Il notaio sbaglia il numero dell’ipoteca: nessun risarcimento danni se non si prova il nesso di causalità

L’errore materiale commesso dal professionista ed accertato in giudizio non può fondare le pretese risarcitorie dell’attore, stante la mancanza della prova del nesso causale tra l’errore stesso e il danno lamentato.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 918/13, rilevando come, nel caso di specie, il notaio avesse poi avvisato le parti dell’errata indicazione del numero dell’ipoteca. Il caso. Gli acquirenti di un immobile accusano il notaio di non aver segnalato loro l’esistenza di un’ipoteca gravante sullo stesso e chiedono la corresponsione di quanto pagato alla banca oltre alle spese per la cancellazione dell’ipoteca e l’assistenza nella transazione. La domanda degli attori viene rigettata in primo grado i soccombenti propongono pertanto appello deducendo che il Tribunale non avrebbe considerato che essi avrebbero poi scoperto l’esistenza di una ulteriore ipoteca ed erano stati costretti a versare complessivamente oltre 20 milioni di lire per la transazione. La sentenza conferma tuttavia la statuizione di primo grado la questione approda allora in Cassazione. Una lettera inesistente? Con la prima censura, i ricorrenti lamentano che la Corte di appello, pur riconoscendo l’errore commesso dal notaio nella redazione dell’atto, ha rilevato un difetto di prova riguardo al necessario collegamento causale tra l’errore stesso e le spese sostenute dagli attori per la cancellazione dell’ipoteca secondo i giudici di merito, infatti, i due sarebbero stati informati dal notaio circa l’errore numerico dell’ipoteca indicata mediante una lettera – certificato rilasciata al loro legale tale circostanza, però, a giudizio dei ricorrenti, non risulterebbe da alcun documento. Vizio di motivazione o travisamento dei fatti? Secondo gli Ermellini il ricorso è inammissibile. Se i termini della doglianza fossero esatti, infatti, non si sarebbe in presenza di un vizio di motivazione, come prospettato, bensì di un travisamento dei fatti, cioè nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze poste alla base del suo ragionamento risultanti in contrasto con quanto emerge dagli atti del processo. Questo non può essere oggetto di ricorso per cassazione, ma costituisce invece un errore denunciabile con il mezzo della revocazione. Conta la mancanza del nesso causale. Con un secondo motivo di ricorso, gli acquirenti affermano che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l’operato del notaio non integrasse alcuna violazione degli obblighi su di lui incombenti se egli avesse riportato correttamente il numero dell’ipoteca, probabilmente i due avrebbero riconsiderato l’acquisto. La S.C. ribadisce che i giudici di merito non hanno escluso l’errore da parte del notaio, bensì il nesso causale tra questo e il danno lamentato il notaio, infatti, al momento del rogito, aveva avvertito le parti dell’errore di indicazione del numero e del fatto che restavano due ipoteche iscritte con una lettera certificato nella quale si indicavano gli esatti estremi dell’atto. Corretta la condanna al rimborso delle spese. Infondata è infine la terza censura, volta a contestare la condanna alla rifusione delle spese di secondo grado a favore delle sei compagnie assicuratrici chiamate in causa ove la chiamata in garanzia da parte del convenuto si sia resa necessaria in relazione a una tesi infondata dell’attore, il rimborso deve essere posto a carico di quest’ultimo. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 novembre 2012 – 16 gennaio 2013, numero 918 Presidente Segreto – Relatore Carleo Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata, R V. e G.F.P. convenivano avanti alla Pretura di Bologna il dottor D C. , per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 20.115.204. Esponevano gli attori che il convenuto, quale notaio, aveva omesso di segnalare loro, in occasione della stipulazione deli1 atto di acquisto di un immobile, l'esistenza di una ipoteca gravante su quest'ultimo, scoperta solo negli anni successivi. Essendo stati richiesti del pagamento da parte della banca credi-trice, essi avevano potuto ottenere la cancellazione, solo previo pagamento di una somma, a titolo transattivo. Ciò premesso, chiedevano al convenuto la corresponsione dell'importo del pagamento effettuato oltre alle spese per la cancellazione dell'ipoteca e alle spese legali per l'assistenza nella transazione. Si costituiva il convenuto, notaio Dott. C. , contestando, la pretesa attorea e negando ogni sua responsabilità professionale chiedeva, comunque, di chiamare a manleva, la società Allsecures Assicurazioni S.p.a., la Milano S.p.A. la Seri S.p.A. la SIAT S.p.A., la Winterthur S.p.A. e la Assid S.p.A. in L.C.A. Si costituivano le predette società, esclusa l'Assid, eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa e deducendo l'infondatezza delle domande attrici. In esito al giudizio il Tribunale di Bologna rigettava la domanda attrice. Avverso tale decisione i soccombenti proponevano appello deducendo che il primo giudice non aveva considerato che nel 1996 o all'inizio del 1997 essi, appresa l'esistenza di una ulteriore ipoteca iscritta a favore della Cassa di Risparmio di Bologna in relazione ad altro mutuo concesso alla srl Edile Rinaldi, erano stati costretti ad una transazione versando la complessiva somma di L. 20.115.204. In esito al giudizio, in cui si costituivano, oltre al notaio C. , anche la M.M.I. danni Spa, la S.I.A.T. Spa e la Spa Assid, che proponevano appello incidentale, nonché la Axa Spa, incorporante la Allsecures Ass.ni Spa, e la Aurora Spa già Winterthur ,che chiedevano il rigetto dell'appello principale, la Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata in data 21 aprile 2010 rigettava l'appello principale, confermava l'impugnata sentenza, provvedendo quindi al governo delle spese. Avverso la detta sentenza il V. e la G. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso la U.G.F. assicurazioni S.p.a. già Aurora Assicurazioni , la Milano Assicurazioni Spa e la Siat Assicurazioni Spa, la Navale Assicurazioni S.p.a. gi MMI Danni Spa ed notaio dr. Domenico C. . I ricorrenti e l'Unipol Assicurazioni Spa hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. ed il vizio della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c., i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello, pur riconoscendo il fatto storico dell'errore commesso dal notaio nella redazione dell'atto, ha respinto la domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti ritenendo il difetto di prova riguardo al necessario collegamento causale tra tale errore e le ulteriori spese sostenute dagli attori per la cancellazione dell'ipoteca. Infatti - questa, la sostanza della censura - la Corte avrebbe errato quando ha fondato la sua decisione sul fatto che i ricorrenti fossero stati informati dal notaio dell'errore numerico dell'ipoteca indicata mediante una lettera-certificato rilasciata al loro legale dell'epoca, che evidenziava gli estremi dell'ipoteca effettivamente esistente. Ciò, in quanto non esisterebbe agli atti, contrariamente a quanto assume la Corte di merito, alcun documento da cui emerga la circostanza erroneamente ritenuta dai giudici di seconde cure. La censura è inammissibile. Ed invero, se i termini della doglianza fossero esatti, i giudici di secondo grado non sarebbero incorsi nel vizio di motivazione su un punto decisivo, come è stato denunciato dai ricorrenti, vizio il quale postula che il giudice di merito, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico. Al contrario, la Corte territoriale, avendo fondato la sua decisione sulla base di un'erronea ricostruzione dei fatti, smentita dagli stessi atti processuali, sarebbe incorsa nel c.d. travisamento dei fatti che, come è stato più volte statuito da questa Corte, consiste per l'appunto nell'inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze presupposte come base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo. Ma l'errata valutazione che dipende da una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile sulla scorta degli stessi atti processuali non può costituire motivo di ricorso per cassazione, non consistendo in vizi logici o giuridici, ma costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex articolo 395, numero 4, c.p.c., onde l'inammissibilità della censura in esame. Passando all'esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., con riferimento all'errore materiale del notaio e all'articolo 1176 co.2 cc, deve osservarsi che i ricorrenti hanno altresì censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello erroneamente ritenuto che nell'operato del notaio non fosse ravvisabile alcuna violazione degli obblighi su si lui incombenti ex articolo 1176 co.2 cc, trascurando inoltre che se il notaio, invece di indicare l'ipoteca numero XXXX inesistente nella realtà, avesse riportato nel rogito l'ipoteca -la numero 6530 effettivamente gravante sull'immobile, per la cui cancellazione dovettero sborsare ulteriori lire 20.115.204, tale circostanza è da ritenere probabile li avrebbe indotti a riconsiderare l'acquisto cfr pag. 53 del ricorso . Il motivo è inammissibile per difetto di correlazione con le ragioni della decisione, le quali non sono state fondate dalla Corte di merito sulla ritenuta esclusione di ogni errore da parte del notaio, come adombrano i ricorrenti, bensì sulla considerazione che tra l'errore materiale del notaio e l'evento di danno lamentato dagli attori in effetti non sussisteva alcun nesso causale cfr pag. 11 della sentenza impugnata . A riguardo, mette conto di sottolineare che il percorso argomentativo della Corte è partito dalla premessa che, come risulta dall'istruttoria espletata in prime cure, le ipoteche gravanti sull'immobile erano comunque due - e non tre - e cioè, la numero XXXX e la numero XXXX quest'ultima,per mero errore materiale, venne indicata nel rogito col numero XXXX. Ciò premesso - così continuano i giudici di seconde cure - gli acquirenti attori, ai momento del rogito, furono prontamente ed esaustivamente avvisati dal notaio dell'errore nell'indicazione del numero e del fatto che restavano due le ipoteche iscritte a favore della sezione di Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Bologna con una lettera certificato che indicava gli esatti estremi dell'atto, rilasciata al legale di fiducia del V. , presente al momento della stipulazione dei rogiti. Pertanto - questa la conclusione della Corte - nessun danno fu provocato agli attori per effetto dell'errore materiale compiuto dal notaio circa la inesatta indicazione del numero identificativo dell'ipoteca. Tutto ciò considerato, risulta di ovvia evidenza come le ragioni di gravame, sopra riportate nella loro essenzialità, non si contrappongono in maniera specifica alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata e non sono quindi idonee ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che la censura deve essere ritenuta inammissibile per difetto della necessaria specificità1, attesa la sua non riferibilità alla sentenza impugnata. Resta da esaminare l'ultima doglianza, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 numero 3 cpc nonché per omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione ex articolo 360 numero 5 cpc con riferimento alla condanna alle spese, con cui i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello li hanno condannati alla rifusione delle spese di secondo grado a favore delle sei compagnie assicuratrici ad onta del fatto che essi non avevano svolto alcuna domanda nei loro confronti né avevano chiesto la riforma della sentenza di primo grado per la parte in cui questa compensava le spese nei confronti delle società assicuratrici. La doglianza è infondata. Ed invero, il rimborso delle spese del chiamato da parte del convenuto in garanzia, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve essere posto a carico dell'attore soccombente, ove la chiamata si sia resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore e risultata infondata o sia stata comunque provocata e giustificata dalla pretesa attorea Cass. numero 7431/2012, numero 4958/07, numero 21933/06, 12301/05, 7168/04, 6757/01, 1202/03, 12235/03, 2330/95, 3835/89 , a nulla rilevando la mancanza di una istanza di condanna in tal senso Cass. 19181/03 , e trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite. Cass. numero 23552/2011 . Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Sulla base del testo originario dell'articolo 92 cpc antecedente alle modifiche legislative di cui alla legge numero 51 del 2006 ed a quelle di cui alla legge numero 69 del 2009 , applicabile ratione temporis, ritiene il Collegio che nella specie sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità, considerato segnatamente il rilievo ex officio dell'inammissibilità delle prime due ragioni di doglianza, con particolare riguardo alla denuncia sotto il profilo del vizio logico e giuridico, come motivo di ricorso per cassazione, di un errore invece deducibile come vizio revocatorio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite.