Va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, e non come opposizione all’esecuzione, l’opposizione proposta contro l’atto di precetto, con cui si contesti la mancanza della menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell’apposizione della formula, ai sensi dell’articolo 654, comma 2, c.p.c
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 20052, depositata il 2 settembre 2013. Esistenza di vizi formali Il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta avverso l’atto di precetto notificato agli opponenti, dichiarando la nullità del precetto. Infatti, i giudici avevano ritenuto violato l’articolo 654, comma 2, c.p.c. perché nell’atto di precetto non vi era menzione della clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, individuato dal giudice come titolo esecutivo posto a fondamento del precetto oggetto di opposizione. Contro tale decisione, l’opposto ha presentato ricorso, per aver errato il Tribunale nel qualificare l’opposizione come opposizione all’esecuzione, piuttosto che come opposizione agli atti esecutivi, dal momento che, non solo i vizi denunciati dagli opponenti, ma anche quelli ritenuti dal giudicante attengono a irregolarità formali dell’atto di precetto. Inoltre, il ricorrente ha denunciato violazione di legge, perché, a suo dire, i giudici avrebbero errato nel dichiarare la nullità del precetto per mancata menzione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo. Per la Suprema Corte i ricorsi sono fondati. allora è opposizione agli atti esecutivi. Per gli Ermellini, non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia in presenza di opposizione agli atti esecutivi, poiché è in discussione la regolarità formale dell’atto di precetto, vale a dire la necessità che esso contenga o meno, ai sensi dell’articolo 654, comma 2, c.p.c., la menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo e l’apposizione della formula esecutiva. Come distinguere l’opposizione all’esecuzione. Piazza Cavour ha ricordato che, invece, con l’opposizione all’esecuzione si contesta l’an dell’esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo. Qualità di titolo esecutivo alla sentenza di accoglimento parziale di opposizione a decreto ingiuntivo. Relativamente alla seconda censura, il S.C. ha affermato che, qualora, come nel caso di specie, avvenga che, pur non essendovi una revoca espressa del decreto ingiuntivo, questo non trovi conferma nella sentenza conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma tale sentenza rechi un’autonoma condanna dell’opponente-debitore al pagamento in favore dell’opposto-creditore di una somma inferiore a quella oggetto dell’ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di condanna. Dal momento che il precetto oggetto di opposizione è risultato essere stato notificato insieme con la sentenza costituente titolo esecutivo, i giudici di legittimità hanno deciso nel merito la causa, con il rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 maggio - 2 settembre 2013, numero 20052 Presidente Petti – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 3 ottobre 2007, il Tribunale di Trani - sezione distaccata di Canosa di Puglia ha accolto l'opposizione - qualificata dallo stesso Tribunale come opposizione all'esecuzione - proposta da C.N. , C.S. e T.A. avverso l'atto di precetto loro notificato da T.P. in data 26 febbraio 2005 ha quindi dichiarato la nullità del precetto ed ha condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale ha ritenuto violato l'articolo 654, comma secondo, cod. proc. civ. perché nell'atto di precetto non vi era menzione alcuna della clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, individuato dal giudice come titolo esecutivo posto a fondamento del precetto oggetto di opposizione. 2.- Avverso la sentenza T.P. propone ricorso affidato a tre motivi. Gli intimati non si difendono. Motivi della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli articolo 615 e 617 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. per avere errato il Tribunale nel qualificare l'opposizione come opposizione all'esecuzione, piuttosto che come opposizione agli atti esecutivi, dal momento che, non solo i vizi denunciati dagli opponenti che hanno qualificato la loro azione come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 cod. proc. civ. , ma anche quelli ritenuti dal giudicante attengono ad irregolarità formali dell'atto di precetto. 1.1.- Col secondo motivo di ricorso è svolta la medesima censura, sotto il profilo del vizio di motivazione. 1.2.- Col terzo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli articolo 653, 654, 474, 475, 479, 480 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., per avere il Tribunale errato nel dichiarare la nullità del precetto per mancata menzione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo, poiché il titolo esecutivo posto a base del precetto è la sentenza numero 13/2005. In particolare, il ricorrente deduce che, con la sentenza in parola, conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non è stato confermato quest'ultimo, con il relativo rigetto dell'opposizione, ma, in parziale accoglimento dell'opposizione ex articolo 645 cod. proc. civ., gli opponenti a decreto ingiuntivo sono stati condannati al pagamento in favore dell'opposto, sig. T.P. , odierno ricorrente, di una somma inferiore a quella portata dal decreto ingiuntivo. Il ricorrente rileva che di tale minor somma è stato ingiunto il pagamento col precetto oggetto di opposizione e che la sentenza di condanna, costituente titolo esecutivo, è stata notificata unitamente al precetto, nella stessa data del 26 febbraio 2005. 2.- I motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni consequenziali, sono fondati e vanno accolti. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia in presenza di opposizione agli atti esecutivi, poiché è in discussione la regolarità formale dell'atto di precetto, vale a dire la necessità che esso contenesse o meno, ai sensi dell'articolo 654, comma secondo, cod. proc. civ., la menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e l'apposizione della formula esecutiva. Al riguardo è sufficiente richiamare il principio, per il quale, in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l’an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva cfr. Cass. numero 16262/05, nonché, tra le più recenti, Cass. numero 13205/12, numero 13938/12, numero 20989/12 . La sentenza del Tribunale è perciò errata nella parte in cui ha qualificato l'opposizione proposta dai signori C.N. , C.S. e T.A. come opposizione all'esecuzione. Alla stregua del criterio di cui sopra, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, e non come opposizione all'esecuzione, l'opposizione proposta contro l'atto di precetto, con cui si contesti la mancanza della menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell'apposizione della formula, ai sensi dell'articolo 654, comma secondo, cod. proc. civ 2.1.- La sentenza impugnata non è conforme a diritto nemmeno nella parte in cui ha richiamato l'articolo 654, comma secondo, cod. proc. civ., ponendo la norma a fondamento della dichiarazione di nullità del precetto opposto. Nel caso di specie, trova applicazione non il primo comma dell'articolo 653 cod. proc. civ. - che, disciplinando il rigetto dell'opposizione, individua il titolo esecutivo nel decreto ingiuntivo piuttosto che nella sentenza conclusiva del giudizio ex articolo 645 cod. proc. civ. - bensì il secondo comma dell'articolo 653 cod. proc. civ. Questa norma attribuisce la qualità di titolo esecutivo alla sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, qualora, come nel caso di specie, avvenga che, pur non essendovi una revoca espressa del decreto ingiuntivo, questo non trovi conferma nella sentenza conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma tale sentenza rechi un'autonoma condanna dell'opponente-debitore al pagamento in favore dell'opposto-creditore di una somma inferiore a quella oggetto dell'ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di condanna. Conseguentemente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione, ai sensi dell'articolo 479 cod. proc. civ., della sentenza di accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed al precetto intimato al debitore sulla base della stessa sentenza non si applica la norma dell'articolo 654 cod. proc. civ La sentenza impugnata va quindi cassata. 2.2. - Dal momento che il precetto oggetto di opposizione risulta essere stato notificato insieme con la sentenza costituente titolo esecutivo, e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'articolo 384, comma secondo, cod. proc. civ., col rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il precetto notificato ad istanza di T.P. il 26 febbraio 2005. 3.- Poiché l'errore nella qualificazione dell'opposizione è riferibile al giudicante, non anche agli opponenti, e poiché non risulta che la sentenza costituente titolo esecutivo abbia espressamente revocato il decreto ingiuntivo sì da ingenerare fraintendimenti in ordine alla sua effettiva portata di accoglimento parziale dell'opposizione , si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da C.N. , C.S. e T.A. avverso il precetto loro notificato da T.P. in data 26 febbraio 2005, qualificata la stessa come opposizione agli atti esecutivi compensa le spese dell'intero giudizio.