Se c’è nesso causale tra azione ed evento gli artifici ed i raggiri sono idonei a trarre in errore

Qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l’artificio ed il raggiro e l’altrui induzione in errore non è necessario verificare l’idoneità in astratto dei mezzi usati quando in concreto questi si sono rivelati idonei a trarre in errore.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 2941 depositata il 14 ottobre. Il fatto. La Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del tribunale di Sulmona che aveva condannato l’imputato per il reato di truffa, assolveva lo stesso da detto reato perché il fatto non sussiste. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di L’Aquila, sostenendo che la Corte, per riformare la sentenza, ha fornito una motivazione contraddittoria illogica che non ha tenuto conto dell’iter motivazionale del primo giudice. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha dato atto che al momento e alla data della dazione dell’assegno il prevenuto non fece mistero del fatto che in quel momento l’assegno non era coperto, tanto che chiese ed ottenne di poterne posticipare la scadenza. A fronte di detti accertamenti pertanto riteneva non sussistente il reato perché non risultava provato che sin dall’inizio ci fosse stato un disegno precostituito dall’imputato per trarre in inganno la controparte e non pagarle il dovuto. Il nesso causale tra azione ed evento. Interviene la Corte di Cassazione precisando che quanto sostenuto dalla Corte d’Appello contrasta con ciò che ha sempre evidenziato la giurisprudenza di legittimità nell’affermare che l’idoneità degli artifici e raggiri risulta dalla verifica della sussistenza del nesso causale tra azione ed evento, mentre non ha rilievo la asserita mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa. Detta circostanza, infatti, non esclude l’idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione che il più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, sa suscitare il truffatore nella parte lesa. È stato sul punto accertato che l’imputato non solo ha fornito alla parte offesa assicurazioni sulla copertura del titolo postdatato, con ciò ponendo in essere una condotta finalizzata a creare falsi convincimenti inducendo l’altra parte ad assumere obbligazioni cui altrimenti non si sarebbe legata, ma anche che l’imputato non ha provveduto alla copertura dell’assegno e non ha pagato il debito neppure dopo il protesto. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 25 settembre – 14 ottobre 2014, numero 42941 Presidente Petti – Relatore Verga Motivi della decisione Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la corte d'Appello di L'Aquila avverso la sentenza della corte di appello di L'Aquila che il 18.4.2013, in riforma della sentenza del tribunale di Sulmona che in data 3 dicembre 2010 aveva condannato S.P. per il reato di truffa, assolveva l'imputate da detto reato perché il fatto non sussiste. Richiama il ricorrente le puntuali argomentazioni illustrate dalla parte civile nell'istanza articolo 572 codice procedura penale che viene allegata al ricorso. Sostiene che la corte d'appello per riformare la sentenza ha fornito una motivazione contraddittoria illogica che non ha tenuto conto dell'iter motivazionale dei primo giudice. L'imputato a mezzo dei difensori depositava memoria con la quale chiedeva il rigetto dei ricorso Il ricorso è fondato. Il giudice di merito ha accertato che l'imputato non solo ha fornito alla parte offesa assicurazioni sulla copertura del titolo postdatato, con ciò ponendo in essere una condotta finalizzata a creare falsi convincimenti inducendo l'altra parte ad assumere obbligazioni cui altrimenti non si sarebbe legata Cass. 5^ 7.10.99 numero 11441, ud. 27.3.99, rv. 176001 , ma anche che l'imputato non ha provveduto alla copertura dell'assegno e non ha pagato il debito neppure dopo il protesto. La giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato che l'idoneità dell'artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso e che l'emissione di un assegno a vuoto in pagamento costituisce raggiro idoneo ai fini della truffa allorché la consegna in pagamento dell'assegno sia fatta assicurandone esplicitamente la copertura Cass. 2^ 26.2.75 numero 6662 dep. 74, rv. 130321 Cass. 2^ 17.11.72 numero 4592, dep. 73, rv. 124309 . Va ribadito ancora che l'idoneità degli artifici e raggiri risulta dalla verifica della sussistenza dei nesso causale tra azione ed evento, mentre non ha rilievo la asserita mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa. Detta circostanza infatti non esclude l'idoneità del mezzo in quanto si risolve in una mera deficienza di attenzione che il più delle volte è determinata dalla fiducia che, con artifici e raggiri, sa suscitare il truffatore nella parte lesa Cass. numero 34059 dei 2009 Rv. 244948 Cass. 26.4.93 numero 40011, rv. 193929 . È costante principio di legittimità che qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l'artificio ed il raggiro e l'altrui induzione in errore non è necessario verificare l'idoneità in astratto dei mezzi usati quando in concreto questi si sono rivelati idonei a trarre in errore Cass. 5^ 7.10.99 numero 11441, ud. 27.3.99, rv. 214868 Cass. 1^ 7.12.90 numero 16264, ud. 11.7.90, rv. 185974 Cass. 2^ 26.8.74 numero 5673, ud. 18.2.74, rv. 127838 . Nel caso di specie la corte territoriale ha dato atto che al momento e alla data della dazione dell'assegno il prevenuto non fece mistero del fatto che in quel momento l'assegno non era coperto tanto è vero che chiese ed ottenne di poterne posticipare la scadenza e quindi la possibilità di incasso ad opera della parte offesa al 31 marzo 2007, il tutto a motivo del fatto che gli sponsor che avevano partecipato al convegno non avevano ancora a loro volta corrisposto quanto dovuto. Così come è indubbio che il prevenuto non ha provveduto alla copertura dell'assegno e comunque a pagare il debito. A fronte di detti accertamenti in fatto la corte territoriale ritiene non sussistente il reato perchè non risulta provato che sin dall'inizio, ossia dalla dazione dell'assegno nell'importo concordato, ci fosse stato un disegno precostituito dall'imputato per trarre in inganno la controparte e non pagarle il dovuto, ma tale affermazione contrasta con quanto sopra indicato perché è indubbio che l'imputato, con il suo comportamento, ha posto in essere una condotta finalizzata a creare falsi convincimenti pagamento dell'assegno al 31.3.2007 inducendo l'altra parte ad assumere obbligazioni cui altrimenti non si sarebbe legata. Obbligazione che non è stata adempiuta. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia alla quale viene rimessa anche la liquidazione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia alla quale rimette anche la liquidazione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile.