Rimprovero verbale e censura: il procedimento disciplinare spetta interamente al capo della struttura

Nel caso di procedimento disciplinare, in ambito di pubblico impiego contrattualizzato, se la sanzione da irrogare è un rimprovero verbale oppure una censura, l’intero iter disciplinare compete al capo della struttura. Questa l’interpretazione giurisprudenziale dell’articolo 55, comma 4, d. lgs. numero 165/2001, prima della novella del 2009.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 21646/2015, depositata il 23 ottobre 2015. Il caso. La Corte d’Appello di Catania dichiarava la nullità di una sanzione disciplinare irrogata ad un assistente amministrativo in servizio presso il Comando dei Vigili del fuoco, in riforma di quanto disposto dal giudice di prime cure. La Corte territoriale si pronunciava in tal senso, rilevando come la sanzione fosse stata disposta da un ente diverso da quello competente per i procedimenti disciplinari. Il Ministero dell’Interno ricorreva per cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 55 d.lgs. 165/2001 come vigente all’epoca della vicenda . Contrasta con la finalità stessa della norma la previsione di un procedimento più complesso per l’irrogazione di sanzioni di minor gravità. La Suprema Corte ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale costante per cui l’articolo 55 d. lgs. numero 165/2001, nella versione antecedente alla novella subentrata nel 2009, implicava che la violazione delle norme sulla competenza interna dell’ufficio per i procedimenti disciplinari determinasse la nullità della sanzione applicata dal diverso soggetto, ad eccezione dei casi di rimprovero verbale e censura. Gli Ermellini hanno però rilevato che non è chiaro in giurisprudenza se, nei casi di rimprovero verbale o di censura, debba restare ferma la competenza interna dell’ufficio per i procedimenti disciplinari in merito all’istruttoria del procedimento, con affidamento dunque dell’irrogazione della sanzione al capo della struttura, oppure se quest’ultimo possa occuparsi di tutto l’iter disciplinare, fino all’irrogazione della sanzione. La Corte di legittimità ha sposato quest’ultima tesi, rilevando la contraddittorietà rispetto alla ratio della disposizione in esame della previsione di una procedura più complessa in quanto dislocata in più uffici per le sanzioni di minor gravità rispetto a quella prevista per quelle di maggior gravità. Gli Ermellini hanno evidenziato che il contrasto di cui sopra appare maggiormente percepibile alla luce di una valutazione della sanzione del rimprovero verbale, che implica un’immediatezza ed una compresenza degli interlocutori, ed è pertanto incompatibile con un procedimento avente luogo presso due diversi uffici. La Cassazione ha, infine, precisato che la tesi opposta, peraltro sostenuta dalla Corte territoriale, contrasta con l’istituto del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 L.300/70, le cui garanzie vanno estese al pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’articolo 51 comma 2, d. lgs. numero 165/2001 la disposizione di cui sopra, infatti, esclude che il procedimento disciplinare si applichi a sanzioni come il rimprovero verbale. La Corte di legittimità ha evidenziato che in materia disciplinare, nel pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del d. lgs. numero 165/2001 come vigente prima della novella del 2009, spetta al capo della struttura sia curare l’istruttoria del procedimento sia irrogare la sanzione se quest’ultima consiste in un rimprovero verbale o nella censura. Per le ragioni sopra esposte, la Suprema Corte ha accolto con rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 luglio – 23 ottobre 2015, numero 21646 Presidente Amoroso– Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza del 18.7.05 il Tribunale di Siracusa rigettava - per quel che rileva nella presente sede - la domanda con cui S.B., assistente amministrativo in servizio presso il Comando dei Vigili del fuoco di Siracusa, aveva chiesto l'annullamento della sanzione disciplinare della censura irrogatagli il 12.7.02 dal comandante. Con sentenza depositata il 4.8.11 la Corte d'appello di Catania, in riforma della statuizione di prime cure, dichiarava la nullità della sanzione in discorso perché irrogata da un soggetto dell'ente diverso dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero dell'Interno affidandosi ad un solo motivo. S.B. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c. Motivi della decisione 1- Con unico motivo il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 55 d.lgs. numero 165101 nel testo vigente all'epoca dei fatti 12.7.02 , per avere la sentenza impugnata ritenuta nulla la sanzione in quanto irrogata dal capo della struttura in cui il dipendente opera anziché dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, che - contrariamente a quanto suppone la Corte territoriale - è, in realtà, competente per le sanzioni diverse dal rimprovero verbale e dalla censura, per le quali è invece competente il capo della struttura. 2- Il ricorso è fondato. Dispone l'articolo 55 co. 4° d.lgs. numero 165101 nel testo vigente all'epoca dei fatti, ossia il 12.7_02, prima della novella di cui al d.lgs. numero 150109 Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. . Il contenuto di tale disposizione viene ripreso dalla giurisprudenza di questa S.C. nel momento in cui statuisce che, ai sensi del cit. articolo 55 d.lgs. numero 165101, la violazione delle norme sulla competenza interna dell'ufficio per i procedimenti disciplinari implica nullità della sanzione applicata da altro soggetto, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura cfr. Cass. numero 14628110 Cass. numero 20981109 Cass. numero 2168104 . Tuttavia, a ben vedere, tale giurisprudenza non chiarisce esattamente anche perché in quelle occasioni la sanzione impugnata era più grave se, in ipotesi di rimprovero verbale o di censura, resti ferma la competenza interna dell'ufficio per i procedimenti disciplinari in ordine a tutta l'istruttoria del procedimento e soltanto l'irrogazione di tali sanzioni sia affidata al capo della struttura come statuito dalla Corte territoriale , oppure se questi possa provvedere da sé a tutto l'iter disciplinare, compreso l'atto terminale di applicazione del rimprovero verbale o della censura come sostiene l'odierno ricorrente . Ritiene la Corte di condividere quest'ultima opzione interpretativa, conforme ad un'interpretazione teleologica e sistematica della norma in commento. Sotto il primo profilo, si consideri che sarebbe contraddittorio, rispetto alla finalità della disposizione, il prevedere una più articolata e garantita procedura con un doppio passaggio, dapprima presso l'ufficio per i procedimenti disciplinari, poi innanzi al capo struttura per le sanzioni in assoluto di minor gravità vale a dire il rimprovero verbale e la censura e, invece, una procedura meno garantita cioè solo innanzi all'ufficio per i procedimenti disciplinari per le sanzioni più gravi. Ancor più tale contraddittorietà si rivela in tutta la propria evidenza se solo si pensa, in particolare, alla sanzione del rimprovero verbale che nei citato articolo 55 co. 4° d.lgs. numero 165101 è accomunato alla censura , rimprovero verbale che per sua stessa natura presuppone un'immediatezza e una compresenza degli interlocutori capo struttura e suo subordinato incompatibili con un così articolato procedimento, per di più da svolgersi in forma scritta e davanti a due differenti uffici della stessa amministrazione. Sotto il profilo sistematico l'opzione ermeneutica accolta dalla gravata pronuncia collide con l'omologo istituto del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 legge numero 300170 le cui garanzie si estendono, ex articolo 51 co. 2° d.lgs. numero 165101, anche al pubblico impiego contrattualizzato cfr. Cass. numero 8642110 , procedimento che non si applica a sanzioni come il rimprovero verbale. Dunque, se per il rimprovero verbale ogni competenza disciplinare necessariamente appartiene al capo della struttura in cui il dipendente lavora, alla medesima conclusione deve pervenirsi riguardo alla censura, che l'articolo 55 bis co. 4 cit., ultimo periodo, testualmente accomuna, quanto a competenza, alla prima - meno grave - sanzione. Da ultimo, è appena il caso di segnalare l'irrilevanza nella presente sede delle difese svolte dal controricorrente sul merito dell'addebito, ritenuto assorbito dalla gravata pronuncia, che si era arrestata all'aspetto procedurale erroneamente ravvisando la nullità della sanzione per difetto di titolarità del potere disciplinare da parte del capo della struttura in cui il dipendente lavora. 3- In conclusione il ricorso è da accogliersi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Messina, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto In materia disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'articolo 55 co. 4° d.lgs. numero 165/01, nel testo in vigore anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n_ 150/09, ove la sanzione da irrogare sia quella del rimprovero verbale o della censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora è competente non solo ad applicare la sanzione medesima, ma anche a curare il relativo procedimento disciplinare . P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Messina.