La CEDU ha sancito che la sanzione penale multa e quella amministrativa ritiro della patente , previste dalla legge svizzera per sanzionare l’eccesso di velocità, hanno uno stretto legame temporale e materiale, sì da essere considerate come due aspetti di un unico ordinamento rectius sistema sanzionatorio . Esclusa la deroga del ne bis in idem articolo 4 protocollo 7 Cedu .
È quanto deciso dalla CEDU nel caso Rivard comma Svizzera ricomma 21563/12 del 4 ottobre 2016. Achtung italiani! Il problema è segnalato da anni preavvisi, rogatorie internazionali , ma recentemente i media ed i siti specializzati RSI, TV Svizzera, Varese News, Corriere di Como del 27/09/16 e Sportfair del 4/10/16 hanno evidenziato come gli autovelox al confine tra questi 2 paesi siano implacabili con gli italiani, per lo più frontalieri delle 68.382 multe nei primi 6 mesi del 2016, elevate al confine Chiasso-Bodrega sotto accusa è l’autovelox di Balerna , una percentuale pari a circa il 60% riguarda gli stranieri, per lo più nostri connazionali. Il caso. Il ricorrente è un canadese, residente a Duillier nel Cantone di Vaud. Il 9/4/10 fu accertato che superò il limite di velocità 100 km/h in autostrada di 32 km/h il 6/7 «il Servizio di contravvenzioni» del Cantone di Ginevra gli inflisse una multa € 600 per violazione degli articolo 27, 32 e 90 della Legge federale sulla circolazione stradale LCR che saldò una volta che la condanna era divenuta definitiva. Il 2/9/10 la competente autorità del Cantone di Vaud « Service des automobile e de la navigation » , qualificando il reato per il quale era stato condannato dalle autorità ginevrine come «mediamente grave», gli ritirò la patente per un mese come previsto dall’articolo 16 b LCR. Ricorse dapprima a questo ufficio per la circolazione, poi alle competenti autorità giudiziarie, ma in tutti i gradi fu confermata questa sanzione amministrativa, malgrado l’eccezione del ne bis in idem riproposta innanzi alla CEDU . Precisazioni sul sistema sanzionatorio previsto dalla LCR. È molto più severa delle nostre norme cds . Prevede una doppia punibilità delle infrazioni al codice della strada rectius alla LCR sanzioni penali multa, pena pecuniaria, lavori di pubblica utilità e pena detentiva sino a 3 anni ed amministrative ammonimento e revoca della patente da 1 a 3 mesi . « Gli eccessi di velocità a partire da 25 km/h all'interno delle località, da 30 km/h fuori delle località e da 35 km/h sull'autostrada sono iscritti nel casellario giudiziale e, per un certo lasso di tempo, figurano nell'estratto del casellario giudiziale». Le Corti interne, richiamando anche la prassi della CEDU, hanno negato che questo doppio sistema sanzionatorio violi il ne bis in idem , dato che le sanzioni amministrative, in realtà, sono pene accessorie a quelle penali. Nessuna violazione del ne bis in idem anche per la CEDU. Il punto focale per dirimere ogni dubbio in proposito sta nel fatto se la procedura per il ritiro della patente possa essere qualificata o meno come penale ai fini dell’articolo 4 protocollo 7 Cedu, che vieta il ne bis in idem . In primis la CEDU, confermando le conclusioni delle Corti interne, rileva come, in casi analoghi avesse considerato il ritiro della patente, legittimata da una condanna penale, come una procedura penale, rilevante ai sensi di detta norma, anche se le leggi interne la qualificavano come sanzione amministrativa. Invero i fatti che hanno originato le due contestate sanzioni penale ed amministrativa sono identici. Per vagliare se c’è stata una duplicazione delle condanne, punita dall’articolo 4 protocollo 7, la CEDU rimarca come le due procedure siano ben distinte il giudice penale non può infliggere sanzioni amministrative e viceversa e prevedano «un ventaglio» di pene non sovrapponibili tra loro. Più precisamente la sanzione amministrativa è conseguenza della condanna penale, sì che c’è uno «stretto legame materiale» tra questi due giudizi. In breve il ritiro della patente è una pena accessoria alla sanzione penale nel nostro caso alla multa l’inflizione della seconda è diretta conseguenza dell’irrogazione della prima. Inoltre c’è stata una rapida successione di detti due giudizi, dato che il ritiro della patente è stato deciso poco dopo che la multa per eccesso di velocità era diventata definitiva quindi esecutiva e subito saldata dal ricorrente Boman comma Finlandia del 17/2/15, Sergey Zolothukin comma Russia [GC] del 2009 e Nilsson comma Svezia del 13/12/05 più in generale si vedano anche Kiiveri comma Finlandia nella rassegna del 13/2/15 e Grande Stevens ed altri comma Italia nel quotidiano del 5/3/14 . Proprio «questo legame sufficientemente stretto» tra queste due procedure porta la CEDU a concludere che «sono due aspetti di un unico ordinamento «sistema» , sì che non c’è dualità delle procedure» in breve, come sinora esplicato, dato che un giudizio è conseguente all’altro non c’è stata alcuna deroga al ne bis in idem .
PP_INTERN_CEDU21563_12_milizia_s