti. Anche sul punto la risposta motivazionale della Corte di merito è inappuntabile avendo ritenuto, con logica argomentazione, che la sublussazione di un incisivo, con conseguente devitalizzazione, avesse comportato indebolimento della funzione masticatoria, intendendosi per tale, secondo indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, qualsiasi alterazione dell'apparato dentario, indipendentemente dalla possibilità di applicazione di protesi cfr., tra le altre, Cass., sez. 5, 3.2.1989 numero 14768 rv. 182417 . In tale prospettiva, anche la devitalizzaizone di un dente rappresenta, pertanto, una compromissione dell'originaria integrità del sistema dentario, costituendo vulnus capace nel tempo di evoluzione peggiorativa. 2. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, senza statuizione di condanna trattandosi di imputato minorenne all'epoca dei fatti. Inoltre, stante la minore età delle persone coinvolte, va disposto, a norma delle vigenti disposizioni a tutela della privacy, l'oscuramento dei dati identificativi. P.Q.M. Rigetta il ricorso, disponendo l'oscuramento dei dati identificativi