Non si può invocare la prova per presunzioni e la liquidazione equitativa del danno in assenza di prova del fatto costitutivo della pretesa. La mancanza della prova certa del danno è valutazione che non può essere messa in discussione nel giudizio di legittimità.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 2251, depositata il 6 febbraio 2015. Il fatto. Gli attori chiedevano il risarcimento dei danni patiti, all’impresa dei lavori, a causa di un furto nel loro appartamento consumato da ignoti ladri. A sostegno della domanda rilevavano che i ladri si erano introdotti in casa servendosi dei ponteggi esterni collocati dall’impresa convenuta. Il Tribunale rigettava la domanda. Proponevano appello che veniva rigettato dalla Corte d’appello di Lecce. Contro tale decisione propongono ricorso in Cassazione, con il quale contestano vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata applicazione della prova per presunzioni. La Corte d’appello, pur riconoscendo che la parte convenuta non aveva fornito prove adeguate circa l’adozione delle cautele obbligatorie quando si utilizzano le impalcature per i restauri degli edifici, ha rilevato che, nella specie, mancava la prova certa dei danni subiti. Prova per presunzioni. I ricorrenti si lamentano che il Giudice di merito non abbia fatto applicazione della prova per presunzioni e non abbia liquidato il danno in via equitativa. Ma, sostiene il Collegio, non si può invocare la prova per presunzioni e la liquidazione equitativa in assenza di prova del fatto costitutivo della pretesa. Che fosse mancata del tutto la prova certa del danno è valutazione che non può essere messa in discussione nel giudizio di legittimità. La confusione dei ricorrenti. Anche nel ricorso in cassazione, così come nell’appello, la parte ricorrente ha confuso la prova dell’avvenuto furto inteso come effrazione ed ingresso di persone estranee nell’abitazione circostanza non in discussione con la prova dell’avvenuta effettiva sottrazione di una serie di oggetti, che è circostanza diversa e sfornita di prova nel caso in esame. I ricorrenti, infatti, non hanno dimostrato che i valori e gli oggetti si trovavano effettivamente in casa al momento dell’ingresso dei ladri, in presenza di precisa contestazione sul punto da parte della società convenuta. Per tali ragioni, la S.C. ha rigettato il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 dicembre 2014 – 6 febbraio 2015, numero 2251 Presidente Finocchiaro – Relatore Cirillo Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. «1. G.B. e C.C. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, l'impresa Aemme restauri, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa di un furto nel loro appartamento consumato da ignoti ladri a sostegno della domanda rilevarono che i ladri si erano introdotti in casa servendosi dei ponteggi esterni collocati dalla impresa convenuta. Si costituì in giudizio la Aemme, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, istruita la causa con prova per interrogatorio e per testi, rigettò la domanda con compensazione delle spese. 2. G.B. e C.C. hanno proposto appello contro la pronuncia del Tribunale, e la Corte d'appello di Lecce, con sentenza del 29 maggio 2013, ha rigettato il gravame, confermando la pronuncia di primo grado e compensando le ulteriori spese. 3. Contro la sentenza d'appello ricorrono G.B. e C.C. con atto affidato a due motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 5. Con il primo di ricorso si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 5 , cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio con il secondo si contesta violazione di legge per la mancata applicazione della prova per presunzioni. 5.1. I due motivi, da trattare congiuntamente stante l'intima connessione che li unisce, sono privi di fondamento. La sentenza impugnata, infatti, pur riconoscendo che la parte convenuta non aveva fornito prove adeguate circa l'adozione delle cautele obbligatorie quando si utilizzano le impalcature per i restauri degli edifici, ha rilevato che, nella specie, mancava la prova certa del danno subito, non avendo gli appellanti dimostrato che i valori e gli oggetti si trovassero effettivamente in casa al momento dell'ingresso dei ladri, in presenza di contestazione sul punto da parte della convenuta. A fronte di simile motivazione, i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di merito non abbia fatto applicazione della prova per presunzioni e non abbia liquidando il danno in via equitativa. Ma è evidente che non si può invocare la presunzione e la liquidazione equitativa in assenza di prova del fatto costitutivo della pretesa e che fosse mancata del tutto la prova certa del danno è valutazione che questa Corte non può rimettere in discussione procedendo ad un nuovo e non consentito esame del merito. Del tutto inconferente, infine, è il richiamo alla sentenza 4 giugno 2012, numero 8945, attinente alla diversa fattispecie della consegna di valori in una cassetta di sicurezza custodita in banca. 6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato». Motivi della decisione 1. Il difensore della parte ricorrente ha presentato memoria in relazione alla trascritta relazione ed è intervenuto in camera di consiglio, insistendo per l'accoglimento del ricorso. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. La parte ricorrente, infatti, dimostra, anche in sede di memoria, di continuare a confondere la prova dell'avvenuto furto inteso come effrazione ed ingresso di persone estranee nell'abitazione - circostanza che non è in discussione - con la prova dell'avvenuta effettiva sottraUione di una serie di oggetti, che è circostanza evidentemente diversa e rimasta sfornita di prova. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della impresa intimata. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.