Le società svizzere, che intendono partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture predisposti dalla P.A. italiana, non hanno l'obbligo di presentare documenti integrativi.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 112 del 16 maggio il decreto ministeriale che esclude la Svizzera dall'elenco di Paesi black list.L'obbligo nasce dalla manovra economica 2010. In particolare, l'articolo 37, comma 1, D.L. numero 78/2010, prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di rilascio dell'autorizzazione agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list, al fine di essere ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ex D.Lgs. numero 163/2006.Nessun obbligo ad hoc per le società svizzere che vogliono gareggiare in Italia. Con la pubblicazione del D.M. del 5 aprile scorso, le imprese elvetiche, che intendono partecipare alle gare bandite dalla Pubblica amministrazione italiana non dovranno più presentare documenti integrativi. Una tale esclusione è giustificata dal fatto che la Svizzera ha sottoscritto l'accordo di Marrakech del 1994, con cui i Paesi firmatari avevano concordato una serie di procedure standard per gli appalti internazionali.
Ministero dell'Economia e delle Finanze decreto 5 aprile 2011 G.U. 16 maggio 2010, numero 112Esclusione della Confederazione Svizzera dall'elenco dei Paesi destinatari della disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, numero 122.IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEVisto l'articolo 37, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, numero 122 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di rilascio dell'autorizzazione agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, al fine di essere ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, e successive modificazioni Visti il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, numero 107, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001 Visti l'Accordo relativo agli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 e l'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici firmato il 21 giugno 1999 Visto l'articolo 216, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Decreta articolo 11. L'obbligo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, numero 122 e' escluso per la Confederazione Svizzera per le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, alle quali si applicano l'Accordo relativo agli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 e l'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici firmato il 21 giugno 1999. articolo 21. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.