La compagnia assicurativa deve versare l’indennità di avviamento all’agente plurimandatario: c’è contatto diretto con il pubblico

La Compagnia di assicurazione che richiede la cessazione del rapporto di locazione relativo un immobile ad uso ufficio locato ad un agente plurimandatario il quale opera autonomamente e con assunzione di ogni rischio economico non solo per la Compagnia locatrice ma anche per altre Compagnie assicuratrici è tenuta a versare l’indennità di avviamento all’agente, la cui attività implica certamente contatti diretti con il pubblico e, pur non essendo stata espressamente considerata nell'articolo 27 della legge numero 392/78, rientra fra quelle commerciali.

E’ questo l’interessante principio espresso dalla Cassazione, con la sentenza numero 10622/2012, Terza sezione Civile, depositata ieri. La vicenda. Nel caso di specie un agente assicurativo, a seguito della disdetta inviatagli dal locatore, una Compagnia di assicurazione con cui era stato legato da un incarico agenziale poi cessato, veniva costretto a lasciare l’immobile locato per trasferirsi altrove di conseguenza richiedeva all’Autorità Giudiziaria l’accertamento del diritto all’indennità di avviamento ex articolo 34, legge numero 392/78. Il Tribunale adito respingeva la domanda e lo stessa faceva la Corte di Appello secondo cui tutta l’attività e la clientela dell’agente derivava dalla Compagnia locatrice. L’agente però si rivolgeva alla Cassazione rilevando da un lato che l’avviamento spetta automaticamente in tutti i casi di cessazione del rapporto di locazione, conseguenti all’iniziativa del locatore, dall’altro che era titolare di un’agenzia a gestione libera operante autonomamente con propria organizzazione per diverse Compagnie assicuratrici e non solo quindi per il locatore . Queste considerazioni sono state pienamente condivise dalla Suprema Corte la quale ha confermato il legittimo diritto dell’agente a pretendere l’indennità per perdita dell’avviamento commerciale. L’indennità di avviamento principi generali. L'indennità per la perdita dell'avviamento di cui alla L. 27 luglio 1978, numero 392, articolo 34 e 35, dovuta dal locatore di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione al conduttore, non è subordinata alla perdita in concreto dell'avviamento o alla prova dell'effettivo danno che il conduttore abbia subito in conseguenza del rilascio. Tale indennità è anzi dovuta anche se egli continui ad esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile o in diverso immobile situato nelle vicinanze. Così, ad esempio, è dovuta anche se il conduttore continua a svolgere l'attività di agente assicuratore, in uno stabile prospiciente quello di proprietà del locatore, ove tale attività era stata esercitata precedentemente Si noti però che il carattere automatico del diritto del conduttore di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione, all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex articolo 34, l. 27 luglio 1978, numero 392, comporta solo che il conduttore sia esonerato dalla prova della sussistenza in concreto dell'avviamento e del danno conseguente al rilascio, ma non implica che tale diritto consegua alla sola destinazione dell'immobile ad una delle attività protette, quando manchi la prova, da fornirsi dal conduttore, che ad esse l'immobile sia stato concretamente adibito. In altre parole conduttore non può ritenersi del tutto esentato dall'onere della prova su di esso grava, infatti, l'onere di provare la sussistenza del requisito legale determinante ai fini dell'attribuzione della tutela, e cioè di avere esercitato nell'immobile una delle attività per le quali l'indennità è prevista. Qualora, pertanto, il conduttore non fornisca la prova di avere utilizzato l'immobile per lo svolgimento di una delle attività considerate dall'articolo 34, l. numero 392/78, mediante richiamo all'articolo 27, con le ulteriori specificazioni poste dall'articolo 35, il diritto all'indennità non può essere riconosciuto. Se però è contrattualmente stabilita la destinazione dell'immobile ad un'attività che comporti contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori, oltre alla prova del contratto, che prevede detta destinazione, il conduttore non deve fornire altra prova, competendo, invece, al locatore che eccepisce la diversa destinazione effettiva fornire la prova di questa, come fatto impeditivo della pretesa del conduttore. Il diritto all’indennità di avviamento dell’agente a gestione libera. Se il rapporto di locazione avente ad oggetto un immobile ad uso agenzia di assicurazione intercorre tra il locatore che può essere o meno una Compagnia assicuratrice ed un agente c.d. a gestione libera, al momento della cessazione della locazione per iniziativa del locatore, quest’ultimo è tenuto a versare al conduttore - agente l’indennità di avviamento. Ciò perché tali agenti operano autonomamente con propria organizzazione di mezzi materiali e personali con conseguente assunzione del rischio d’impresa, cioè accollo di tutti gli oneri inerenti la gestione dell’agenzia. Si tratta quindi di soggetti che svolgono un’attività economica organizzata in modo autonomo e nell’interesse di Compagnie assicuratrici cui compete il limitato compito di impartire all’agente istruzioni generali di massima il rischio economico e giuridico dell’attività deve ricadere però sempre esclusivamente sullo stesso agente in caso contrario si avrebbe i cc.dd. agenti in economia, cioè lavoratori dipendenti o institori . Quindi, quando un agente di assicurazioni esplichi un'attività autonoma, procedendo direttamente all'impianto dell'azienda, sostenendo le spese ad essa inerenti, assumendo il personale e provvedendo a tutto ciò che occorre per il funzionamento dell'agenzia, acquista la figura dell'imprenditore la sua attività consiste nel contattare il pubblico onde concludere o far concludere, a favore delle compagnie assicuratrici che gliene abbiano dato incarico, dei contratti assicurativi, nel fornire tutte le informazioni utili anche in relazione agli adempimenti dei contratti conclusi, nel ricevere i pagamenti delle varie rate dei premi, nel corrispondere le somme assicurative etc Detta attività di prestazione di servizi assicurativi, svolta attraverso un'organizzazione di tipo imprenditoriale, presenta tutti i requisiti per essere inquadrata nell'attività di cui al'articolo 27, comma 1, l. numero 392/78, che riguarda tutte le attività imprenditoriali ad esclusione di quelle agricole. Pertanto, l’attività dell’agente di assicurazione a gestione libera – che comporta indubbiamente contatti diretti con il pubblico - pur non espressamente considerata dall'articolo 27, l. numero 392/78, rientra tra quelle commerciali, in base al disposto dell'articolo 2195, comma 2, c.c., con la conseguente applicazione delle disposizioni di legge che fanno riferimento alle attività commerciali e, quindi, anche del citato articolo 27. Indennità di avviamento ed Impresa assicuratrice conduttore. E’ bene precisare che, se a differenza del caso precedente, il conduttore di un immobile destinato ad uso ufficio di un’agenzia è la stessa Compagnia assicuratrice il diritto all’indennità ex articolo 34, l. numero 392/78 spetta – nei confronti del locatore – alla società conduttrice e non all’agente, considerato dal locatore come ‘un mandatario, rappresentante in senso lato’ degli interessi della società assicuratrice. In altre parole, in relazione a contratto di locazione stipulato da un istituto di assicurazione, allorquando il godimento dell'immobile locato da parte dell'agente rientra nella previsione contrattuale, unico legittimato a richiedere l'indennità di avviamento è, in quanto conduttore, l'istituto di assicurazione, che tiene i contatti diretti con il pubblico tramite la sua agenzia, dovendosi ritenere che il ‘contatto diretto’ di cui all'articolo 35, l. numero 392/1978 è quello che intercorre tra il pubblico degli utenti e dei consumatori ed il locale in cui ha sede l'impresa e non quello che intercorre tra i detti utenti e consumatori, da un lato, e l'imprenditore, dall'altro, potendo quest'ultimo agire anche a mezzo di rappresentanti o comunque di soggetti che operino per suo conto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 maggio - 26 giugno 2012, numero 10622 Presidente Trifone – Relatore Carleo Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 9.5.2002 P.F. , conduttore di un immobile in omissis di proprietà della Spa Ina Vita, utilizzato quale ufficio di agenzia assicurativa, chiedeva l'accertamento della spettanza dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex articolo 34 legge 392/78 pari a L. 77.366,70, essendo stato costretto a trasferire altrove la propria sede a seguito di disdetta comunicatagli dalla locatrice. Quest'ultima, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda deducendo che l'attività svolta dal ricorrente era riconducibile al mandato da essa conferito al P. . In esito al giudizio il Tribunale di Taranto rigettava la domanda attrice nonché quella di risarcimento per danni all'immagine spiegata dall'Ina. Avverso tale decisione il P. proponeva appello ed in esito al giudizio la Corte di Appello di Lecce con sentenza depositata in data 12 dicembre 2006 rigettava il gravame. Avverso la detta sentenza il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso illustrato da memoria difensiva l'Ina Assitalia. Motivi della decisione Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 34 legge numero 392/78, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello confuso palesemente il contratto di agenzia con quello autonomo e distinto di locazione, pure successivamente instauratosi tra le parti . Ed invero, il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale consegue automaticamente alla cessazione del rapporto locatizio, indipendentemente dalle vicende di distinti rapporti intercorrenti con la locatrice quale quello di agenzia d'assicurazioni. Con la seconda doglianza, svolta per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha inteso ritenere di esclusiva spettanza dell'Ina Vita Spa tutta l'attività e la clientela del ricorrente omettendo di considerare che nel caso di specie si trattava di una cd. agenzia a gestione libera, operante autonomamente con propria organizzazione di mezzi materiali e personali. I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto, sia pure sotto diversi ed articolati profili, prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro, sono fondati. A riguardo, appare opportuno richiamare l'attenzione sulle seguenti circostanze, evidenziate nel ricorso dal ricorrente e non contestate dalla società assicuratrice 1 il rapporto di agenzia tra il P. e le due compagnie assicuratrici, l'Ina e le Assicurazioni d'Italia sorse in data 29.9.1984 cfr lettera di nomina prodotta dal ricorrente 2 il contratto di locazione de quo fu stipulato ben sei anni dopo, in data 10.8.1990, tra una sola delle mandanti, l'Ina Spa, ed il P. 3 sia nel periodo di tempo precedente sia in quello successivo al contratto di locazione de quo e precisamente, a partire dal 16.4.2002, il P. , quale agente generale dell'Ina Vita Spa e delle Assicurazioni d'Italia Spa, condusse in locazione immobili diversi da quello concessogli in locazione dall'Ina cfr copia del contratto di locazione prodotto dal ricorrente 4 il ricorrente operò nei diversi locali non solo come agente dell'Ina Spa ma anche come agente delle Le Assicurazioni d'Italia, in una condizione quindi di plurimandatario, quale imprenditore operante autonomamente, con una propria organizzazione di mezzi materiali e personali e conseguente assunzione, in proprio, di ogni rischio collegato alla propria attività. La premessa torna utile nella misura in cui evidenzia la netta distinzione - e non solo sul piano soggettivo - tra i due rapporti contrattuali di agenzia e di locazione , intercorrenti l'uno, il contratto di agenzia, tra il P. , l'Ina Vita Spa e le Assicurazioni d'Italia Spa, e l'altro, il contratto di locazione, tra il P. e la sola Ina Vita. Ed invero, il collegamento tra i due contratti, peraltro conclusi in date diverse, come risulta dagli atti, era limitato alla sola durata del rapporto locativo, avendo le parti espressamente convenuto nel contratto di locazione, all'articolo 27, che in caso di cessazione per qualsiasi motivo del mandato agenziale anche il rapporto locatizio avrebbe dovuto ritenersi automaticamente risolto. Ma tale collegamento, che esauriva i suoi effetti nel relazionare la durata del contratto di locazione alla vigenza del contratto di agenzia, era volto solo a determinare la scadenza del rapporto locativo, rapportandola a quella del contratto di agenzia, ma non poteva produrre, tanto meno retroattivamente, il minimo effetto sulla identità e sulla natura del contratto stipulato, che ovviamente restava un contratto di locazione, intercorso tra una locatrice l'Ina Vita Spa ed un conduttore il Passoforte , avente ad oggetto un immobile destinato ad uso agenzia di assicurazione per lo svolgimento di un'attività implicante contatti diretti con il pubblico degli utenti. Ed a riguardo è appena il caso di osservare che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non può che gravare a carico del soggetto, che riveste la posizione del locatore, al momento della cessazione della locazione, ed è dovuta a colui che figura locatario dell'immobile ed è conduttore uscente, in tutti i casi di cessazione del contratto di locazione, conseguenti all'iniziativa del locatore, quali che siano le ragioni che abbiano indotto quest'ultimo ad adottare la decisione, ed indipendentemente dalla prova di un concreto pregiudizio che il conduttore abbia subito in conseguenza del rilascio. Ed invero, l'indennità è dovuta ope legis al conduttore uscente ai sensi dell'articolo 34 legge 27 luglio 1978, numero 392, prescindendo da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita ed il danno che il conduttore abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio. ex multis cfr Cass. numero 6876/03, numero 2834/02, 6548/95, 3895/93. Non è dunque necessaria la dimostrazione della sussistenza della perdita della clientela, la quale è presunta iuris et de iure dal legislatore con valutazione tipica fondata sull'id quod plerumque accidit. Ciò, in quanto la ratio della legge è volta a tutelare il conduttore - imprenditore quale è l'agente di un'impresa assicuratrice cfr Cass. numero 10673/91, Cass. numero 8496/90, Cass. numero 6876/2003 , a causa, fondamentalmente, della perdita della clientela, stabilmente collegata alla frequentazione di un determinato locale vuoi per inerzia vuoi per la confusione tra titolare dell'impresa e luogo ove la stessa è esercitata. Considerato che la sentenza impugnata non si è uniformata al suddetto principio, applicabile nella fattispecie, le censure in esame meritano di essere accolte, ritenendosi in esse assorbito il terzo motivo di impugnazione,articolato sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1591 cc nonché della motivazione insufficiente e contraddittoria. Il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione. Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza in relazione, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvedere anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.