La rescissione del giudicato, come introdotta dalla legge numero 67/2014, può essere richiesta dal condannato o dal sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, contumace per la durata dell’intero processo, se la sua assenza è dipesa da una incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, ossia se non ha avuto la prova, né della data dell’udienza, né dell’esistenza del procedimento. Tale nuova disciplina non potrà essere applicata retroattivamente, e quindi non potranno usufruirne i condannati con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore della legge numero 67, così è stato deciso dalle Sezioni Unite.
Lo affermano le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione nell’informazione provvisoria numero 23 del 17 luglio 2014. Buone nuove possibile “tornare indietro” se il contumace condannato non sapeva della celebrazione del processo. E’ intervenuta da poche settimane la legge 28 aprile 2014, numero 67, pubblicata in G.U. numero 100 del 2 maggio 2014, che ha modificato, con efficacia immediata, la disciplina del processo in assenza dell’imputato. La legge ha introdotto la possibilità della rescissione del processo, quando l’assenza del reo sia dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Nel dettaglio, quando l’imputato-contumace non abbia la prova né della conoscenza della data dell’udienza, né dell’esistenza del procedimento, può ottenere la celebrazione di un nuovo processo, dove poter esercitare il diritto di difesa che era stato limitato nel processo celebrato ingiustamente in sua assenza. La legge tutela, quindi, il condannato che non abbia avuto la possibilità di sapere di essere oggetto di un procedimento penale, a patto che il suo sia un “non sapere” incolpevole. E’ applicabile retroattivamente l’istituto della rescissione? La Cassazione è stata adita per risolvere il quesito riguardante l’eventuale o meno applicazione retroattiva della nuova legge. In particolare, si chiede, mancando un regime transitorio, se l’istituto della rescissione, previsto dall’articolo 625 ter c.p.p., come introdotto dall’art 11 della predetta legge, sia applicabile ai soggetti condannati in processi definiti con sentenza irrevocabile prima dell’entrata in vigore della l. numero 67/2014. Rispondono le Sezioni Unite negativo. La Sezioni Unite hanno chiaramente escluso l’applicazione retroattiva la novità è da applicarsi ai soli procedimenti nei quali è stata dichiarata l’assenza dell’imputato sulla base dell’articolo 420 bis c.p.p., anch’esso modificato con la medesima legge. L’informazione provvisoria della Corte Suprema evita che vicende processuali concluse con una condanna definitiva, prima dell’entrata in vigore della citata legge, vengano rimesse in discussione. Le S.U. hanno, così, bilanciato i principi, caposaldo in materia, quali l’irretroattività della nuova legge processuale e l’efficacia immediata della novità.
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