Risposta negativa all’interpello? Si può comunque versare l’importo senza sanzioni entro il 30 novembre

Pacchetto di chiarimenti fornito dall’Agenzia delle Entrate riguardo le società in perdita sistematica ieri, 11 giugno 2012, sono stati pubblicati sia il provvedimento contenente le ipotesi di esclusione automatica della nuova disciplina introdotta con la legge numero 148/2011 di conversione del d.l. numero 138/2011 sia la circolare numero 23/E sugli interpelli disapplicativi.

L’articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, d.l. numero 138/2011, ha attratto fra le società di comodo quelle con perdite fiscali subite per tre periodi di imposta di seguito e quelle caratterizzate – nello stesso lasso di tempo – da due periodi in perdita e un terzo con un reddito imponibile inferiore a quello minimo previsto dalla normativa sulle compagini non operative . Le cause di disapplicazione. In presenza di istanza di interpello inviata e rigettata dopo la scadenza del versamento, è possibile pagare l’acconto rideterminato entro il 30 novembre 2012, con importo maggiorato del 4% ma senza sanzione alcuna. Il provvedimento numero 87956/12 del Direttore delle Entrate indica nello specifico le situazioni in cui non è previsto, per le società in perdita pluriennale, l’obbligo di passare attraverso l’interpello. Sono innanzitutto escluse dall’adempimento sopra detto le società risultate congrue anche per adeguamento in dichiarazione e coerenti rispetto agli studi di settore dei periodi compresi tra il 2009 e il 2011. Stesso discorso per le compagini che hanno determinato un reddito imponibile aumentando la perdita delle variazioni in diminuzione appostate per componenti di reddito non tassate per effetto di agevolazione, tassate in via definitiva o con imposta sostitutiva. In generale, saranno numerose le circostanze nelle quali si potrà evitare la presentazione delle istanze su tre periodi d’imposta monitorati, è infatti sufficiente soddisfare i requisiti anche per una sola annualità. Altri motivi escludenti. Niente interpello che, ricordiamo, scatta a decorrere dal quarto periodo di imposta nemmeno per le società in liquidazione e richiedenti la cancellazione dal registro delle imprese per quelle assoggettate a procedure concorsuali o a liquidazione giudiziaria per quelle che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione per un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive non modificatesi nei periodi successivi. Ai fini della norma sulle società in perdita, valgono anche le cause appositamente previste ex articolo 30 l. numero 724/94, in relazione però al singolo periodo di imposta e non al lasso di tempo triennale. Nel novero ricordiamo le compagini con il numero dei soci non inferiore a 50 o con numero dei dipendenti superiore alle dieci unità. Senza tralasciare le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza e le altre che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c. ambo le tipologie possono disapplicare la disciplina «di comodo» senza onere dell’interpello. Cosa prevede la circolare. L’Agenzia spiega che le fattispecie disapplicative conducono a un immediato effetto interruttivo del periodo di osservazione triennale. Ad esclusione delle istanze cumulative già presentate, i soggetti interessati sono tenuti a presentare autonome e separate istanze ai fini della disciplina sulle società in perdita e su quelle non operative. Per quanto concerne il ricalcolo degli accolti, devono rideterminare l’importo storico attuando una sorta di applicazione retroattiva delle norme le compagini in perdita nel triennio 2008-2010 il reddito del 2011 va quantificato al rialzo, come si trattasse di società di comodo. Linea morbida. Ai fini del versamento degli acconti 2012, viene stabilita l’ipotesi di presentazione dell’istanza d’interpello anche prendendo come riferimento la scadenza del secondo acconto d’imposta dove, in caso di diniego, dovrà essere conguagliato il dovuto e il non versato in sede di primo acconto. Società non escluse modalità per l’interpello. I soggetti interessati dalla disciplina in esame nei cui confronti non sussista alcuna delle cause indicate nell’art 30, l. numero 724/94 ovvero di disapplicazione automatica indicate nel provvedimento del Direttore, possono chiedere la disapplicazione della medesima ai sensi del citato articolo 30, comma 4-bis, mediante specifica istanza. Gli interessati dovranno esporre in modo chiaro e documentare in maniera esaustiva tutti gli elementi conoscitivi utili a individuare le situazioni oggettive portate all’attenzione dell’ufficio che giustifichino la disapplicazione della normativa in questione, con specifica indicazione, oltre che del periodo d’imposta per il quale si chiede la disapplicazione, anche del periodo d’imposta a cui le stesse situazioni si riferiscono. Diversamente, l’istanza deve ritenersi inammissibile. Parimenti, non andranno a buon fine le istanze volte alla disapplicazione della disciplina in esame afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello di prima applicazione della medesima disciplina, salvo che l’annualità considerata, in relazione alla quale la situazione oggettiva è stata dedotta, sia compresa nel periodo di osservazione della disciplina in esame.

TP_FIS_ProvvedimentoDirettoreEntrate_sTP_FIS_Cir23E_s