Pensione di vecchiaia anticipata e assegno di invalidità non sono incompatibili

Il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata non è qualificabile come pensione diretta di invalidità ma come mera anticipazione rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, conseguentemente tale trattamento previdenziale non risulta incompatibile con l’assegno mensile di invalidità.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 11750 depositata l’8 giugno 2015. Il caso. La Corte d’appello di Genova riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Chiavari e confermava il diritto dell’attrice alla pensione anticipata di vecchiaia, disponendone però l’erogazione in via alternativa rispetto all’assegno mensile di assistenza, per l’incompatibilità delle due prestazioni. Avverso tale pronuncia, l’attrice originaria ricorre innanzi alla Corte di Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione della disciplina applicabile alla fattispecie che ha condotto i Giudici di merito a ritenere incompatibili l’assegno mensile di assistenza e la pensione di vecchiaia anticipata. La disciplina. Il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuto dall’articolo 1, comma 8, d.lgs. numero 503/92 a favore dei soggetti con un’invalidità nella misura di almeno l’80%. La medesima normativa eleva i limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia a carico dell’AGO assicurazione generale obbligatoria gestita dell’INPS, da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini, specificando come detto innalzamento non trovi applicazione nei confronti degli invalidi - in misura non inferiore all’80% - per i quali l’età pensionabile resta di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini. La natura del pensionamento anticipato. La pensione anticipata non è qualificabile come pensione diretta di invalidità ma come mera anticipazione rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione. Lo stato di invalidità rileva dunque quale semplice condizione, aggiuntiva rispetto a quella dell’età, per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia anticipato, non comportandone lo snaturamento. Le due prestazioni possono essere cumulate. Tale trattamento previdenziale non risulta in conclusione suscettibile ad essere ritenuto incompatibile con l’assegno mensile di invalidità, ai sensi del d.l. numero 791/81, convertito in l. numero 54/82. Si aggiunga inoltre che per la pensione di vecchiaia anticipata non è previsto alcun requisito negativo relativo alla titolarità di un assegno o pensione di invalidità civile. Non sono dunque ravvisabili limitazioni al titolare di un assegno mensile di assistenza che precludano l’ottenimento del pensionamento anticipato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito escludendo l’erogazione della pensione anticipata di vecchiaia in alternativa a quella dell’assegno mensile di assistenza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 21 aprile – 8 giugno 2015, numero 11750 Presidente Curzio – Relatore Marotta 1 -- Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto «Con sentenza numero 908/2011 depositata in data 27/10/2011, la corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Chiavati, confermava il diritto di L.B. alla pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del d.Igs. numero 503/92 ma disponeva che l'erogazione della stessa avvenisse in alternativa all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza, ritenendo sussistente una incompatibilità tra le due prestazioni. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Laura Bernardini, affidato ad un motivo. L'I.N.P.S. ha depositato procura in calce al ricorso notificato. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 1 e 8, del d.lgs. numero 503/1992 e dell'articolo 9, comma 1, del d.l. numero 791/81, convertito con modificazioni dalla legge numero 54/1982 dolendosi della ritenuta incompatibilità tra l'assegno mensile di assistenza di cui all'art 13 della legge numero 118/1971 con la pensione di vecchiaia anticipata. Rileva che tale incompatibilità è stata legislativamente prevista solo le Non si tratta, dunque, di una pensione diretta di invalidità bensì di una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto iIla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lese del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata il vigore del d.lgs. numero 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia finanziato dallo stesso soggetto del rapporto assicurativo, sul quale gravano i contributi, e diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia , ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità pure a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e diretto a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità previsti dalla legge numero 222/1984. Non si verte, dunque, nell'ipotesi di incompatibilità di cui al d.l. 22 dicembre 1981, numero 791 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, numero 54 che all'articolo 9, comma 1, testualmente prevede In assenza, dunque, di limitazioni, non é precluso al titolare di assegno mensile di assistenza il pensionamento anticipato previsto dall'indicata norma né le due prestazioni sono tra loro incompatibili si veda, sul riconoscimento del diritto al pensionamento anticipato previsto dall'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, numero 155 anche in favore di titolari di assegno o pensione di invalidità, Cass. 23 novembre 1999, numero 13009 . Per tutto quanto sopra considerato, si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata con decisione nel merito ed esclusione della prevista erogazione della pensione anticipata di vecchiaia in alternativa a quella dell'assegno mensile di assistenza, il tutto con ordinanza, ai sensi dell'articolo 375, numero 5, cod. proc. civ.». 2 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti con la prevalente giurisprudenza di legittimità in materia e che sussista con ogni evidenza il presupposto dell'articolo 375, numero 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo. 3 - In conclusione il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex articolo 384, secondo comma, cod. proc. civ., nei termini di cui alla sentenza di primo. 4 - La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza. P.Q.M. & lt a decorrere= dal= 1= °= gennaio= 1982,= l'assegno= mensile= di= cui= all'articolo = 13= della= legge= 30= marzo= 1.971,= numero = 118,= è= incompatibile= con= le= pensioni= dirette= invalidità= a= qualsiasi= titolo= erogate= dall'assicurazione= generale= obbligatoria= per= la= invalidità,= vecchiaia= e= superstiti= dei= lavoratori= dipendenti,= dalle= gestioni= sostitutive,= esonerative= ed= esclusive= medesima,= nonché= speciali= i= commercianti,= gli= artigiani,= coltivatori= diretti,= mezzadri= coloni,= dalla= gestione= speciale= minatori= prestazioni= pensionistiche= da= altre= casse= o= fondi= previdenza= ivi= compresi= quelli= liberi= professionisti = & gt La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decide nel merito nei termini di cui alla sentenza di primo grado, che conferma anche per le spese processuali di quel grado. Condanna l'I.N.P.S. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 1.800,00 di cui euro 1.000,00 per onorari , e delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, da corrispondersi, queste ultime, all'avv. Guido Faggiani, antistatario.