Ingiusta detenzione, per la riparazione è necessaria la procura speciale

È il diretto interessato che deve presentare istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ma se vuole farsi rappresentare da un avvocato, deve conferirgli una procura speciale.

Procura speciale o mandato ad litem? L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione deve essere richiesta dal diretto interessato o da un procuratore speciale. Il semplice mandato difensivo non basta. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.36619/2011, depositata l'11 ottobre.La fattispecie. Viene dichiarata inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, a causa di una ingiusta attribuzione di procura. Più precisamente, la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, avanzata dal difensore, viene rigettata perché vi è un difetto di attribuzione della procura speciale alla presentazione della richiesta articolo 122 c.p.p. .È lo stesso difensore a presentare ricorso per cassazione osservando che la richiesta era stata presentata legittimamente e tempestivamente, con conferimento a suo favore di una rituale procura speciale che, tra l'altro, era stata rilasciata unitamente al ricorso. In più, la presenza dell'assistito all'udienza di trattazione, rendeva evidente, a parere del ricorrente, la riferibilità dell'azione a quest'ultimo.L'istanza deve essere presentata dall'interessato o con procura speciale. La Suprema Corte non è dello stesso avviso. Ricorda, infatti, che l'istanza deve essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale articolo 645 c.p.p. , quest'ultimo nominato secondo quanto previsto dal codice di rito articolo 122 c.p.p. .La legge vuole garantire l'autenticità dell'iniziativa, e la volontà dell'interessato. Si è sempre tenuto distinto il mero mandato ad litem dalla procura speciale, anche se possono essere contenuti nello stesso atto. La legge, infatti, - precisano ancora gli Ermellini - ha sempre voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato .In sintesi, il Collegio ha ribadito la differenza che esiste tra il mero mandato difensivo - con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica - e la procura speciale , con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto ad es. al difensore un potere di cui quest'ultimo non è titolare.Nel caso di specie non è stata conferita la necessaria procura speciale. Nel mandato, sottoscritto dal solo difensore, è palese l'assenza di uno specifico riferimento all'azione da esercitare. Insomma, manca l'esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione riparatoria. Neanche la presenza in udienza del diretto interessato viene valutata dalla S.C. come una condotta materiale che può supplire al difetto originario di legittimazione all'esercizio dell'azione. La Corte, dunque, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 maggio - 11 ottobre 2011, numero 36619Presidente Zecca - Relatore IzzoRitenuto in fatto1. La Corte di Appello di Bari, con ordinanza del 22/9/2009, dichiara inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dal difensore di C. P., per difetto di attribuzione di una procura speciale alla presentazione della richiesta, conformemente alla previsione di cui all'articolo 122 c.p.p Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del C. per violazione di legge, osservando che la richiesta era stata presentata legittimamente e tempestivamente, con conferimento al difensore di una rituale procura speciale. Peraltro, essendo stata rilasciata unitamente al ricorso non con atto separato, il riferimento all'azione riparatoria era evidente. Inoltre, la presenza del C. all'udienza di trattazione, rendeva evidente la riferibilità dell'azione a quest'ultimo.Considerato in diritto3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.3.1. Va premesso che l'articolo 315 c.p.p., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, richiama le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario e, pertanto, l'articolo 645 laddove è previsto che l'istanza deve essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale.Questa Corre di legittimità sul punto, ha avuto modo di precisare che La domanda dì riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta. Pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'articolo 122 c.p.p., ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati Cass. Sez. Unumero Sentenza numero 8 del 12/03/1999 Cc. dep. 10/06/1999 , Sciamanna, Rv. 213508 .In sostanza la Corte con tale pronuncia ha ribadito la differenza che esiste tra il mero mandato difensivo, con cui si attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica e la procura speciale, con la quale la parte interessata trasferisce ad altro soggetto ad es. al difensore un potere di cui quest'ultimo non è titolare.Vero è che questa Corte, con recenti pronunce ha manifestato un orientamento meno formalistico, affermando che In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito in maniera generica procuratore speciale dall'interessato nel mandato ad litem apposto a margine dell'istanza Cass. Sez. 4, Sentenza numero 40293 del 10/06/2008 cc. dep. 29/10/2008 , Allegrino, Rv. 241471 , ma pur sempre si è tenuto distinto il mero mandato ad litem dalla procura speciale, precisando che essi possono essere contenuti in un unico atto.3.2. Ciò premesso, nel caso di specie, dalla lettura degli atti indicati dalla parte ricorrente e presenti nel fascicolo, non risulta che al difensore il ricorrente abbia conferito la necessaria procura speciale, né con un autonomo atto, né con l'attribuzione del mandato difensivo.Infatti, a margine del ricorso sottoscritto dal solo difensore e presentato alla Corte di Appello ai sensi degli articolo 314-315 c.p.p. è conferito dal C. al difensore il seguente mandato Delego a rappresentarmi difendendomi in ogni fase e grado . del presente procedimento e nei relativi giudizi di convalida, di esecuzione, di opposizione agli stessi, etc. l'avv. A. N. . conferendogli ogni potere e facoltà di legge, con quelli di esigere, riscuotere, quetanziare, transigere, conciliare, rinunciare, agli atti ed accettarne la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere domicilio, nominare, revocare, e sostituire a sé altri procuratori . .Orbene dalla mera lettura del mandato, contenuto in un timbro dall'assenza di uno specifico riferimento all'azione da esercitare dal suo riferimento ad istituti del tutto estranei alla procedura in esame, si evince la totale assenza di specificità del mandato e della esplicitazione della volontà della parte di trasferire al difensore il potere di esercitare l'azione riparatoria.Né a ciò può supplire la presenza in udienza del C., trattandosi di una condotta materiale che non può supplire al difetto originario di legittimazione all'esercizio dell'azione.L'infondatezza del ricorso impone il suo rigetto. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.