Il nostro ordinamento giuridico prevede una stringente disciplina dei contenuti di natura politica in riferimento ai tradizionali canali informativi Tv, Radio e giornali ma questi non sono più gli unici media attraverso i quali si possono influenzare i cittadini nella scelta del candidato.
Disciplina generale e organi competenti. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale e la relativa disciplina è volta a garantire l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di natura politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità. L'Autorità Garante nelle Comunicazioni AgCom è l’organo che garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulle trasmissioni di natura politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso di cui emana anche le norme di attuazione. Le due principali disposizioni che si occupano della disciplina della diffusione dei contenuti politici, effettuata attraverso TV, Radio e giornali, sono la Legge del 22 febbraio 2000 numero 28 e la Delibera AgCom numero 200/00/CSP. La Legge numero 22/2008 è sempre applicabile mentre la Delibera lo è solo nei periodi in cui non sono in corso campagne elettorali ogni campagna elettorale inizia nel momento in cui vengono indetti i comizi elettorali dal P.d.R. – ora corrispondenti ai due giorni di voto del 24 e 25 febbraio 2013 – e termina alle ore 24.00 del giorno precedente al primo giorno indetto per i comizi elettorali . Esistono quindi una serie di regole ex Legge numero 28/2008 che hanno applicazione sempre e comunque, a prescindere dal fatto che sia in corso una campagna elettorale. Tra le altre i ciascuna emittente deve dedicare alla comunicazione politica un complesso di spazi ripartito in modo da assicurare l’accesso a tutti i soggetti politici ii l'individuazione delle persone che partecipano gratuitamente alle trasmissioni deve tener conto dell’esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne iii la comunicazione e l'informazione politica può avvenire con gli stessi connotati e nelle stesse forme di quella effettuata in periodo in cui non è in corso una campagna elettorale. Altre regole sono applicabili nei soli periodi di campagna elettorale ai sensi della Delibera numero 200/00/CSP tra le quali i dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni, le emittenti possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi sulla base di specifici criteri ii è vietato rendere pubblici i sondaggi politici ed elettorali nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. I risultati dei sondaggi realizzati nel periodo precedente a tale periodo possono essere diffusi solo a determinate condizioni. In aggiunta ai due provvedimenti succitati, la stessa AgCom, in occasione di ogni singola consultazione elettorale, provvede ad emanare specifici regolamenti. Infatti, con Delibera numero 666/12/CONS del 28 dicembre 2012 ha disposto ulteriori specifiche regolamentari in vista delle sole elezioni politiche 2013 prendendo in esame, anche stavolta, i soli canali informativi della TV e della Radio e, nel Titolo III, della stampa quotidiana e periodica. Propaganda elettorale e informazione su Internet. Le forme più evolute dei sistemi di informazione, rappresentate dai siti web che non siano testate giornalistiche registrate , blog e social network, non vengono prese affatto in considerazione da nessuna disposizione normativa e regolamentare in materia, per cui, si è creato un “varco” per i partiti politici. Rebus sic stantibus, le regole della Par Condicio, non applicabili a Internet, lasciano ampi spazi ai partiti e candidati, anche per pubblicare notizie manipolate. Alcune aziende, per esempio, dispongono di diversi canali informativi su Internet, con siti, forum, blog, pagine sui social network. In questi spazi di zona franca, i gestori potranno decidere come vorranno la distribuzione e la conduzione di spazi pubblicitari, quindi fare lecitamente ciò che è vietato in TV, alla Radio e sui giornali. D'altro canto, pochi personaggi politici hanno compreso sino in fondo l'evoluzione dei mezzi d'informazione e quasi tutti diffondono messaggi politici che per tempi e modalità di proposizione appaiono evidentemente inadeguati rispetto alla multimedialità e interazione che Internet rende possibile, non sfruttando nemmeno in pieno l'occasione del vuoto normativo. L'AgCom, quindi, anche stavolta non potrà che restare impotente in riferimento ad Internet. Come affermato dal suo stesso ex presidente Corrado Calabrò nella propria relazione di fine mandato «La normativa di legge va aggiornata per tener conto delle mutazioni subite dalla comunicazione televisiva specie con l’inserimento dei politici nei programmi informativi ed è da riconsiderare in relazione all’incalzante realtà di Internet».