Radiazione certificata con bolla doganale

La regolarizzazione di un veicolo all’estero non può essere condizionata dalla preventiva radiazione dal pubblico registro italiano perché la normativa europea non lo prevede. Lo ha chiarito l’Aci con la circolare numero 4401 del 16 luglio 2014 che fa seguito alle precedenti istruzioni del 3 luglio.

Comunicazione entro 60 giorni. L’articolo 103 del codice stradale specifica che l’interessato deve comunicare al PRA, entro 60 giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo. La cancellazione del mezzo dagli archivi nazionali può essere ammessa solo successivamente all’esportazione. Per questo motivo dal 14 luglio 2014 alla pratica di radiazione per esportazione deve essere allegata la fotocopia della carta di circolazione estera o l’attestazione di avvenuta immatricolazione. Se la radiazione viene richiesta quando il veicolo è stato esportato ma non ancora reimmatricolato sarà sufficiente esibire la documentazione comprovante l’avvenuto trasferimento del mezzo fuori dalle frontiere nazionali. Ma non è possibile richiedere la radiazione quando c’è solo l’intenzione di esportare, specifica l’ultima circolare. Alcune motorizzazioni estere non consentirebbero però la reimmatricolazione in mancanza della preventiva radiazione al PRA, prosegue la nota. Questa pratica non è conforme alle disposizioni comunitarie direttiva 1999/37/Ce che prevedono l’obbligo di consegna solo della carta di circolazione in sede di reimmatricolazione del veicolo. Esportazione comunitaria ed extra UE. Per documentare l’avvenuto trasferimento fuori dall’Italia occorre differenziare tra esportazione comunitaria ed extra UE. Specifica infatti la circolare romana che in caso di esportazione in Europa è sufficiente esibire una copia del documento di trasporto comprensivo di ricevuta di consegna del mezzo. Oppure una semplice fattura di vendita. Per quanto riguarda l’esportazione in paesi extra comunitari in alternativa al documento di trasporto l’uscita dal paese può essere comprovata allegando una copia della bolla doganale, conclude la circolare, con tanto di codice alfanumerico.

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