Il Legislatore ha fissato il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie, facendola decorrere dallo spirare del termine ex articolo 184 c.p.c. per le richieste di nuovi mezzi di prova e la produzione di documenti, e dallo spirare del secondo termine per l’indicazione della eventuale prova contraria.
Si tratta del principio affermato dalla terza sezione della Corte di Cassazione con la sentenza numero 12119, depositata il 17 maggio 2013. Il caso. Una questione in materia assicurativa è l’occasione per la Corte di Cassazione di affrontare il tema delle preclusioni istruttorie con particolare riferimento alla prova contraria. La disciplina applicabile al caso di specie ratione temporis è quella dettata dall’articolo 184 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla L. 353/1990, oggi sostanzialmente assorbita nel meccanismo del triplo termine previsto dall’articolo 183, comma 6, del codice di rito. Sarà interessante valutare quanto le conclusioni della Consulta possano trovare applicazione al diritto oggi vigente. Il doppio termine dell’articolo 184 c.p.c., vecchia formulazione. La questione sottoposta alla Corte di Cassazione attiene alla definizione di quali attività siano consentite nel secondo termine della norma richiamata, dedicato alla prova contraria. Secondo la prospettazione del ricorrente, che richiama un precedente della Cassazione, l’ultima parte del primo comma dell’articolo 184 c.p.c. non farebbe riferimento unicamente a prove “contrarie” a quanto dedotto entro il primo dei previsti termini ritiene invece sufficiente, ai fini dell’ammissibilità di nuove prove orali o documentali da indicare nel secondo dei termini previsti dal citato primo comma dell’articolo 184 c.p.c. che le stesse non tendano a provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere, ma a dare la prova contraria di quei fatti. Il precedente. La Corte, nella sentenza in esame, richiama e ribadisce il noto precedente delle Sezioni Unite sent. numero 8203/2005 secondo il quale, con prospettazione antitetica rispetto a quella testé citata, il Legislatore ha fissato il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie, facendola decorrere dallo spirare del termine ex articolo 184 c.p.c. per le richieste di nuovi mezzi di prova e la produzione di documenti, e dallo spirare del secondo termine per l’indicazione della eventuale prova contraria Da tale affermazione si può agevolmente evincere che la eventuale prova contraria è riferibile alle prove volte a contrastare quelle richieste nel contesto dell’operare del primo termine. L’accento dei Giudici di legittimità è posta con insistenza sull’aggettivo eventuale, che dimostrerebbe con certezza il carattere di “controprova” a documenti o deduzioni evasi con il primo termine, correlandosi quindi alle prove e non già alle allegazioni fattuali, delle quali la norma non fa menzione. Poiché i fatti allegati dalla controparte sono già stati necessariamente fissati nel thema decidendum ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., ritenere che la prova contraria deducibile con il secondo termine ex articolo 184 c.p.c. potesse riguardare tali fatti si risolverebbe in una inutile duplicazione, contraria al principio di economia processuale ed eccedentaria rispetto alle stesse esigenze di difesa. Il vigente meccanismo dei termini istruttori. La sentenza esaminata si riferisce, come detto, alla lettera previgente del codice di rito e non fa cenno, nemmeno incidentalmente, all’attuale sistema delle preclusioni istruttorie. Vale certamente la pena, per non relegare la pronuncia in una prospettiva eminentemente storica, di chiedersi sino a che punto i principi enunciati possano eventualmente essere richiamati nel sistema attualmente vigente, che in apparenza non è dissimile da quello precedente. Il secondo ed il terzo termine fissati dal sesto comma dell’attuale articolo 183 c.p.c., sono dedicati, infatti, alla deduzione di nuove prove la seconda parte del secondo termine ed «alla sola prova contraria» il terzo . C’è da chiedersi, innanzitutto, se l’uso dell’aggettivo sola in luogo del precedente eventuale sia effettivamente frutto di una scelta precisa in questo caso, sembra che la lettura della norma non possa che essere addirittura ulteriormente restrittiva rispetto alla precedente. Deve osservarsi, peraltro, come la contrazione delle scansioni processuali del nuovo rito rispetto al passato, con l’eliminazione della doppia prima udienza e l’inserimento nel secondo termine della facoltà di replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte e di proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime non consente di affermare con la stessa sicurezza del passato che in occasione del primo termine ex articolo 184 «i fatti allegati dalla controparte siano già stati definitivamente fissati nel thema decidendum». La conclusione, in questa sede dichiaratamente di prima lettura, è quella di una risposta prudentemente affermativa alla possibilità di utilizzare oggi i principi di diritto delle Sezioni Unite richiamate dalla sentenza in commento, ferma restando l’evidente necessità di un ulteriore intervento, specie con riferimento a quei casi in cui l’allegazione dei fatti sia, al momento della concessione dei termini istruttori, ancora in divenire.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 marzo - 17 maggio 2013, numero 12119 Presidente Segreto – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. D C. adiva il Tribunale di Milano per sentir condannare la Compagnia di Assicurazione Lloyds's di Londra di seguito anche i Lloyd's al pagamento della somma di Euro 175.595,35, oltre interessi legali, in base alla polizza di responsabilità civile e professionale numero . contratta dalla Unione Agenti Italiani U.I.A. con i medesimi Lloyd' s per il periodo dal 30 giugno 1999 al 30 giugno 2000. A sostegno della domanda l'attore adduceva di esser stato agente della Compagnia di assicurazioni Ras dall'aprile 1970 al febbraio 2002 che, in data 9 giugno 1999, tale M S. aveva chiesto a D T. , sub-agente di esso C. , di assicurare la propria autovettura con la Ras e che il giorno successivo, 10 giugno 1999, il T. emetteva la relativa polizza in pari data che il S. pagava il premio e ritirava il contratto di assicurazione il omissis , avendo però sottaciuto che il giorno precedente, omissis , aveva avuto un sinistro mortale che la Ras, con missiva del 9 luglio 2001, addebitava ad esso C. la responsabilità per il fatto del subagente, addebitandogli la somma di Euro 175.595,35 liquidata, in via transattiva, agli eredi della vittima del sinistro che, pertanto, esso C. azionava la predetta polizza, stipulata dall'U.I.A., con i Lloyd's. L'adito Tribunale accoglieva la domanda attorea e la decisione veniva appellata dalla Compagnia di Assicurazione Lloyds's di Londra. 2. - Con sentenza resa pubblica il 3 luglio 2008, la Corte di appello di Milano accoglieva il gravame della Compagnia Lloyds's di Londra e respingeva la domanda proposta da D C. . 2.1. - La Corte territoriale disattendeva il primo motivo di impugnazione con cui l'appellante deduceva l'inoperatività della polizza nei confronti dei terzi danneggiati, giacché la copertura assicurativa aveva effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, nella specie avvenuto il omissis , mentre il sinistro si era verificato il giorno precedente, omissis . A tal riguardo, si osservava essere incontestato che il certificato ed il contrassegno assicurativo avessero la data del 10 giugno 1999, in conformità a quanto richiesto dall'assicurato per ottenere la continuità della copertura assicurativa rispetto alla precedente polizza scaduta, per l'appunto, il 10 giugno 1999, di qui, pertanto, l'insorgenza dell'affidamento del terzo danneggiato sulla copertura assicurativa del veicolo in base alle risultanze del contrassegno e del certificato e, quindi, l'obbligo della Ras di risarcirne il danno, senza poter opporre eccezioni basate su risultanze diverse dal contratto ed inerenti ai rapporti interni tra l'assicurato ed il suo assicuratore . 2.2. - Il giudice di appello riteneva, però, fondati il secondo e terzo motivo con assorbimento del quarto , con i quali si assumeva che la polizza numero ., su cui era basata la domanda del C. , non avrebbe potuto coprire la richiesta di indennizzo, giacché alla data di denuncia del sinistro 9 luglio 2001 la stessa era già scaduta in data 30 giugno 2000 , producendosi, a riprova di ciò, la polizza numero ., relativa al periodo assicurativo 30 giugno 2001-30 giugno 2002, quale documento che, però, il Tribunale aveva reputato irricevibile per tardività, ai sensi dell'articolo 184 cod. procomma civ La Corte territoriale sosteneva, anzitutto, l'ammissibilità della predetta produzione documentale, effettuata dai Lloyd's nella seconda memoria ex articolo 184 cpc e ciò perché tendente a fornire la prova contraria in punto di estensione temporale della copertura assicurativa di cui alla polizza . , così aderendo all'interpretazione del citato articolo 184 seguita dalla sentenza numero 2656 del 2005 di questa Corte. Ciò premesso, il giudice del gravame osservava, quindi, che il rapporto contrattuale di cui alla polizza numero ., in base alla quale aveva agito il C. , era del tutto autonomo e distinto rispetto a quello di cui alla polizza ., stipulata per giunta - come pare - con un diverso assicuratore non già con il precedente Lloyd's Uiafin, ma con i Lloyd's Marine & amp Aviation , per cui la prima non poteva operare alla data di denuncia del sinistro alla Ras, in quanto già scaduta ed essendo allora in vigore l'altra e distinta polizza. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.D. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione numero ., proponendo altresì ricorso incidentale, nonché ricorso incidentale condizionato, entrambi sulla base di un unico motivo. Considerato in diritto 1. - Con il primo mezzo, assistito da quesito di diritto, è denunciata, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3, cod. procomma civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 184 cod. procomma civ., nel testo previgente, applicabile ratione temporis. Il ricorrente evidenzia che i Lloyd's, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, avevano eccepito l'inoperatività della polizza numero ., in quanto già scaduta al momento della denuncia del sinistro nel luglio 2001 eccezione che esso attore, con la memoria ex articolo 183 cod. procomma civ., depositata il 26 aprile 2004, nel termine concesso dal giudice istruttore, aveva contrastato, deducendo che detta polizza si era rinnovata tacitamente, per effetto delle proroghe annuali, in base all'articolo 9 delle norme contrattuali, senza che gli stesi Lloyd's avessero replicato alcunché con la memoria ex articolo 183 cod. procomma civ., depositata il 10 maggio 2004. Allorché, quindi, il giudice istruttore aveva concesso il doppio termine ex articolo 184 cod. procomma civ., il primo fino al 10 giugno 2004 per deposito memorie istruttorie e produzione documenti ed il secondo fino al 10 luglio 2004 per eventuali repliche e deduzioni di prove contrarie , i Lloyd's, utilizzando esclusivamente il secondo termine, facevano riferimento alla polizza numero . e la producevano in giudizio. Avrebbe, dunque, errato la Corte di appello nel ritenere ammissibile, ai sensi dell'articolo 184 cod. procomma civ. non facendo menzione alcuna dell'articolo 345, terzo comma, cod. procomma civ. siffatta produzione, andando di diverso avviso rispetto a quanto opinato dal Tribunale, che correttamente aveva dichiarato l'irricevibilità del documento in ossequio ai dieta della sentenza delle Sezioni Unite numero 8203 del 2005. 2. - Con il secondo mezzo, assistito da quesito di diritto, è dedotta violazione degli articolo 115, 132 e 276 cod. procomma civ. in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5, cod. procomma civ., per carenza di motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia assunto alcuna motivazione in ordine alla circostanza, dedotta in corso di giudizio di primo grado e ribadita in sede di gravame, concernente la piena validità della polizza numero . per esser la stessa stata tacitamente rinnovata in ragione della mancata disdetta prevista dall'articolo 9 della condizione generali di contratto, in relazione alla quale era mancata la prova da parte dei Lloyd's. 3. - I primi due motivi vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione. Posto che si è formato giudicato interno sul fatto che la copertura assicurativa per la responsabilità professionale del C. operasse in relazione al momento, 9 luglio 2001, in cui era stata fatta la denuncia del sinistro all'U.I.A. e non già in relazione alla condotta dannosa, del giugno 1999, oggetto della garanzia assicurativa, secondo i principi in materia , il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia considerato la proroga di efficacia della polizza numero ., scadente il 30 giugno 2000, ma non disdettata a norma di contratto, ed abbia invece fondato l'accertata inoperatività di detta polizza assicurativa sul fatto che era stata stipulata, soltanto dopo la denuncia del sinistro, altra e distinta polizza in favore del C. , numero ., che i Lloyd's avevano ritualmente prodotto in primo grado. La complessiva censura coglie nel segno. In effetti, la Corte di appello non si è soffermata sulla questione della proroga della polizza numero . su cui era fondata la domanda attorea , in assenza della sua disdetta come invece statuito dal primo giudice , giacché ha ritenuto dirimente il fatto che, alla data di denuncia del sinistro 9 luglio 2001 , era operativa in favore del C. un'altra polizza, numero ., che escludeva, pertanto, l'efficacia della prima tale ultima polizza, ha soggiunto il giudice del merito, era stata oggetto di rituale produzione da parte dei Lloyd's, ai sensi dell'articolo 184 cod. procomma civ., e, poiché rappresentava un rapporto del tutto autonomo e distinto rispetto a quello in forza del quale aveva agito l'attore, la domanda da questi proposta era pertanto infondata. E l'assunto concernente la ritualità di detta produzione documentale si è poggiato, essenzialmente, sulla sentenza numero 2656 del 9 febbraio 2005 di questa Corte, la quale ha escluso che l'ultima parte del primo comma dell'articolo 184 cod. procomma civ. faccia riferimento unicamente a prove contrarie a quanto dedotto entro il primo dei previsti termini per la produzione di documenti e la deduzione di nuove prove, reputando sufficiente, ai fini della ammissibilità di nuove prove orali o documentali, da indicare nel secondo dei termini previsti dal citato primo comma dell'articolo 184, “che le stesse non tendano come precisa l'articolo 2697 c.c. a provare i fatti che .costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in diritto, ma a dare la prova contraria di quei fatti”. Tuttavia, un siffatto orientamento non collima con la disciplina processuale di riferimento, siccome interpretata alla luce dell'indirizzo che, in materia, è stato fatto proprio dalle Sezioni unite civili con la sentenza numero 8203 del 20 aprile 2005 dunque, di poco successiva all'anzidetta pronuncia numero 2656 , secondo cui — in relazione all'articolo 184 cod. procomma civ., nella formulazione dettata dall'articolo 18 della legge 26 novembre 1990, numero 353, applicabile ratione temporis, - il legislatore ha fissato il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie, facendola decorrere dall'ordinanza di ammissione delle prove, nel caso in cui non sia stato chiesto il termine ex articolo 184, ovvero, quando tale termine sia stato concesso, dallo spirare del termine in questione, per le richieste di nuovi mezzi di prova e la produzione dei documenti, e dallo spirare del secondo termine per l'indicazione della eventuale prova contraria . Da ciò potendosi pianamente evincere che la eventuale prova contraria è riferibile alle prove volte a contrastare quelle richieste nel contesto dell'operare del primo termine indicato dal citato articolo 184. Lo stesso tenore letterale della norma esibisce, infatti, una distinzione di attività, entrambe assistite da un termine perentorio, là dove la seconda di esse - è cioè l'indicazione di prova contraria - è solo eventuale e, quindi, viene suscitata unicamente come controprova in relazione alle richieste probatorie ed al deposito di documenti evasi con il primo termine, correlandosi dunque alle prove e non già alle allegazioni fattuali, delle quali la norma non fa cenno alcuno. Del resto, giova rilevare che il primo termine previsto dall'articolo 184 cod. procomma civ. già consente o meglio, impone alla parte interessata di richiedere prova contraria sui fatti allegati dalla controparte, che sono stati definitivamente fissati nel thema decidendum ai sensi dell'articolo 183 cod. procomma civ., per cui si paleserebbe come inutile duplicazione, contraria al principio di economia processuale ed eccedentaria rispetto alle stesse esigenze della difesa, il disporre la perentorietà di un termine rispetto ad istanze probatorie che, poi, potrebbero essere proposte anche nel corso della decorrenza del secondo termine. Nella specie, risulta dagli atti - cui questa Corte ha accesso in virtù della natura di error in procedendo del vizio denunciato, come palesemente si coglie dal tenore stesso del motivo, seppur rubricato ai sensi del numero 3 del primo comma dell'articolo 360 cod. procomma civ. - che il giudice istruttore, con ordinanza del 7 aprile 2004 docomma 6 depositato dal ricorrente , aveva concesso termini, ai sensi dell'articolo 184 cod. procomma civ., sino al 10 giugno 2004 per memorie istruttorie e produzioni documenti e sino al 10 luglio 2004 per eventuali repliche e deduzioni di prove contrarie , là dove i Lloyd's hanno prodotto la polizza numero . con memoria dell'8 luglio 2004 docomma 7 depositato dal ricorrente circostanza, peraltro, confermato dallo stesso controricorso a pag. 15 . Pertanto, la polizza numero . è stata prodotta dai Lloyd's soltanto nel corso del secondo termine di cui al citato articolo 184 e non già per fornire la controprova rispetto a prove che l'attore avrebbe dovuto produrre o richiedere con la memoria istruttoria da depositarsi entro il 10 giugno 2004 e che non sono state prodotte o richieste , ma per fornire la prova sul tema della copertura assicurativa vigente ratione temporis e sulla individuazione dell'Assicuratore che aveva emesso tale polizza cfr. ancora controricorso p. 15 e cioè in relazione al thema decidendum che risultava definitivamente fissato a seguito delle memorie di parte depositate ai sensi dell'articolo 183 cod. procomma civ. sicché detta produzione documentale era da ritenersi inammissibile, in quanto effettuata oltre il termine perentorio anzidetto. Dunque, la Corte territoriale, giacché non era ammissibile la produzione della polizza numero ., avrebbe dovuto affrontare la questione relativa al dedotto tacito rinnovo della polizza numero . questione che, invece, lo stesso giudice del gravame ha sostanzialmente ritenuto assorbita nella diversa impostazione della decisione veicolata dalla rilevanza assegnata al documento irritualmente prodotto dai Lloyd's. 4. - L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale assorbe l'esame dei restanti mezzi terzo e quarto , che involgono questioni concernenti il rilievo attribuito, dal giudice di appello, alla polizza numero . ed ai rapporti tra questa e la polizza numero ., le quali, per l'appunto, sono superate dalla riscontrata inammissibilità della polizza tardivamente prodotta in giudizio dai Lloyd's. Resta altresì assorbito anche l'unico motivo di ricorso incidentale proposto dai Lloyd's, che verte sulla compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio disposta dalla Corte territoriale, attesa la necessità di una cassazione con rinvio della sentenza impugnata a seguito dell'accoglimento anzidetto. 5. — Quanto al ricorso incidentale condizionato, esso denuncia, con un unico motivo ai sensi dell'articolo 360, primo comma, nnumero 3 e 5, cod. procomma civ., la violazione e falsa applicazione degli articolo 1 e ss. della legge numero 990 del 1969 e 180 del d.lgs. numero 285 del 1992, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. I Lloyd's evidenziano che il sinistro mortale causato dallo S. si era verificato l' omissis , mentre il danneggiante aveva pagato il premio assicurativo e ritirato il contratto il omissis , così da non poter essere in possesso il giorno del sinistro del certificato assicurativo e del relativo contrassegno. Di qui la conseguenza che il contrassegno non poteva essere presente sul veicolo del danneggiante al momento del sinistro e che la Ras avrebbe, quindi, risarcito un sinistro per il quale non era tenuta, sicché il C. non sarebbe incorso in alcuna responsabilità nei confronti della sua mandante . Avrebbe, dunque, errato la Corte di appello nel ritenere operante l'assicurazione nei confronti del terzo danneggiato, in base alla premessa del suo affidamento sulla copertura assicurativa del veicolo in forza delle risultanze del contrassegno e del certificato, aventi decorrenza 10 giugno 1999, da cui l'obbligo della Ras di risarcirne il danno, senza poter opporre eccezioni basate su risultanze diverse dal contratto ed inerenti ai rapporti interni tra l'assicurato ed il suo assicuratore . Peraltro, sulle evidenziate circostanze di fatto la motivazione sarebbe carente e contraddittoria, facendo leva sul principio dell'affidamento del terzo danneggiato, che, invece, non poteva sussistere al momento del sinistro. Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto la compagnia assicuratrice della responsabilità civile del conducente di autoveicolo non può essere dichiarata tenuta ad indennizzare un sinistro causato dal conducente il quale non disponga del certificato assicurativo e non esponga il contrassegno assicurativo, per non averne ricevuto la disponibilità al momento del sinistro . 5.1. - Il motivo è inammissibile, anche a prescindere dalla palese inadeguatezza alla stregua dell'interpretazione del diritto vivente della norma di cui all'articolo 366 bis cod. procomma civ. della formulazione del quesito di diritto, in relazione alla dedotta violazione di legge, e dalla mancata formulazione del c.d. quesito di fatto , in riferimento al prospettato vizio di motivazione. Posto, infatti, che, come si evince dalla sentenza impugnata, il motivo di appello dei Lloyd's era incentrato sull'eccezione di inoperatività dell'assicurazione r.c.a. per essere questa efficace soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e cioè il omissis , con il mezzo oggetto del presente scrutinio si fa, invece, questione della mancata esposizione del contrassegno sul veicolo del danneggiante, tale da non potersi ritenere ingenerato nel terzo danneggiato l'affidamento sulla operatività dell'assicurazione secondo quanto risultante da certificato e relativo contrassegno. Trattasi, pertanto, di questione, sia in fatto, che in diritto, che la Corte territoriale non ha affrontato, giacché, attenendosi al motivo di gravame che, si ripete, non estendeva il thema disputandum alla circostanza dell'esposizione del contrassegno sul veicolo del danneggiante , si è soffermata soltanto sulla data di decorrenza dell'assicurazione in base a quanto risultava da certificato e contrassegno relativi e cioè il 10 giugno 1999 e sulla scorta di tale esclusivo elemento di fatto ha evocato il principio dell'affidamento del terzo. Sicché, la questione che i Lloyd's pongono con il motivo di ricorso incidentale condizionato che, del resto, è del tutto carente sulla indicazione di quanto dedotto al riguardo nel grado di appello è nuova e, pertanto, inammissibile, giacché, come da principio consolidato tra le tante, Cass., 13 dicembre 2012, numero 25130 , nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti ciò che, come evidenziato, è da escludere nel caso di specie . 6. - La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, che dovrà attenersi a quanto statuito da questa Corte in ordine all'inammissibilità della produzione documentale concernente la polizza numero . e sulla necessità di affrontare la questione, di diritto e di fatto, relativa al dedotto tacito rinnovo della polizza numero Il giudice del rinvio dovrà, altresì, provvederà alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti i restanti motivi dello stesso ricorso, nonché il ricorso incidentale dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.