Quando non è in contestazione solo la quota spettante agli eredi pretermessi, bensì l’entità stessa dell’intera massa attiva da dividere, il valore della controversia, ai fini della liquidazione del compenso al difensore, va determinato a norma dell’articolo 12 e segg. c.p.c., secondo la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni che costituiscono il patrimonio del de cuius.
Il caso. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, è stata chiamata a decidere sull’esatta determinazione del valore della domanda quando si controverta, a fini liquidativi dell’onorario dell’avvocato, in tema di suddivisione di beni ereditari. Come noto, la natura delle prestazioni fornite dall'avvocato nel processo civile, e la determinazione dei relativi compensi, sono alquanto diverse da quelle richieste agli altri professionisti in genere, per la determinazione dei cui compensi sono talora necessarie valutazioni molto complesse. Va tenuto conto, peraltro, che il parere del Consiglio dell'Ordine, in materia di liquidazione degli onorari dovuti dal cliente, è sì vincolante per il giudice in sede monitoria, ma non anche nell’eventuale fase di opposizione, nella quale il magistrato può motivatamente disattendere siffatto parere. Il fatto. L’avvocato ricorrente espone di aver prestato opera professionale in favore della propria cliente in un procedimento civile avente ad oggetto l’azione proposta da un suo fratello per la riduzione delle disposizione di ultima volontà della madre. In tale giudizio l’attore asseriva che la de cuius , con testamento pubblico, aveva lasciato tutti i suoi averi alla figlia, giustificando l’estromissione degli altri due discendenti, con donazioni effettuate in favore degli stessi, di alcuni beni immobili di valore venale superiore al relitto ereditario lasciato alla convenuta. Costei, costituitasi in giudizio, avanzava domanda riconvenzionale affinché, accertate le donazioni indirette effettuate dalla madre ai figli e determinato l’intero patrimonio ereditario comprensivo del relictum donato venisse determinata dal Tribunale adito la quota a lei spettante. Sennonché, l’avvocato della convenuta, in corso di processo, rinunciava al mandato difensivo, per il venir meno del rapporto fiduciario con la cliente. Si poneva, così, il problema del calcolo delle proprie competenze professionali, da parametrarsi all’esatto valore della domanda. Ottenuto il prescritto parere dal competente Consiglio dell’Ordine, che liquidava la parcella in Euro 31.853,71 considerando uno scaglione tra Euro 516.456,91 ed Euro 1.549.370,00 , la cliente restava morosa nel pagamento di quanto dovuto. Con ordinanza il Tribunale, a seguito di ricorso ex articolo 28, l. numero 794/1942, determinava l’onorario spettante all’avvocato in Euro 23.106,00, oltre Euro 254,25 a titolo di rimborso per spese vive e competenze di legge. Avvero tale ordinanza, la cliente spiegava ricorso per cassazione. La tesi della cliente. La ricorrente contesta il quantum debeatur richiestole, sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe calcolato in modo erroneo il valore della domanda la censura mossa attiene, nello specifico, nell’aver il Tribunale preso in considerazione, ex articolo 12, co. 2, c.p.c., il valore del «donatum e del relictum» come se si trattasse di un’azione di divisione ereditaria anziché, trattandosi a suo avviso di azione di riduzione, la sola «quota» o «supplemento di quota» di cui al diverso criterio stabilito all’articolo 6, comma 1, d.m. numero 585/94 sulla tariffa in materia giudiziale civile con conseguente applicazione del minor scaglione da Euro 25.900,001 ad Euro 51.700,00. Le argomentazioni della Cassazione. Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso della cliente si palesa infondato. Il ragionamento della parte motiva poggia sull’analisi testuale dell’articolo 6, co. 1, d.m. numero 585/94 che, a ben vedere, concerne un’ipotesi di liquidazione degli onorari a carico del “ soccombente ” e non già del “ cliente ” come nel caso invece in analisi . Tanto preliminarmente chiarito, la Cassazione ha modo di richiamare un suo risalente quanto ancora valido insegnamento, secondo cui le cause di riduzione per lesione di legittima sono assimilabili a quelle di divisione ai fini della competenza per valore della domanda cfr. Cass. Civ. numero 3970/75 ma v. anche Cass. Civ. numero 2978/81 e Cass. Civ. numero 2776/78 questo perché, evidenter , anche le cause di divisione richiedono l’accertamento della consistenza dell’intero asse ereditario. Dal punto di vista delle norme da applicare il valore deve essere, pertanto, determinato ai sensi dei criteri stabiliti dagli articolo 14 e 15 c.p.c., secondo la natura, mobiliare oppure immobiliare, dei beni che costituiscono il patrimonio ereditario. Nella specie il Tribunale, avendo liquidato l’onorario al professionista con riguardo al valore del ricostruito asse ereditario ed allo scioglimento della comunione, “ tenendo conto dei valore dei cespiti ereditari in contestazione sulla scorta delle rendite catastali, quale elemento obiettivo di comparazione ”, si è correttamente uniformato ai su citati principi di diritto. E la stessa ricorrente, cui incombeva l'onere di provare, in contrasto con la conclusione del Tribunale, che la causa di divisione non aveva interessato l'intera massa, ad addurre, a sostegno della sua tesi, degli argomenti che confermano, paradossalmente, l'esattezza della decisione impugnata. Infatti, non ha affermato che nel procedimento divisorio si erano discussi problemi di appartenenza di cespiti al patrimonio ereditario, ma si era limitata a porre in evidenza per la determinazione della porzione disponibile “ l’accertamento dell’avvenuta disposizione di beni a titolo di donazione da parte del de cuius , del valore dei beni donati ed, in via riconvenzionale, la riduzione delle donazione effettuate ”. A ben vedere, allora, nel caso in esame, non è in contestazione solo la quota spettante agli eredi pretermessi, bensì l’entità stessa della massa attiva da suddividere effetto pratico, pertanto, è che il valore della controversia vada per forza determinato seguendo i criteri generali di cui all’articolo 12 e segg. c.p.c
Corte di cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 maggio – 5 giugno 2012, numero 9058 Presidente Oddo – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Verona, ex articolo 28 L. 794/1942, l'avv. C C. esponeva di aver prestato la propria opera di avvocato e procuratore a favore di M.L G. , nel procedimento civile pendente innanzi al Tribunale di Verona R.G. numero 641/1999 riguardante l'azione proposta da G.A.M. nei confronti di M.L G. e G G. , per la riduzione delle disposizioni di ultima volontà della madre Co.Me. deceduta il XXXXXXX e per l'integrazione della propria quota di legittima in tale giudizio il G. assumeva che la de cuius, con testamento pubblico per Notar P. Mazza, aveva lasciato tutti i suoi beni alla figlia G.M.L. , giustificando la esclusione dalla successione degli altri due figli, con le donazioni in favore degli stessi, di numerosi beni immobili, aventi valore superiore a quanto relitto alla figlia G.M.L. . Quest'ultima si costituiva e chiedeva, in via riconvenzionale che, accertate le donazioni indirette effettuate dalla madre in favore dei fratelli e determinato il patrimonio dalla de cuius, comprensivo del relictum e del donatum, fosse determinata la quota ereditaria a lei spettante. Il ricorrente assumeva in data 18.12.2003, in corso di causa, aveva rinunciato al mandato difensivo, per il venir meno del rapporto di fiducia il valore della causa, ai fini del calcolo delle proprie competenze professionali, andava liquidato, ex articolo 6, 1 e 2 comma del D.M. numero 585/94 articolo 12 co. 2 c.p.c. ed articolo 15 1 e 3 co. c.p.c, con riferimento allo scaglione tra Euro 516.456,91 ed Euro 1.549.370,00 il Consiglio dell'Ordine Avvocati di Verona aveva liquidato la parcella in Euro 31.853,71, senza che la propria cliente provvedesse al pagamento con ordinanza depositata il 26.11.2007 il Tribunale di Verona aveva determinato l'onorario a lui spettante in Euro 23.106,00 detratti Euro 2.815,20 per acconti , oltre Euro 254,26 per spese non imponibili e competenze di legge. Avverso tale ordinanza G.M.L. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, Resiste con controricorso l'Avv. C C. . Le parti hanno depositato memoria. La ricorrente premetteva che, già nel ricorso ex articolo 28 L. numero 794/42, aveva contestato il quantum preteso dal ricorrente, in quanto calcolato erroneamente, sulla base del donatum e del relictum , ex articolo 12 co. 2 c.p.c. anziché, trattandosi di azione di riduzione, secondo il diverso criterio di cui all'articolo 6 co. 1 D.M. 585/94, con riferimento alla quota o al supplemento di quota in contestazione , posto che la determinazione della massa ereditaria e la riunione fittizia dei beni oggetto di divisione costituiva solo un calcolo matematico finalizzato alla determinazione della quota disponibile e di legittima onde verificarne l'eventuale lesione ex articolo 556 c.c. che il valore della causa andava, pertanto, rapportato a quello della legittima spettante a G.A.M. , ammontante a complessivi Euro 33.743,80, in applicazione dell'articolo 15 c.p.c., avuto riguardo al valore catastale dei due immobili oggetto dell'eredità materna e tenuto conto dell'atto di transazione 14.3.2001 con cui il fratello G.G. aveva riconosciuto la validità del testamento, impegnandosi a prestarvi acquiescenza. Motivi della decisione La ricorrente deduce 1 violazione e falsa applicazione degli articolo 10-12 co. 2 15 co. 1 c.p.c degli articolo 556-564-2233 c.c. in relazione all'articolo 9 co. 3 L. 794/42 come sostituito dalla L. numero 957/49, nonché dell'articolo 6, 1, 2 e 4 co. D.M. numero 585/94 in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. erroneamente il Tribunale aveva applicato le tariffe forensi relative ad un'azione di divisione anziché ad un'azione di riduzione, peraltro infondata per difetto di lesione della quota di legittima, come emerso dalla C.T.U. per geom. L. C. e da quella per dr. T. , diretta alla determinazione del valore degli immobili relitti il valore della controversia doveva determinarsi in Euro 33.743,80, pari alla quota di 2/9 del relictum, come pretesa da G.A.M. , con conseguente applicazione dello scaglione da Euro 25.900,01 ad Euro 51.700, avuto riguardo al valore della quota o supplemento di quota in contestazione in subordine, considerata la riconvenzionale della G. , doveva farsi riferimento dalle cause di valore indeterminabile ed allo scaglione da Euro 51.700,01 ad Euro 103.300,00 2 violazione e falsa applicazione della voce numero 12 della tabella B, nonché delle voci numero 15 e numero 20 della tabella A della tariffa forense di cui al D.M. numero 585/94, in relazione all'articolo 360 co. 1 numero 3 c.p.c. in assenza di significative deduzioni di udienza doveva escludersi il compenso per i diritti di avvocato di cui alle udienze dei 22.4.99 24.6.99 14.10.99 30.3.2000 e 14.3.2001 peraltro, l'onorario andava determinato tra il minimo ed il massimo , in considerazione dell'effettiva attività di difesa svolta e non, indistintamente, nella media tra il minimo ed il massimo della tariffa il Tribunale aveva poi, erroneamente riconosciuto voce numero 94 della parcella onorari e diritti per l'opera prestata per transazione con controparte G.G. , pur in difetto dell'abbandono della causa 3 omessa e, comunque, insufficiente motivazione in violazione dell'articolo 131, co. 3 dell'articolo 132, co. 2 numero 4 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 4 c.p.c. l'ordinanza impugnata era priva di adeguata motivazione sul valore della causa rapportato all'azione di riduzione proposta dall'attore ed alla domanda riconvenzionale di riduzione delle donazioni indirette. Il ricorso è infondato. I motivi sub 1 e 3 , da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati. L'ordinanza impugnata ha correttamente individuato il valore della causa con riferimento ad un giudizio avente ad oggetto, in relazione alle reciproche domande delle parti, la ricostruzione dell'asse ereditario e lo scioglimento della comunione iniziata nel 1999 e seguita da rinuncia al mandato nel 2003 , tenendo conto del valore dei cespiti ereditari in contestazione sulla scorta delle rendite catastali, quale elemento obiettivo di comparazione. L'assunto della ricorrente, secondo cui il valore del giudizio di divisione andava determinato in relazione alla quota in contestazione, contrasta con il disposto dell'articolo 6, co. 1 D.M. 5.10.94, numero 585 che concerne la liquidazione degli onorari a carico del soccombente e non del cliente , ipotesi non ricorrente nella specie. Come, inoltre, affermato da questa Corte, Le cause di riduzione per lesione di legittima sono assimilabili alle cause di divisione, ai fini della competenza per valore, perché anch'esse postulano l'accertamento della consistenza dell'intero asse ereditario. Il loro valore deve essere, perciò, determinato con i criteri stabiliti dagli articolo 14 e 15 cod.proc.civ., secondo la natura,mobiliare od immobiliare, dei beni che costituiscono il patrimonio ereditario Cfr. Cass. numero 3970/75 . La stessa ricorrente ammette, d'altronde, di aver chiesto, per la determinazione della porzione disponibile, l'accertamento dell'avvenuta disposizione di beni a titolo di donazione da parte del de cuius, del valore dei beni donati ed, in via riconvenzionale, la riduzione delle donazioni effettuate in vita dal padre. È evidente, quindi, che, nella specie, non era in contestazione solo la quota spettante agli eredi pretermessi, ma l'entità della massa attiva da dividere con la conseguenza che il valore della controversia va determinato a norma dell'articolo 12 e segg.c.p.c. Cfr. Cass. numero 11222/1997 numero 2978/81 . La censura sub 2 è inammissibile per la sua novità, trattandosi di questione non dedotta nel giudizio di merito in particolare, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha condivisole poche censure sollevate in merito alla esposizione di diritti ed onorari a pag. 9 della memoria difensiva sub a , b , d riguardanti la voce deduzioni d'udienza di cui al numero 12 della tariffa dei diritti, gli onori per l'assistenza alle udienze e l'opera prestata per la transazione con controparte G.G. ha ritenuto, invece, spettare l'onorario per l'assistenza alla transazione in quanto sicuramente conclusa . Si desume, quindi, dal tenore dell'ordinanza impugnata che le violazioni di cui al motivo sub 2 non sono quelle che il Tribunale ha asserito essere state indicate nelle memoria difensiva suddetta ed accolte nel giudizio di merito né la ricorrente indica se e in quali termini le doglianze, fatte valere in sede di legittimità erano state dedotte innanzi al Tribunale. Quanto alla transazione la ricorrente si limita a riproporre una questione già esaminata dal giudice di merito senza attingere la motivazione sul punto, laddove si da atto della sicura conclusione della transazione intercorsa tra la cliente G.M.L. e G.G. . Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.