Il verbale di accertamento è mezzo di prova fino a querela di falso

In tema di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, e quindi di opposizione alla relativa ingiunzione, non è sufficiente contestare le dichiarazioni dell’agente-accertatore, sostenendone l’errore materiale nella redazione del verbale, al fine di mettere in discussione tale atto, senza sporgere relativa querela di falso e senza esporre elementi ad hoc l’ordinamento giuridico infatti, sulla base del profilo formale-sostanziale, della natura pubblicistica dell’atto e dell’autorità del soggetto verbalizzante, riconosce pubblica fede al medesimo verbale.

È, così, legittima la sentenza con cui, attribuendo giuridico rilievo al verbale di contestazione con cui si ritenga provata la responsabilità per l’infrazione commessa, si respinga il gravame avente ad oggetto la relativa sanzione amministrativa. Il principio si argomenta dalla sentenza numero 15966/12, decisa il 19 giugno e depositata il 20 settembre. Il caso. A un soggetto veniva notificato un verbale di accertamento per prosecuzione della marcia con semaforo segnalante luce rossa. In sede processuale, gli agenti sostenevano di essere, al momento dell’infrazione commessa dall’automobilista, nella direzione opposta a quella del verbalizzato che proseguiva la marcia con semaforo rosso quest’ultimo, invece, replicava il non funzionamento del semaforo. Oggetto e punti focali della vicenda. Il caso, già esaminato dal Tribunale di Brescia, verte in tema di circolazione di veicoli, infrazione al codice della strada, verbale di contestazione ed opposizione a sanzione amministrativa. Nella fattispecie, bisogna stabilire, sotto il profilo sostanziale, quale valore giuridico abbia il verbale di accertamento ed, in primis , la natura giuridica del medesimo ed, altresì, cosa e come l’agente accertatore possa verbalizzare. In particolare, bisogna stabilire se il verbale sia qualificabile come mezzo di prova e, sotto il profilo formale, se le mere dichiarazioni processuali del trasgressore possano mettere in discussione il contenuto del medesimo verbale e, quindi, se il giudizio di opposizione possa vertere sulla possibilità o probabilità di un errore di percezione del verbalizzante. È necessario individuare la natura giuridica delle circostanze attestate nel verbale, se tale natura sia identica, o meno, a seconda che le circostanze siano frutto di percezioni dinamiche e/o statiche e se l’oggetto della prova possa concernere soltanto quelle circostanze che esulino dall’accertamento del pubblico ufficiale. Rapporti tra verbalizzante, trasgressore e ordinamento oneri e garanzie. Il pubblico ufficiale è, almeno teoricamente, disincentivato dal commettere illeciti nella redazione del verbale in quanto egli, previo accertamento delle proprie responsabilità, è soggetto a sanzione penale. Ciò nonostante, l’ordinamento, prevede, all’articolo 200 C.d.S., l’onere-obbligo della contestazione immediata, al trasgressore, dell’infrazione al codice della strada ciò a garanzia di correttezza e legalità dell’agente accertatore nei riguardi del conducente del veicolo, di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa articolo 97 Cost. e di un corretto equilibrio dei diritti delle parti processuali articolo 24 Cost. . Il verbale di accertamento i presupposti per la validità e l’efficacia. Il verbale di accertamento per le infrazioni al codice stradale è un atto pubblico e gode di fede privilegiata fino a querela di falso. Segnatamente, il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa prova dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti Cass. numero 1874/2006 , quindi con riguardo alla provenienza del documento ed alle dichiarazioni delle parti. Invece, le altre circostanze che il p.u. indichi di avere accertato, per averle apprese da altri ovvero frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice all’uopo, è da precisare che il magistrato può valutare l’importanza di tali circostanze ai fini della prova ma non può attribuirne il valore di vero e proprio accertamento della verità Cass. numero 10128/2003, Cass. numero 17949/2002, Cass. numero 10898/2002 . In altri termini, non sussiste fede privilegiata per i giudizi valutativi e per la menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale i quali possano risolversi in apprezzamenti, valutazioni o elaborazioni personali del medesimo ufficiale verbalizzante e, quindi, non siano verificabili e controllabili obiettivamente Cass. nnumero 21816/2009, 23622 e 20441/2006, 17106/2002 . È stato, tuttavia, anche affermato che il verbale assurga ad elemento probatorio liberamente valutabile il giudice del merito, quindi, potrebbe e dovrebbe basarsi su quanto emerga in sede processuale e sul confronto delle opposte tesi delle parti in causa Cass. numero 14038/2005 tale attività di apprezzamento dei fatti e delle risultanze processuali sarebbe, peraltro, prerogativa del magistrato e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. L’opposizione alla sanzione la ratio e la natura giuridica. In materia, il giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative è finalizzato, sotto il profilo sostanziale, all’accertamento negativo della richiesta sanzionatoria della P.A. e si configura, sul piano procedimentale, come un giudizio civile cui sono applicabili le norme generali ovvero di diritto comune. Così, il diritto di difesa non è pregiudicato dalla fede privilegiata, attribuita per legge, del verbale di accertamento l’interessato, infatti, è legittimato ad impugnare l’atto con la querela di falso ed adempiere, ex articolo 2697 c.c., all’onere della prova Cass. S.U. numero 12545/1992 . In sede di opposizione alla sanzione amministrativa, è, dunque, ammessa la contestazione e la prova esclusivamente delle circostanze di fatto, relative alla violazione contestata, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute in presenza del pubblico ufficiale o rispetto ai quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una irrisolvibile oggettiva contraddittorietà. In sede di querela di falso, invece, non sussistono limiti di prova ed è ammessa la proposizione e l’esame di ogni questione inerente l’alterazione, anche involontaria o dovuta a cause accidentali, del verbale, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti Cass. S.U. numero 17355/2009 . Pertanto, in assenza di sufficienti elementi, anche in sede giudiziale, per ipotizzare un errore materiale da parte dell’agente accertatore e di una querela di falso ad hoc , il verbale redatto possiede pieno valore di mezzo di prova. Il verbale di accertamento, impugnato senza esperire i tassativi rimedi giudiziali, è valido ed efficace. Il verbale, se redatto con le formalità richieste, possiede, ex lege , una speciale efficacia probatoria in virtù della quale l’atto fa piena prova fino a querela di falso. Il pubblico ufficiale rogante, infatti, traduce, nell’atto ed in forma giuridica, stati e fatti pertanto, l’atto pubblico garantisce la corrispondenza del contenuto dell’atto agli stati e ad i fatti dichiarati. La pubblica fede concerne, infatti, la provenienza delle dichiarazioni da parte di chi ha sottoscritto l’atto. La dichiarazione, sottoscritta dall’agente-accertatore nel verbale, relativa alla prosecuzione della marcia di un veicolo nonostante il semaforo a luce rossa non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell’agente accertatore. Così, il relativo verbale di contestazione possiede valore endotransgiuridico è, cioè, dotato di efficacia giuridica intrinseca ab origine tale da assurgere a mezzo probatorio anche in un eventuale contenzioso processuale. Inoltre, sotto il profilo formale, è legittima la sentenza del giudice d’appello se questi abbia pronunciato in ordine alla censura di nullità della sentenza di primo grado, rilevando che quest’ultimo, a sua volta, abbia affrontato, nella propria sede, tutti i motivi di opposizione. Ergo , il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 19 giugno – 20 settembre 2012, numero 15966 Presidente Goldoni – Relatore Falaschi Considerato in fatto F.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del Tribunale di Brescia del 5 novembre 2009 che nell'ambito del giudizio di opposizione ex articolo 22 legge numero 689/1981 promosso dallo stesso F. nei confronti del Comune di Carpenedolo relativo al verbale di accertamento, notificato il 9.6.2007, per la violazione dell'articolo 146, comma 3, C.d.S., ha respinto il gravame e, per l'effetto, confermato il rigetto dell'opposizione medesima. Il ricorso è affidato a tre motivi di impugnazione. Non si è costituito in questa fase il Comune. Il consigliere relatore, nominato a norma dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'articolo 380 bis c.p.c., formulando una proposta per il rigetto del ricorso. All'udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione. Ritenuto in diritto Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 2700 c.c Si lamenta, in particolare, la erronea valutazione dei mezzi di prova da parte dei giudici di merito, che avrebbero dato esclusivo rilievo al verbale di contestazione opposto al ricorrente, ritenendo che detto verbale godeva della fede privilegiata prevista dall'articolo 2700 c.c., anche nella parte contenente valutazioni dei verbalizzati, quale nella specie la deduzione della violazione dell'articolo 146, comma 3, C.d.S. sebbene gli stessi abbiano sostenuto di essere sulla corsia di marcia opposta a quella del ricorrente, direzione per la quale - al pari del semaforo che regolava il traffico del ricorrente - emetteva luce rossa. Con la seconda censura, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 23, comma 6, della legge numero 689/1981 per avere i giudici di merito operato un'indebita astrazione processuale, con inversione dell'onere della prova, ritenendo pienamente provata la responsabilità della violazione contestata, nonostante l'accertamento fosse avvenuto con le modalità di cui sopra. I motivi, che, in quanto strettamente connessi sul piano logico, possono essere esaminati congiuntamente, parrebbero manifestamente infondati. In tema, di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo v., sul punto, Cass., sentt, numero 23622 e numero 20441 del 2006, numero 17106 del 2002 . La prosecuzione della marcia del veicolo nonostante la lanterna semaforica emetta luce rossa non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell'agente accertatore pertanto, se dagli atti di causa non emergono sufficienti elementi per ipotizzare un errore materiale da parte del verbalizzante, e nell'assenza di una querela di falso, deve attribuirsi pieno valore probatorio al verbale dallo stesso redatto. Nella specie, non esperito il predetto rimedio, in realtà non risulta seriamente contestato dall'opponente il sistema di regolazione del traffico nell'incrocio in contestazione, come dedotto nel verbale dagli agenti, tant'è che il F. eccepisce il non funzionamento del semaforo. Con la conseguenza che il verbale dovrebbe essere messo nel nulla, mettendo in discussione le risultanze dello stesso, sulla base della mera dichiarazione dell'opponente, secondo la quale egli non avrebbe attraversato l’incrocio con luce rossa, perché l'impianto semaforico non funzionava v. in termini, Cass. 27 ottobre 2008 numero 25844 . Con il terzo motivo lamenta la omessa motivazione circa la critica di nullità della sentenza del giudice di prime cure. Anche detta critica appare priva di pregio per avere il giudice dell'appello pronunciato anche in ordine alla censura di nullità della sentenza, riconoscendo che seppure in termini succinti il giudice di pace aveva affrontato tutti i motivi, proseguendo poi nell'esame delle censure, ribadite in appello. . Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni contenute nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite della fase di legittimità non essendo costituita la controparte. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.