Il lavoratore patteggia, ma impugna il licenziamento: l’ammissione di responsabilità è una prova

La sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. c.d. “patteggiamento costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua inesistente responsabilità.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - con la sentenza numero 7675, depositata il 27 marzo 2013. Il lavoratore non può ammettere il reato e sperare di farla franca davanti al giudice del lavoro. La pronuncia in commento riafferma il principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorché il giudice penale abbia prestato fede all’ammissione di responsabilità dell’imputato ed abbia pronunciato sentenza ex articolo 444 c.p.p., tale riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia di giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel processo civile cfr., ex plurimis, Cass. numero 26263/2011, numero 24587/2010, e numero 23906/2007 . Anzi, il giudice civile che intenda discostarsi dall’ammissione di responsabilità fatta dall’imputato deve esplicitare le ragioni per cui un simile riconoscimento di colpa non dovrebbe essere considerato attendibile. Tali conclusioni valgono, ovviamente, anche per il processo avente ad oggetto la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore sulla base degli addebiti emersi, a suo carico, nel corso del processo penale. Le prove raccolte durante le indagini preliminari sono valutabili dal giudice civile, anche se non c’è stato dibattimento. Sulla base di tale ragionamento, la Suprema Corte afferma che il giudice civile, nell’accertamento della sussistenza di determinati fatti, può fondare il proprio convincimento sulle prove raccolte nel corso delle indagini preliminari, ivi comprese le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche in assenza del vaglio critico del dibattimento, e cioè ove il procedimento penale sia stato definito da una sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. o in caso di intervenuta amnistia. La parte contro cui simili elementi probatori vengono invocati può, in ogni caso, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale cfr., ad esempio, Cass. numero 132/2008, numero 22020/2007, e numero 16592/2005 . Il datore aspetta il passaggio in giudicato della sentenza penale il licenziamento è comunque tempestivo . La sentenza in commento affronta anche la questione relativa alla tempestività degli addebiti mossi al lavoratore solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale. In proposito la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in tema di sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, i termini per contestare l’addebito nella specie quello di 20 giorni, ex articolo 29, comma 2, CCNL Sanità 1 settembre 1995 devono considerarsi ordinatori, e non perentori, sicché la loro inosservanza non comporta un vizio della sanzione finale, atteso che, in un assetto disciplinare contrattualizzato, gli effetti decadenziali non possono verificarsi in mancanza di un’espressa previsione normativa o contrattuale che preveda tali effetti. Ne discende che l’inosservanza dei termini per contestare l’addebito è valutabile in termini di non corretto adempimento degli obblighi contrattuali, per gli effetti e nei limiti previsti dall’accordo delle parti e dai principi generali in materia di adempimento cfr., ex plurimis, Cass. numero 23503/2010, numero 5637/2009, e numero 20654/2007 .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 febbraio - 27 marzo 2013, numero 7675 Presidente Roselli – Relatore Bandini Svolgimento del processo Con sentenza del 28.5 - 26.8.2008 la Corte d'Appello di Perugia rigettò il gravame proposto da P.P. nei confronti della ex datrice di lavoro Azienda Unità Sanitaria Locale numero X della Regione Umbria in prosieguo, per brevità, indicata anche come Asl avverso la sentenza di prime cure che aveva respinto la proposta impugnazione del licenziamento irrogato a seguito di ammanchi di denaro addebitatigli e per i quali era passata in giudicato a suo carico sentenza penale di applicazione della pena della reclusione e condannato il lavoratore al risarcimento dei danni. A sostegno del decisum, per quanto qui ancora specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne che - doveva ritenersi la tempestività della contestazione, in quanto la legale e piena conoscenza dei fatti si era verificata, in capo alla Asl, soltanto quando, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale, erano stati acquisiti i necessari elementi di incolpazione, ivi compresa la dichiarazione del P. di assunzione della piena responsabilità degli ammanchi, tenuto conto che la documentazione contabile era stata oggetto di sequestro penale nella specie, peraltro, neppure vi era una sostanziale necessità di avviare - e subito sospendere - il procedimento disciplinare sia per il suddetto avvenuto sequestro penale della documentazione, sia per l'intervenuta sospensione cautelare dal servizio - andava esclusa l'eccepita tardiva conclusione del procedimento disciplinare, atteso che il dies a quo doveva, a mente della previsione contrattuale collettiva, essere fatto decorrere dalla contestazione dell'addebito e, quindi, dalla ricezione della stessa da parte dell'incolpato - nella specie non vi era stata sottrazione di competenza all'ufficio disciplinare con sostituzione a quest'ultimo del direttore generale, poiché l'ufficio disciplinare aveva svolto le indagini necessarie ed elaborato una risoluzione di maggioranza per il licenziamento ed una di minoranza con auspicio di evitare la sanzione massima dopo di che il medesimo ufficio, anziché procedere direttamente al licenziamento, aveva rimesso gli atti al direttore generale, il quale si era ritenuto investito del potere di emettere quello che era soltanto l'atto conclusivo della procedura - doveva ritenersi del tutto legittimo trarre dagli accertamenti peritali disposti dal P.M., neppure contestati, argomenti di incolpazione, sussistendo peraltro anche altri elementi atti a formare il convincimento al riguardo, quali la dichiarazione dell'interessato di assunzione di piena responsabilità, la restituzione spontanea di 65 milioni di lire e la sua stessa scelta di patteggiare la pena - la mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti che avevano coperto il P. non poteva costituire circostanza atta a favorirlo - le eccezioni sollevate riguardo alla condanna risarcitoria, di carenza di giurisdizione e di legittimazione attiva, erano nuove, siccome mai prospettate in primo grado inoltre doveva considerarsi che la giurisdizione della Corte dei Conti ha valenza suppletiva, per il caso in cui l'ente pubblico non si attivi autonomamente per il recupero, come invece era avvenuto nel caso di specie, e che altrettanto doveva dirsi per le gestioni commissariali relativamente alle pendenze creditizie e debitorie della pregresse Unità Sanitarie Locali. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, P.P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi. L'intimata Azienda Unità Sanitaria Locale numero X della Regione Umbria ha resistito con controricorso. Con ordinanza del 25.9 - 12.10.2012 questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, rimettendo gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sul rilievo che, con il quinto motivo, relativo all'intervenuta pronuncia risarcitoria, il ricorrente si era doluto che non fosse stato riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, stante l'asserita giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti con provvedimento in data 15.10.2012 il Primo Presidente Aggiunto, visto l'articolo 374, comma 1, cpc, ha disposto che il ricorso fosse trattato dalla Sezione Lavoro, stante la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite sul quinto motivo. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norma di CCNL articolo 29, comma 2, CCNL Compartimento Sanità , nonché vizio di motivazione, deducendo il tardivo inizio dell'azione disciplinare e assumendo che, fino dal 1994, epoca nella quale erano stati scoperti gli ammanchi, e, comunque, fin dalla comunicazione del provvedimento del GIP, reso nel 1995, di applicazione della misura cautelare della sospensione dal pubblico servizio, ovvero, ancora, dal ricevimento dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare nel marzo 1998, la parte datoriale era a piena conoscenza di ogni elemento utile per effettuare le debite contestazioni. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norma di CCNL articolo 29, comma 6, CCNL Compartimento Sanità , nonché vizio di motivazione, assumendo l'avvenuta estinzione del procedimento disciplinare, siccome non conclusosi nel termine previsto doveva infatti negarsi all'atto di contestazione natura di atto ricettizio, posto che la sua conoscenza da parte del dipendente rileva solo in relazione ai termini a difesa e per consentire il contraddittorio prima dell'irrogazione della sanzione era inoltre mancata nella sentenza impugnata, in contemplazione della qualificazione della contestazione quale atto ricettizio, la concreta valutazione dell'effettivo rispetto del termine. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di norma di CCNL articolo 29, comma 7, CCNL Compartimento Sanità , nonché vizio di motivazione, deducendo l'incompetenza dell'organo direttore generale, in luogo dell'ufficio disciplinare che aveva adottato il provvedimento di licenziamento. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di CCNL e di legge, nonché vizio di motivazione, sotto un duplice profilo a per non essere stato effettuato dall'organo competente l'accertamento dei fatti, non potendo gli stessi essere desunti sulla scorta delle indagini preliminari e, in particolare, della perizia contabile disposta dal P.M., ancorché non contestata né elementi di colpevolezza avrebbero potuto essere desunti dalla intervenuta sentenza di patteggiamento ovvero dalla restituzione della somma di lire 65 milioni b per non essere stata considerata la disparità di trattamento fra la posizione di esso ricorrente e quella degli altri soggetti coinvolti, nei cui confronti non era stata adottata alcuna sanzione. Con il quinto motivo, relativo all'intervenuta pronuncia risarcitoria, il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto, nonché vizio di motivazione, sotto più profili - per non essere stato riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio , stante la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti - per non essere stata rilevata la carenza di legittimazione attiva della Asl, piuttosto che quella della gestione commissariale, stante l'epoca nella quale erano avvenuti i fatti contestati - per la mancanza di prova della domanda, stante anche l'inefficacia delle risultanze istruttorie del procedimento penale e della sentenza di patteggiamento. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto, nonché vizio di motivazione, per non essere stata accolta la domanda di risarcimento da illegittimo licenziamento. 2. La prevalente giurisprudenza di questa Corte, dal cui orientamento ermeneutico il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha affermato il principio secondo cui, in tema di sanzioni disciplinari nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato, i termini per contestare l'addebito nella specie quello di 20 giorni di cui all'articolo 29, comma 2, CCNL comparto sanità 1 settembre 1995 devono reputarsi ordinatori, e non perentori, sicché la loro inosservanza non comporta un vizio della sanzione finale, atteso che, in un assetto disciplinare contrattualizzato, gli effetti decadenziali non possono verificarsi in mancanza di una espressa previsione normativa o contrattuale che preveda detti effetti, e perché la natura contrattuale dei termini porta a valutare la loro osservanza come corretto adempimento di obblighi contrattuali, la cui mancanza è rilevante per gli effetti e nei limiti previsti dall'accordo delle parti e dai principi generali in materia di adempimento cfr, ex plurimis, Cass., nnumero 23900/2004 7601/2005 19743/2005 20654/2007 5637/2009 23503/2010 . Stante l'avvenuta attivazione del procedimento disciplinare nel corso dell'anno 1998, non trova applicazione, ratione temporis, la previsione di perentorietà del termine iniziale introdotta dall'articolo 12, comma 1, lett. c , del CCNL 19.4.2004, con decorrenza degli effetti giuridici dal primo giorno successivo alla data di stipulazione, né il disposto dell'articolo 55 bis, comma 4, dl.vo numero 165/01, introdotto dall'articolo 69 dl.vo numero 150/09 deve dunque ribadirsi, per le ragioni anzidette, la natura ordinatoria del termine iniziale del procedimento disciplinare. Deve al contempo rilevarsi che la Corte territoriale, confermando la pronuncia di prime cure, ha comunque adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali l'inizio del procedimento doveva ritenersi tempestivo in relazione al momento in cui, con il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, erano stati acquisiti i necessari elementi di incolpazione, mentre l'assunto del ricorrente circa l'avvenuta acquisizione di tali elementi in epoca precedente si risolve nella richiesta di un riesame in fatto delle emergenze processuali non ammissibile in sede di legittimità. Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato. 3. L'articolo 29, comma 6, CCNL comparto sanità 1 settembre 1995 prevede espressamente che il termine finale del procedimento disciplinare decorre dalla data di contestazione dell'addebito così testualmente il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito e, perciò, dalla data in cui l'atto di contestazione viene portato a effettiva conoscenza dell'incolpato, in ciò appunto consistendo la contestazione all'interessato dei fatti addebitati. Ribadita l'inapplicabilità alla fattispecie, ratione temporis, delle disposizioni introdotte dall'articolo 69 dl.vo numero 150/09, risulta quindi condivisibile l'interpretazione resa al riguardo dalla Corte territoriale, con motivazione, quale già esposta nello storico di lite, scevra da elementi di illogicità. Considerato inoltre che il ricorrente neppure deduce, che, avendosi riguardo alla data di comunicazione dell'atto di contestazione, vi sarebbe stata violazione del termine finale del procedimento al riguardo la controricorrente ha precisato che la lettera di contestazione dell'addebito era stata ricevuta dal P. in data 25.10.1998, onde a quella di irrogazione della sanzione, indicata dallo stesso ricorrente nel 18.2.1999, il termine di giorni 120 non era stato superato , anche il secondo motivo di ricorso va disatteso. 4. In ordine al terzo motivo deve osservarsi che, come già esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha motivato la propria decisione sul punto attraverso la valutazione dei modi e degli atti con cui si era svolto il procedimento disciplinare. La critica di tale decisione, giusta il disposto dell'articolo 366, numero 3, cpc, non poteva dunque prescindere dalla presa in considerazione delle concrete modalità attraverso le quali l'Amministrazione datrice di lavoro era pervenuta all'emanazione del provvedimento espulsivo e quindi, per il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dal riportare nello stesso, nei loro esatti termini, il contenuto degli atti che, per quanto di rilievo ai fini de quibus, avevano contraddistinto l’iter procedimentale Poiché ciò non è avvenuto, non essendo stati riportati in ricorso, quanto meno nei loro passi rilevanti ai fini del decidere, le determinazioni dell'ufficio disciplinare e l'atto conclusivo del direttore generale, rammentati soltanto in termini genericamente riassuntivi ovvero riportati nell'ambito peraltro di una diversa doglianza solo per brevi e non decisivi lacerti, deve ritenersi l'inammissibilità del motivo. 5. Anche il quarto motivo presenta profili di inammissibilità, non essendo stato riportato nel ricorso il contenuto degli atti di cui si lamenta l'errata presa in considerazione ai fini del decidere e, con riferimento alla doglianza relativa alla mancato autonomo accertamento dei fatti nell'ambito del procedimento disciplinare, del contenuto degli atti da cui dovrebbe essere ravvisata la fondatezza di tale assunto. Ulteriore profilo di inammissibilità, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione, è costituito dal fatto che il motivo non contiene, ai sensi dell'articolo 366 bis cpc applicabile ratione temporis al presente giudizio, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 26.8.2008 un momento di sintesi omologo del quesito di diritto che circoscriva puntualmente i limiti dei vizi motivazionali denunciati, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità cfr, ex plurimis, Cass., SU, numero 20603/2007 . 5.1 Deve comunque considerarsi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti con la conseguenza che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione cfr, ex plurimis, Cass., SU, numero 13045/1997 5802/1998 Cass., nnumero 350/2002 584/2004 20322/2005 15489/2007 . Nel caso di specie, a fronte di una motivazione sul punto, quale svolta nella sentenza impugnata, coerente con gli elementi di giudizio considerati e priva di elementi di contraddittorietà, la critica del ricorrente si risolve invece nella inammissibile richiesta a questo Giudice di legittimità della vantazione della rilevanza e concludenza degli elementi probatori valorizzati dai Giudici del merito. 5.2 Con specifico riferimento alla questione inerente alla valenza ai fini de quibus della sentenza penale di patteggiamento e delle prove raccolte nel precedente giudizio penale, deve poi rilevarsi che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 cpp cosiddetto patteggiamento costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, cosicché tale riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova cfr, ex plurìmis, Cass., nnumero 19505/2003 10847/2007 23906/2007 24587/2010 26263/2011 al contempo è stato condivisibilmente affermato che il giudice civile, nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti, può fondare il suo convincimento sulle prove raccolte nel corso delle indagini preliminari, ivi comprese le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, ove il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell'articolo 444 cpp ovvero per intervenuta amnistia, potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale cfr, ex plurimis, Cass., nnumero 132/2008 22020/2007 16592/2005 . 5.3 La questione relativa alla pretesa disparità di trattamento con altri dipendenti è sostanzialmente immotivata e, comunque in conferente ai fini del decidere, essendo oggetto del presente procedimento la verifica della sussistenza dei presupposti di legittimità del licenziamento irrogato all'odierno ricorrente, a prescindere quindi dalla posizione assunta dalla parte datoriale pubblica nei confronti degli altri dipendenti eventualmente coinvolti nella medesima vicenda penale. 5.4 Il motivo all'esame, nei distinti profili in cui si articola, va quindi disatteso. 6. Il quinto motivo di ricorso, afferente all'intervenuto accoglimento delle richieste risarcitorie proposte dalla parte datoriale, è stato svolto, come esposto nello storico di lite, sotto tre distinti profili difetto di giurisdizione del giudice ordinario, carenza di legittimazione attiva della Azienda Unità Sanitaria Locale numero X della Regione Umbria e difetto di prova della domanda. 6.1 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno reiteratamente affermato che giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni derivanti da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione cfr, ex plurimis, Cass., SU, nnumero 22277/2004 20343/2005 6581/2006 . Non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi da tale orientamento, il profilo di doglianza inerente al preteso difetto di giurisdizione del giudice ordinario va disatteso. 6.2 In ordine al secondo profilo di censura, inerente alla pretesa carenza di legittimazione attiva della Asl, deve rilevarsi che, come già esposto nello storico di lite, la Corte territoriale ha affermato che la relativa eccezione al pari di quella sul difetto di giurisdizione era nuova, siccome mai prospettata in primo grado, e che, comunque , era infondata, poiché, così come la giurisdizione della Corte dei Conti ha valenza suppletiva, per il caso in cui l'ente pubblico non si attivi autonomamente, altrettanto doveva dirsi per le gestioni commissariali relativamente alle pendenze creditizie e debitorie delle pregresse il USL”. Le suddette rationes decidendi l'una di natura processuale, stante la rilevata novità dell'eccezione l'altra afferente alla sua infondatezza nel merito sono fra loro autonome e del pari idonee a sostenere il decisum. Nel caso di specie il ricorrente ha omesso di censurare la prima delle suddette ragioni trova quindi applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza cfr, ex plurimis, Cass., numero 2499/1973 7948/1999 12976/2001 18240/2004 20454/2005 13956/2005 9247/2006 2272/2007 24540/2009 3386/2011 . Ne discende l'inammissibilità del profilo di doglianza all'esame. 6.3 Quanto al terzo profilo di censura, devono essere richiamate, a sostegno della sua inaccoglibilità, le considerazioni già svolte sia in ordine alla efficacia che, sul piano probatorio, va riconosciuta, secondo la ricordata giurisprudenza di questa Corte, alla sentenza di patteggiamento e al materiale probatorio raccolto nel giudizio penale, ancorché conclusosi con tale tipo di pronuncia, sia all'ambito nel quale deve essere circoscritto nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione, non sussistendo il potere del giudice di legittimità di riesaminare il merito della intera vicenda processuale. Peraltro, in disparte dall'infondato rilievo inerente alla valenza probatoria degli elementi di giudizio raccolti nel procedimento penale, il motivo neppure contiene, in relazione al dedotto vizio di motivazione e con riferimento all'articolo 366 bis cpc, il prescritto momento di sintesi, così come nessun pertinente quesito di diritto è stato formulato in relazione all'asserita ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 1227 cc. 6.4 Il quinto motivo, nei distinti profili in cui si articola, non può dunque essere accolto. 7. Il sesto motivo, con il quale il ricorrente si duole che non sia stata accolta la sua domanda di risarcimento da preteso illegittimo licenziamento, è inammissibile, perché relativo a questione non trattata dalla sentenza impugnata, siccome assorbita dalla ritenuta legittimità del licenziamento. 8. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 4.040,00 quattromilaquaranta , di cui Euro 4.000,00 quattromila per compenso ed accessori come per legge.