Notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione inesistente: sussiste il dolo?

L’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione non è idonea ad integrare il dolo di una parte processuale, poiché tale omissione non appare idonea ad impedire il diritto di difesa del ricorrente.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 3680/16, depositata il 24 febbraio. La quale, inoltre, ha precisato che la notificazione della sentenza al convenuto contumace involontario, anche se intervenuta dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della stessa, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione se gli atti – citazione e notificazione della stessa - non siano effettivamente nulli ex articolo 327, comma 2, c.p.c. e se la mancata conoscenza del processo sia data dalla nullità degli atti stessi. Il caso. Una società ricorre in Cassazione avverso le sentenze del Giudice di pace di Caulonia. Il Giudice con la seconda delle due sentenze numero 579/2013 rigettava la domanda di revocazione proposta contro la prima numero 310/2011 . In quest’ultima sentenza il Giudice di pace aveva accolto, nella contumacia della società, l’opposizione proposta dal controricorrente, ex articolo 617 c.p.c., avverso l’atto di precetto notificato dalla società stessa. Nella sentenza del 2011 l’opponente aveva dedotto la mancata notifica del titolo esecutivo e la società era stata condannata al pagamento delle spese processuali. La ricorrente veniva a conoscenza della sentenza numero 310/2011 solo a seguito della notifica in forma esecutiva della stessa, effettuata dal controricorrente nel giugno 2012 in seguito, la società impugnava tale pronuncia per revocazione ritenendola frutto del dolo della parte, poiché quest’ultima non aveva notificato l’atto introduttivo del giudizio di opposizione. Motivi del ricorso sono la mancanza della notificazione dell’atto di citazione in opposizione a precetto introduttivo del giudizio definito con la sentenza numero 310/2011, con la conseguente errata valutazione da parte del giudice della gravità del comportamento doloso del controricorrente, e la nullità della sentenza del 2011 in quanto sarebbe nullo l’atto introduttivo e la sua notificazione, dato che quest’ultima non sarebbe mai stata effettuata o almeno era stata effettuata solo presso la cancelleria dell’ufficio del Giudice di pace, nonostante il precetto opposto contenesse l’elezione di domicilio. Errori di natura revocatoria. Per quanto concerne il primo motivo, la Cassazione ritiene che non possa trovare accoglimento. Infatti, il ricorrente lamenta un errore di fatto di natura revocatoria in cui sarebbe incorsa la sentenza che ha deciso sulla revocazione. Gli Ermellini richiamano l’articolo 403, comma 1, c.p.c. che esclude espressamente che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione possa essere impugnata per revocazione, ribadendo così che «col ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza emessa nel giudizio di revocazione non sono deducibili censure diverse dal quelle previste dall’articolo 360 c.p.c., e in particolare, non sono deducibili ipotesi di revocazione ex articolo 395 c.p.c., non rilevando in contrario la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata». Assenza di dolo processuale. Ulteriormente, la Corte ha sottolineato che la censura è infondata anche a riguardo del profilo relativo al dolo processuale causato dal controricorrente. Richiamando la «giurisprudenza univoca», sostiene che «il dolo processuale di una parte in danno dell’altra può costituire motivo di revocazione della sentenza, in quanto consiste in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici e raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice dell’accertamento della verità, facendo apparire la situazione diversa da quella reale». Quindi, l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione non è idonea ad integrare il dolo di una parte processuale, poiché tale omissione non appare idonea ad impedire il diritto di difesa del ricorrente. Seguendo il ragionamento della Corte, il ricorrente avrebbe potuto impugnare la sentenza del Giudice di pace, ex 327 c.p.c., dimostrando di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione. Impugnazione tardiva. Per quanto riguarda la seconda doglianza, gli Ermellini ritengono anche questa inammissibile, poiché il ricorso è stato depositato oltre il termine per proporre impugnazione tardiva, ex articolo 327, comma 2, c.p.c Infatti, la Corte richiama il principio secondo cui la valida notificazione della sentenza al convenuto contumace involontario, anche se intervenuta dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della stessa, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, se gli atti non siano effettivamente nulli e se la mancanza di conoscenza del processo sia data dalla nullità degli atti stessi. La prova di tale “ignoranza” spetta al contumace, salvo il caso in cui la notificazione sia inesistente. Inoltre, nel caso concreto, la sentenza era stata impugnata per revocazione e il termine per proporre ricorso per cassazione era stato sospeso in pendenza del giudizio di revocazione. Per i Giudici di legittimità «la proposizione dell’istanza di revocazione, avverso la sentenza impugnabile per cassazione ed in pendenza del relativo termine, comporta ai sensi dell’articolo 398, comma 4, c.p.c., non l’interruzione, ma la sospensione di tale termine, fino al momento della comunicazione della sentenza sulla revocazione, con la conseguenza che il ricorso per cassazione può ritenersi tempestivo solo se, dalla data di quella comunicazione che spetta al ricorrente dimostrare , non sia decorsa la parte residua del termine sospeso». Per questi motivi la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 20 gennaio – 24 febbraio 2016, numero 3680 Presidente Armano – Relatore Barreca Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione “1.- con la prime delle due sentenze impugnate, depositata il 22 ottobre 2013, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di revocazione proposta dalla Ferragina S. & amp C, ai sensi dell'articolo 395, numero 1 cod. proc. civ. della sentenza numero 310/2011, pronunciata dallo stesso ufficio e depositata il 26 maggio 2011. Con quest'ultima sentenza, pure oggetto della presente impugnazione, era stata accolta, nella contumacia dell'opposta società, l'opposizione, proposta, ai sensi dell'ari 617 cod. proc. civ., da M.I. , avverso l'atto di precetto notificatogli dalla Ferragina S. & amp C., con cui l'opponente aveva dedotto la mancata notifica del titolo esecutivo, e l'opposta era stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nell'importo di Euro 855,00, oltre accessori 1.1.- l'odierna ricorrente, venuta a conoscenza della sentenza numero 310/2011 solo a seguito della notifica in forma esecutiva della stessa, effettuata dal M. in data 6 giugno 2012 ovvero ormai decorso il termine c.d. lungo di cui all’articolo 327, primo comma cod. proc. civ. , impugnava tale pronuncia per revocazione ritenendola frutto del dolo della parte, in quanto l'opponente, in modo fraudolento,non aveva notificato all'opposta l'atto introduttivo del giudizio di opposizione, con la finalità di impedirne la difesa in giudizio 1.2.- il Giudice di Pace, in funzione di giudice della revocazione, dopo aver sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione con provvedimento del 29 giugno 2012 ai sensi dell'articolo 398, ultimo comma cod. proc. civ. , rigettava la domanda di revocazione, poiché non riteneva che sussistesse il dolo della parte nell'omissione della notificazione degli atti del procedimento, rilevando che, peraltro, l'atto di citazione in opposizione risultava essere stato notificato, ma soltanto presso la cancelleria e non presso il domicilio eletto dalla società attrice nell'atto di precetto 1.3.- la Ferragina S. & amp C. S.numero c. ricorre per cassazione, affidando le sorti dell'impugnazione a due motivi di ricorso, di cui il primo avverso la sentenza di rigetto della revocazione e il secondo avverso la sentenza del Giudice di Pace già impugnata per revocazione l'intimato non svolge attività difensiva 2.- con il primo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 395, numero 1 cod. proc. civ., dell'articolo 88 cod. proc. civ., dell'articolo 395, numero 4 cod. proc. civ., dell'articolo 2697 cod. civ. e dell'articolo 115 cod. proc. civ., anche in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ., in quanto la sentenza numero 579/2013 sarebbe errata per i seguenti profili - l'atto di citazione in opposizione a precetto introduttivo del giudizio numero 204/11, definito con la sentenza numero 310/2011, non era mai stato notificato da M.I. , tanto che nemmeno quest'ultimo aveva contestato la circostanza dell'omessa notificazione, una volta che la società l'aveva dedotta nel successivo giudizio di revocazione. Il giudice della revocazione sarebbe incorso in una falsa percezione della realtà, laddove ha ritenuto che la notifica dell'atto di citazione in opposizione al precetto, anziché inesistente, fosse stata fatta presso la cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace e non presso il domicilio eletto in precetto si tratterebbe di un vizio della sentenza numero 579/13, che ne dovrebbe comportare anche l’impugnabilità per revocazione ai sensi dell'articolo 395 numero 4 cod. proc. civ. Comunque, avrebbe errato il giudice a svilire la gravità del comportamento di controparte, riducendolo ad un mero errore di notificazione dell'atto introduttivo della lite lo stesso giudice avrebbe errato nel considerare lecito il comportamento del M. , nonostante fosse ravvisabile, oltre al mendacio ed alle false allegazioni, anche un'attività di macchinazione intenzionalmente fraudolenta della controparte, diretta sia a provocare l'errore del giudice di merito che a paralizzare la difesa avversaria, per le condotte processuali ed extraprocessuali di M.I. nonché della società Olea s.r.l. e di N.A. , nei cui confronti era stato pronunciato il decreto ingiuntivo portato ad esecuzione contro la società Olea s.r.l., oltre che contro M.I. illustrate in ricorso pagg. 15-19 vi sarebbero stati inoltre gli estremi della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96 cod. proc. civ 2.1.- sotto il primo profilo si ritiene che la censura non possa trovare accoglimento, poiché il ricorrente, attraverso la pretesa violazione dell'articolo 395, numero 4 cod. proc. civ., lamenta un errore di fatto di natura revocatoria in cui sarebbe incorsa la sentenza che decide sulla revocazione in primo luogo, va richiamato l'articolo 403, primo comma cod. proc. civ., che esclude espressamente che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione possa essere impugnata per revocazione, a sua volta comunque, va ribadito che col ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall'articolo 360 cod. proc. civ., e, in particolare, non sono denunciabili ipotesi di revocazione ex articolo 395 cod. proc. civ., non rilevando in contrario la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata per revocazione così Cass. numero 6441/07 ed altre 2.2.- anche sotto il secondo profilo il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, in quanto la censura appare manifestamente infondata per le ragioni di cui appresso. Secondo giurisprudenza univoca di questa Corte il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 395, numero 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale cfr. da ultimo Cass.,9 giugno 2014, numero 12875 . Ne consegue che non è idonea ad integrare la suddetta fattispecie la inesistente notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a precetto, taciuta dalla parte opponente e non rilevata dal giudice dell'opposizione, in quanto tale omissione potrebbe configurare un comportamento censurabile sotto il profilo della lealtà e della correttezza processuali, ma, in sé sola considerata, senza che risulti che si siano messi in atto artifici o raggiri idonei ad impedire il rilievo officioso della mancanza di notificazione, non appare idonea a pregiudicare il diritto di difesa dell'odierna ricorrente. Questa, infatti, avrebbe potuto e dovuto impugnare la sentenza del Giudice di Pace, avente il numero 310/11 che è stata impugnata – erroneamente - per revocazione ai sensi dell'articolo 327, secondo comma cod. proc. civ., a norma del quale è ammessa l'impugnazione tardiva quando la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, con norma che si ritiene pacificamente applicabile anche all'ipotesi della mancata conoscenza del processo per inesistenza della notificazione cfr. Cass. numero 11853/04, numero 18243/08 , come nel caso di specie. Di talché la pronuncia di rigetto della domanda di revocazione è corretta e non può ravvisarsi alcuna violazione o falsa applicazione di norme di diritto, apparendo opportuno soltanto correggere la motivazione nel senso appena detto. Inoltre, va rilevato che non appare decisiva la circostanza che il Giudice di Pace abbia ritenuto che la notificazione dell'atto di citazione in opposizione fosse stata fatta in cancelleria - laddove la società ricorrente sostiene non essere mai stata fatta anche per la prima ipotesi, il giudice si è, infatti, avvalso della categoria giuridica dell'inesistenza della notificazione. In punto di rimedio esperibile, il riferimento che il Giudice di Pace ha fatto all'azione di accertamento di norma esperibile soltanto quando la notificazione inesistente abbia dato luogo ad una sentenza inesistente cfr. Cass. numero 12292/01, relativa all'ipotesi di notificazione fatta nei confronti del soggetto deceduto piuttosto che all'impugnazione tardiva, pur se non corretto, non è, a sua volta, decisivo comunque, il giudice è pervenuto alla decisione di inammissibilità della revocazione, che è conforme a diritto. Infine, proprio in ragione della correttezza di tale ultima decisione, il Giudice di Pace, con la sentenza 579/13, non avrebbe potuto condannare il resistente M. per responsabilità processuale aggravata 3.- con il secondo mezzo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli articolo 3, 24 e 111, secondo comma Cost., dall'articolo 480, terzo comma cod. proc. civ. e dell'articolo 88 cod. proc. civ.,in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ., in quanto la sentenza numero 310/2011 del Giudice di Pace poi impugnata per revocazione sarebbe nulla a causa della nullità del relativo atto introduttivo e della sua notificazione, la quale non sarebbe mai stata effettuata, ovvero sarebbe stata effettuata presso la cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace, nonostante il precetto opposto contenesse l'elezione di domicilio 3.1.- si ritiene che il motivo sia inammissibile, in quanto proposto oltre il termine per proporre l'impugnazione tardiva ai sensi dell'articolo 327, comma secondo, cod. proc. civ. considerato che si tratta di sentenza emessa all'esito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto essere proposto ricorso straordinario per cassazione, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione. A quest'ultimo proposito, va richiamato il principio per il quale la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta dopo la scadenza del termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione, qualora sussistano sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all'articolo 327, secondo comma, cod. proc. civ., sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità, la relativa prova spettando al contumace, salvo il caso di inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe, di fatto, conoscenza del giudizio l'onere di fornire la relativa prova così, da ultimo, Cass. numero 24763/13, nonché già Cass. S.U. numero 14570/07 . Va peraltro considerato che, nella specie, la sentenza de qua è stata impugnata per revocazione e che il termine per proporre il ricorso per cassazione è stato sospeso in pendenza del giudizio di revocazione. Riguardo a siffatta situazione processuale, è stato affermato che la proposizione dell'istanza di revocazione, avverso la sentenza impugnabile per cassazione ed in pendenza del relativo termine, comporta, ai sensi dell'articolo 398 quarto comma cod. proc. civ., non l'interruzione, ma la sospensione di tale termine, fino al momento della comunicazione della sentenza sulla revocazione non della comunicazione della pronuncia della Suprema Corte che abbia deciso sull'eventuale impugnazione contro quest'ultima sentenza , con la conseguenza che il ricorso per cassazione può ritenersi tempestivo solo se, dalla data di quella comunicazione che spetta al ricorrente dimostrare , non sia decorsa la parte residua del termine sospeso cfr. Cass., 6 ottobre 1989, numero 3997, e più recentemente, in senso analogo, Cass., 17 aprile 2013, numero 9239 . Nel caso di specie la società ricorrente ha ricevuto la notificazione della sentenza numero 310/2011 in data 6 giugno 2012. Pertanto, da questa data è iniziato a decorrere il periodo di sessanta giorni per proporre il ricorso straordinario per cassazione. Tuttavia, dopo avere impugnato per revocazione, la società ricorrente, in data 29 giugno 2012, ha ottenuto il provvedimento del Giudice di Pace che, ai sensi dell'articolo 398, comma quarto, cod. proc. civ., ha disposto la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione fino alla pronuncia della sentenza relativa alla domanda di revocazione. Quest'ultima è stata depositata presso la cancelleria il 22 ottobre 2013, e non risulta se e quando sia stata data comunicazione del deposito alla ricorrente. Comunque risulta tardivo il ricorso avverso la sentenza numero 310/2011 notificato il 22 aprile 2014, poiché ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza intervenuta il 6 giugno 2012. In ogni caso, considerato il periodo di ventitré giorni trascorso da quest'ultima data fino a quella del provvedimento di sospensione del 29 giugno 2012, e considerato che la sospensione del termine per impugnare è durata fino al 22 ottobre 2013, alla data di notificazione del presente ricorso 22 aprile 2014 era comunque trascorso un termine maggiore di sei mesi dal momento in cui la ricorrente ha avuto conoscenza della sentenza numero 310/11, impugnata col secondo motivo”. La relazione è stata notificata come per legge. Ritenuto in diritto. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l'intimato non si è difeso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nulla sulle spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, si da atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.