Il legislatore italiano sta mettendo a punto un nuovo strumento per difendere il contribuente dalle ingerenze dell'esattore. Si tratta di un disegno di legge, il numero 1551, rubricato «Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte». Grandi speranze dunque sono riposte in questa nuova iniziativa che cercheremo di esporre qui sinteticamente.
In sintesi. Ricevuta una cartella di pagamento pazza, il contribuente, entro 90 giorni dalla notifica, può attivarsi per poter chiedere l'annullamento, secondo i casi stabiliti dal comma 2 e cioè se essa è viziata «a da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione b da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore c da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte e da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore f da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito stesso». È chiarito già al primo comma del d.d.l. che non saranno sospesi i termini di impugnazione ma semplicemente le azioni per la riscossione, immediatamente, dalla presentazione della dichiarazione. Dunque, inviata la domanda rectius dichiarazione numero d.r. , Equitalia entro il termine di 10 gg successivi trasmette il tutto all'ente creditore in attesa di sapere se il contribuente ha diritto o meno allo sgravio o alla sospensione. Entro ulteriori 60gg, l'ente creditore trasmetterà al soggetto passivo e all'agente della riscossione il placet alla richiesta contenuta nella dichiarazione o anche il diniego, con conseguente prosieguo dell'attività di riscossione. Tuttavia, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla dichiarazione «le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli». Una vera conquista? Solleviamo due questioni! Nonostante a prima vista si potrebbe pensare ad una nuova conquista per il contribuente ingiustamente vessato, la legge, secondo chi scrive, pone ad un osservatore comune due interrogativi 1 come mai il contribuente deve proporre una dichiarazione al concessionario se già oggi esiste il potere di autotutela degli enti? 2 E se per qualsiasi motivo non viene accettato lo sgravio, cosa potrà fare il contribuente, posto che non è sospeso il termine d'impugnazione? Alla prima domanda si può rispondere sostenendo che esiste il potere di autotutela regolamentato dal DM 11.2.1997, numero 37 che dispone tutte le ipotesi di revisione delle tesi degli uffici impositori e dei suoi atti. Si vuole riportare l'articolo 2, comma 1 «1. L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di auto-accertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro a errore di persona b evidente errore logico o di calcolo c errore sul presupposto dell'imposta d doppia imposizione e mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti f mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza g sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati h errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione». Quasi una sovrapposizione alla novella. Bravo il legislatore, ma i rischi? Merito del legislatore è stato definire un termine perentorio per esperire il procedimento, ma forse il rispetto delle regole costituzionali sull'efficienza della P.A. sarebbero bastato all'uopo. La seconda questione, tributariamente parlando, riguarda la mancata sospensione dei termini per il ricorso, non prevista dalla norma. Nel caso in cui un contribuente voglia sperimentare la bontà degli uffici, potrebbe rischiare di rendere l'atto definitivamente non impugnabile. Se per esempio ricevuta una cartella contenente ruoli per tasse automobilistiche, dove si è sicuri di non aver ricevuto l'atto presupposto, con conseguenza che già sono intervenuti termini prescrizionali, l'ufficio potrebbe dire che l'avviso di recupero era stato recapitato al contribuente anche fuori gli schemi di legge . In questo caso poteva essere solo un giudice tributario a stabilire che un atto presupposto non era entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente e con la conseguenza della nullità della cartella esattoriale, ma scaduti i termini per l'impugnazione, ed in presenza di dichiarazione di NIET dell'ente creditore, questo diritto non potrà essere più opposto. Oppure sarà impugnabile il rifiuto? Concludendo. Tante sono le questioni aperte che si pongono, senza parlare anche della possibile abrogazione dell'articolo 7, comma 2, lett. gg-quinques, che lascia l'amaro in bocca. Ma in conclusione, a parere di chi scrive, così come oggi si presenta lo strumento, esso appare inutile a volte rischioso nel suo utilizzo, o meglio ancora manca di quegli accorgimenti, sopra espressi, che potevano renderlo un mezzo potente contro le ingiuste cartelle pazze. Contro di esse, a parte quei casi di lampante evidenza di nullità, ci rimane sempre la possibilità di intraprendere la vecchia saggia strada, mai pazza, di adire innanzi al Giudice entro i termini di impugnazione.
Testo adottato dalla Commissione per il disegno di legge numero 1551 Disposizioni per la sospensione immediata dell’attività di riscossione in caso di presentazione di istanza di autotutela del debitore ovvero per invalidità del titolo esecutivo Articolo 1 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 2. 2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati a da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione b da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore c da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore d da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte e da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore f da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. 3. Entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, il concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo. 4. In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 3 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi. 5. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 2, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento percento dell’ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro. 6. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l’automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo. 7. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L’ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 3, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi. 8. Per effetto di quanto stabilito dal presente articolo è soppresso l’articolo 7, comma 2, lettera gg-quinquies, del decreto legge 13 maggio 2011, numero 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, numero 106.