La revisione della patente richiede una puntuale ricostruzione storica delle infrazioni stradali e delle singole decurtazioni di punteggio, tempestivamente comunicate all’automobilista.
Il caso. Un automobilista veniva raggiunto da un provvedimento di revisione della patente di guida, emanato dalla Motorizzazione Civile quale diramazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ove con una scarna e confusa motivazione gli veniva contestato l’azzeramento del punteggio della rispettiva patente di guida, con conseguente ordine di reiterazione della sessione di esami di idoneità alla guida teorici e pratici ai sensi dell’art.128 codice della Strada. Il predetto automobilista impugnava innanzi al TAR il provvedimento di revisione chiedendone l’annullamento con preventiva trattazione di precipua domanda cautelare di sospensiva. All’udienza per la trattazione della domanda cautelare, il procedimento veniva deciso anche nel merito ed in forma semplificata ex-art.60 c.p.a. con sentenza di cessazione della materia del contendere seguita dalla soccombenza virtuale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Revisione della patente illegittima È illegittimo il provvedimento di revisione della patente di guida, disposto dagli Uffici della Motorizzazione Civile, in assenza di una puntuale enunciazione delle singole infrazioni stradali rilevanti ai fini della decurtazione dei punti sulla patente e sfociante per sommatoria nell’azzeramento del punteggio preventivamente assegnato per legge. La motivazione quale limite logico dell’azione amministrativa. A presidio del dovere di istruttoria, sulle cui risultanze si fonda l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio della revisione della patente di guida ex art.128 c.d.s., l’Ordinamento appresta il c.d. obbligo di motivazione tipico di tutti i provvedimenti amministrativi fatta eccezione solamente per i cc.dd. atti a contenuto normativo «regolamenti», nonché per i cc.dd. atti a contenuto generale bandi, ordinanze, ecc. ovvero l’obbligo di indicare nel relativo provvedimento autoritativo, lo schema logico attraverso il quale si è proceduto ad accertare gli elementi fattuali e ad individuare le corrispondenti fattispecie normative giustificative dell’incisione della sfera giuridica del destinatario del provvedimento medesimo. Un’istruttoria carente si riflette nel vizio di motivazione. Ebbene, nel caso dedotto nel giudizio sfociato nella sentenza in commento, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, non ha correttamente istruito il contesto giuridico-fattuale del provvedimento di revisione patente, tant’è che successivamente alla impugnazione dello stesso, in sede giurisdizionale amministrativa, ha riconosciuto le ragioni dell’automobilista-ricorrente ovvero l’infondatezza nel merito del potere amministrativo posto in essere ed ha annullato il provvedimento in parola in via di autotutela. Tale ravvedimento dell’Amministrazione però, essendo intervenuto in ragione ed a seguito della proposizione del ricorso giurisdizionale, se da un lato, ha comportato la sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire cui è seguita la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere, dall’altro, non ha evitato l’operare della cc.dd. soccombenza virtuale e quindi la condanna della stessa alla refusione delle spese di giudizio.
TAR Basilicata, sez. I, sentenza 7 - 13 marzo 2012, numero 122/12 Presidente Perrelli – Relatore Di Cesare Fatto e diritto Rilevato che, come risulta dalla nota prot. numero 5756 del 28 febbraio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l’Amministrazione ha provveduto a cancellare dal sistema informativo il provvedimento di revisione della patente di guida e a rimuoverne gli effetti Considerato che la parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere Riscontrato che il provvedimento dell’Amministrazione è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, determinando, pertanto, la cessazione della materia del contendere, in quanto si rivela idoneo a soddisfare pienamente l'interesse che il ricorrente intendeva ottenere in sede giurisdizionale Ritenuto, conseguentemente, che è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia l’interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sul merito della controversia Ritenuto che l’Amministrazione intimata va condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’Avv. L.G. P., dichiaratosi antistatario, posto che il soddisfacimento della pretesa del ricorrente è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso e atteso, peraltro, che - l’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, numero 241, obbliga l’Amministrazione a motivare ogni provvedimento amministrativo, disponendo che «la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria» -che il provvedimento impugnato disponeva la revisione della patente di guida, senza dare conto delle risultanze dell’istruttoria e, in particolare, delle infrazioni che avrebbero determinato l’esaurimento del punteggio, con la precisa indicazione delle violazioni accertate e relative decurtazioni secondo quanto previsto nella tabella contenuta nell’articolo 126 bis del codice della strada d.lgs. 30-4-1992 numero 285 P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv.L. G. P. nella somma complessiva di € 2000,00, oltre oneri e accessori di legge e alla rifusione delle spese per il contributo unificato, nella misura versata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.